TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 3
(modificato comma 1 e comma 3
e aggiunto comma 3 bis
da art. 3, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una
forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi
degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le
funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi
previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267 del 2000;
b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del DLgs n. 267 del
2000.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell' articolo
30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In
ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3 bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di Presidente,
Direttore e membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di
ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'articolo 5. (Nota 1)
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione
delle Province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal
primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali
e' richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali
partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra
necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il
concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori.