REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 11                                                               
(modificato comma 3 da art. 11, L.R. 28/1/2003, n. 1)                           
Salvaguardia delle gestioni esistenti                                           
1. La salvaguardia puo' essere concessa sulla base di criteri fissati           
nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo                   
industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita'.            
La salvaguardia non deve, altresi', determinare diseconomie di scala            
o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicita' della                  
gestione del servizio idrico integrato nonche' significative                    
differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.                           
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del            
servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai                
sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonche' provvedere                
all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito                 
all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 36 del 1994 per la parte           
di territorio servita.                                                          
3. La domanda di salvaguardia e' presentata entro sei mesi                      
dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora             
la forma di gestione sia costituita da una societa' a prevalente                
capitale pubblico la domanda e' presentata, previa deliberazione                
favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di             
maggioranza relativa.                                                           
4. Il riconoscimento della salvaguardia e' effettuato sentite le                
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente                     
rappresentative nel territorio nonche' i Comitati consultivi degli              
utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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