TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 16
(modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis,
2 ter e 2 quater da art. 16, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la
frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del
servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonche' i
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora
costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le
previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri
di efficienza, efficacia ed economicita';
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non
individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultimo
o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso
le modalita' di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo
sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale
delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento
della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una
convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione
della durata di tre anni. La stipula della convenzione non
costituisce nuovo affidamento.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 e' della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla
fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett.
a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione
dell'ambito.
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel
caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui
all'art. 18 bis, comma 5.
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto
all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al
comma 2 la durata della convenzione e' rideterminata sulla base del
requisito maturato.
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la
prima convenzione ai sensi del comma 1.
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di
cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro
trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli
adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti
all'attivita' del commissario sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio
affidate a societa' ed imprese consortili mediante procedure ad
evidenza pubblica.