TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 4
Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure
di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui
all'art. 3, le Province convocano, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, una Conferenza dei Sindaci
dell'ambito. La Conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla
base del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i
due terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo
censimento. La Conferenza approva, altresi', uno schema degli atti
necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto
richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della Conferenza dei Sindaci non sia
intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
la forma di cooperazione dell'ambito e' quella prevista all'art. 3,
comma 1, lett. b).
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di
cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione
dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione
alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta
regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad
adempiere entro trenta giorni, nomina il Commissario ad acta che
provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' del Commissario sono posti a
carico del bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della
Conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura
per la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono
sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La
proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro
e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.