REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 16                                                               
Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 25 del 1999                             
1. Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "un anno" sono sostituite              
dalle seguenti: "diciotto mesi"; alla lettera a) del medesimo comma             
le parole "rispondono alle" sono sostituite con "operano in coerenza            
con le" e la parola "nonche'" e' sostituita con "e rispondono"; la              
lettera b) e' cosi' sostituita: "b) determina il superamento delle              
gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a)            
che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto           
gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'articolo 8 ter           
previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,           
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e              
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;";             
alla lettera c) dopo le parole "la gestione del servizio" e' aggiunto           
"nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non                   
costituisce nuovo affidamento.".                                                
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:                   
"2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche              
nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di             
cui all'art. 18 bis, comma 5.                                                   
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto           
all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al            
comma 2 la durata della convenzione e' rideterminata sulla base del             
requisito maturato.                                                             
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla              
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la            
prima convenzione ai sensi del comma 1.".                                       
3. Al comma 3 dell'articolo 16 le parole "decorso un anno" sono                 
sostituite con "decorsi diciotto mesi".                                         
4. Al comma 4 dell'articolo 16 prima del punto sono aggiunte le                 
parole "mediante procedure ad evidenza pubblica".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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