TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 6
(modificato comma 1, comma 3 e comma 4
da art. 4, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Competenze dell'Agenzia
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni
relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione
dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei
necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei
servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione,
modifica o cessazione. L'Agenzia non puo' svolgere attivita' di
gestione dei servizi medesimi.
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola
ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni
per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi,
del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e
organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa
valutazione del fatto che sia piu' vantaggioso nel caso di
affidamento contestuale di piu' servizi, ed instaurazione dei
relativi rapporti;
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle
specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti
locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la
consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio con particolare
riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) del
comma 3.