LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 17
Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 25 del 1999
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 sono soppresse le
parole "di riferimento".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella
prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa e' adeguata
secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno
dall'approvazione dello stesso.".