TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani"
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 113 del 9/9/1999
con le modifiche apportate da :
L.R. 21 agosto 2001, n. 27
L.R. 28 gennaio 2003, n. 1
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(modificato comma 1, sostituito comma 2,
aggiunti commi 3 e 4 da art. 1, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Oggetto e finalita'
1. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, della Legge 5
gennaio 1994, n. 36, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e al fine di
dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la
presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da
parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del
DLgs n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti
in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle
funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza
dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi
pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di
assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la
qualita' dei servizi.
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di
governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle
norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della
concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla
Regione in attuazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune,
perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita'
della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle
generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita'
della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo
sostenibile e solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le
generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro
patrimonio ambientale.