TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 18 bis
(articolo aggiunto da art. 19, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Gestione imprenditoriale
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le
forme di gestione.
2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei
rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le
Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a
garantire al soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni
gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire piu'
elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicita'. Le Agenzie
assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il
territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori
del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attivita' realizzabili
con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute
esigenze organizzative l'Agenzia puo' autorizzare il gestore, previa
richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento
di ulteriori attivita' rispetto a quelle previste in convenzione.
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo
affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei
rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attivita'
strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che
esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di
efficienza, efficacia ed economicita'.
5. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato dal
gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso
controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del
socio privato delle societa' operative e' effettuata attraverso
procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al
gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte
delle societa' operative delle clausole della convenzione per la
gestione del servizio.