REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 6                                                                
(modificato comma 1, comma 3 e comma 4                                          
da art. 4, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                                
Competenze dell'Agenzia                                                         
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni                     
relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione              
dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei             
necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei           
servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione,                   
modifica o cessazione. L'Agenzia non puo' svolgere attivita' di                 
gestione dei servizi medesimi.                                                  
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola               
ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.                             
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:                    
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di               
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;                                 
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni             
per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e           
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;                                 
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi,              
del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e              
organizzativo;                                                                  
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;                         
e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa              
valutazione del fatto che sia piu' vantaggioso nel caso di                      
affidamento contestuale di piu' servizi, ed instaurazione dei                   
relativi rapporti;                                                              
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle                   
specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;                            
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti             
locali per l'esercizio dei servizi pubblici.                                    
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la                    
consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali              
maggiormente rappresentative nel territorio con particolare                     
riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del              
comma 3.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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