LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 8 quater
Disposizioni per i Comuni
con popolazione inferiore a 5 mila abitanti
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si
avvalgono della facolta' di richiedere al gestore del Servizio
standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse
locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a
formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della
stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il
gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio
richiesti dai singoli Comuni.