TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 11
(modificato comma 3 da art. 11, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia puo' essere concessa sulla base di criteri fissati
nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo
industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita'.
La salvaguardia non deve, altresi', determinare diseconomie di scala
o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicita' della
gestione del servizio idrico integrato nonche' significative
differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del
servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai
sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonche' provvedere
all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito
all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 36 del 1994 per la parte
di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia e' presentata entro sei mesi
dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora
la forma di gestione sia costituita da una societa' a prevalente
capitale pubblico la domanda e' presentata, previa deliberazione
favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di
maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia e' effettuato sentite le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative nel territorio nonche' i Comitati consultivi degli
utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.