LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 25 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti
locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del DLgs n. 267 del 2000;
essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al
gestore dei Servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il
canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota
posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai
medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.".