REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Art. 8 quinquies                                                                
Criteri per la gestione dei Servizi                                             
1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le           
modalita' per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a           
gestire il Servizio nel caso la proprieta' degli impianti, delle reti           
e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei              
Servizi sia di un soggetto diverso dagli Enti locali. In ogni caso              
non puo' essere autorizzata la gestione di una sola parte del                   
Servizio.                                                                       
2. Nel caso di affidamento di una pluralita' di servizi il gestore e'           
comunque obbligato a tenere contabilita' separate per ciascuno dei              
servizi erogati. Detto affidamento non puo' essere effettuato secondo           
le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.                                
3. L'Agenzia di ambito puo' affidare ai soggetti gestori dei Servizi            
nonche' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi             
della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla             
gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della              
normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonche'             
della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di                 
ambito soggettivo della relativa applicabilita'.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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