LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 23
Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 2 dell'articolo 22 le parole "opera alle dipendenze
funzionali dell'Autorita' di cui all'art. 20; su indicazione e
richiesta" sono soppresse e dopo le parole "L.R. 19 aprile 1995, n.
44" sono aggiunte le seguenti: "in raccordo anche con gli Osservatori
provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5
della Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale).".