LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 27
Inserimento dell'articolo 27 bis
nella L.R. n. 25 del 1999
1. Dopo l'articolo 27 e' aggiunto l'articolo seguente:
"Art. 27 bis
Disposizioni transitorie
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10,
comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di
funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli Enti locali
che vi provvedono di norma con le modalita' di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
2. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione del servizio,
l'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici qualora sia in scadenza un
contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto
dell'autorita' giudiziaria o per cause di forza maggiore, puo', anche
in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto
gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste
all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il
proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base
di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle
possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della
frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli
esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalita'
l'Agenzia affida direttamente segmenti di Servizio o nuove opere
strumentali all'erogazione del Servizio.
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione
diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste
all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1,
lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di
natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni
gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle
gestioni, puo' anticipatamente far confluire detta gestione in una
delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui
all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono
adeguate le condizioni di gestione del Servizio.
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un
nuovo affidamento dei Servizi ed ha una durata nei limiti di quanto
stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo
16, comma 2.
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti
ai criteri di efficienza, efficacia ed economicita', i rapporti
giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con
soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuita'.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni
continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione
dei Servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione
delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo
16, comma 1, lettera c).
8. Sino all'approvazione del Piano regionale di tutela, uso e
risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera
b) della L.R. n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo
12 della presente legge e' predisposto nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla Regione con apposita direttiva.".
CAPO II
Disposizioni in campo ambientale, transitorie
e modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32
(Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo)