LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 28
Pianificazione in campo ambientale
1. Le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale
necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme
comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli,
scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilita' o ad ogni
altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono
approvate con deliberazione degli Enti competenti.