LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 24
Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 25 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei
Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi
di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai Servizi
idrici e al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione
degli standard dei singoli servizi, nonche' dei diritti e degli
obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore
in conformita' ai principi contenuti nelle direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e
comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del DLgs 30
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche,
a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche'
agli indirizzi emanati dall'Autorita'.".