TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 2
(modificato comma 5 da art. 2, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8
della Legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, in
corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area
metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995,
n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forli'-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli Enti locali interessati
avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui
all'art. 3, puo' modificare le circoscrizioni e la denominazione
degli ambiti territoriali ottimali con:
a) l'unificazione di due o piu' ambiti contigui di cui al comma 1);
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed
aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che
la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000
unita'.
3. L'unificazione di due o piu' ambiti territoriali ottimali di cui
alla lett. a) del comma 2 puo' essere richiesta dalla Conferenza dei
Sindaci, prevista all'art. 4 di ciascuno degli ambiti interessati con
decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno
la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo
censimento.
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la
loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del
comma 2, puo' essere richiesto su proposta dei Comuni interessati
dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista
all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che
rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale
risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della Conferenza
dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con
la stessa maggioranza.
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli
ambiti territoriali ottimali puo' essere richiesta unicamente nei
casi previsti al comma 2, successivamente alla stipulazione della
convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16,
comma 1, lettera c), con deliberazione dell'Assemblea della forma di
cooperazione prevista all'art. 3.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale
acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque
entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati puo',
inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali
ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per
includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a
Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di
altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa
approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito
interessato e intesa con la Regione contermine.
CAPO II
Forme di cooperazione