TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 10
(gia' modificati commi 3 e 5 da art. 28,
L.R. 21 agosto 2001, n. 27;
poi modificati commi 1, 2 e 4,
sostituito comma 3 e aggiunti commi 4 bis, 4 ter
e 4 quater da art. 10, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Attivazione del Servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico
integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto
previsto all'art. 11, puo' essere riconosciuta la salvaguardia di cui
all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, nel rispetto del
principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non
rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita' che,
previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni,
confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo
soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui
all'articolo 8 ter;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di
cui alle lettere a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la
realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione
funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro
progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a societa' ed imprese consortili dopo
l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994, sono dichiarate
decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente
all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla
loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure
ad evidenza pubblica.
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi
della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel
periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi
dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La
stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 e':
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla
fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione
dell'ambito;
c) abrogato.
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel
caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto
all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al
comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e'
rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la
prima convenzione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di
cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
nomina un Commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al
presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del
Commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.