LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 8 bis
Gestione delle reti ed impianti
1. Per il Servizio idrico integrato e per il Servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, cosi' come definito
all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non puo'
essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.