LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 30
Modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32
(Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 32 del
1988, dopo la parola "consorzi" sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' le societa' a maggioranza di capitale pubblico".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 gennaio 2003 IL PRESIDENTE
Vasco Errani
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1427 del 2 agosto 2002;
oggetto consiliare n. 3256 (VII legislatura);
- dei consiglieri Salomoni e Dragotto presentato in data 29 maggio
2001; oggetto consiliare n. 1599 (VII legislatura); con richiesta di
dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 20 giugno 2001.
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 193 e n. 103 in data 9 agosto 2002 e
28 giugno 2001.
Assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Infrastrutture", in sede referente, e in sede consultiva
alla Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione Affari
Generali e Istituzionali".
- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 23 del 16
gennaio 2003 , con relazione scritta del consigliere Cotti;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22
gennaio 2003 atto n. 96/2003.