LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 25
Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 1 dell'articolo 25 le parole "dall'art. 34 del DLgs 3
febbraio 1993, n. 29" sono sostituite con le seguenti: "dall'articolo
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche).".
2. Il comma 7 dell'articolo 25 e' soppresso.
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
"10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del
gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore
del Servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,
normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.".