REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1533

L.R. 7 aprile 2000, n. 25 concernente incentivazione fertilizzazione organica per tutela qualita' suoli agricoli. Approvazione Programma operativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 25 "Incentivazione dell'uso della                   
fertilizzazione organica ai fini della tutela delle qualita' dei                
suoli agricoli";                                                                
- la decisione 14 gennaio 2002 C(2002)61 con la quale la Commissione            
Europea dichiara compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, il                 
regime di aiuti previsto dalla L.R. 25/00, sopra citata;                        
visti:                                                                          
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul               
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di                     
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni              
regolamenti, ed in particolare l'art. 22;                                       
- il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002,              
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.                    
1257/1999 e successive modifiche;                                               
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale, di seguito              
indicato PRSR, nel testo definitivo inviato alla Commissione stessa             
il 3 luglio 2000;                                                               
- la L.R. n. 2 del 30/1/2001, n. 2 con la quale e' stato posto in               
attuazione il Piano regionale di Sviluppo rurale;                               
richiamate, in particolare, del citato PRSR, la Misura 1.a                      
"Investimenti nelle aziende agricole" e la Misura 2.f "Misure                   
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso               
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, della                  
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio";                                
viste, inoltre:                                                                 
- la propria deliberazione n. 305 del 22 marzo 2002 "Piano regionale            
di Sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende            
agricole" - Modifiche al programma operativo di misura di cui alla              
delibera di Giunta 1914/00 e redazione testo coordinato a seguito di            
rettifiche e modifiche";                                                        
- la propria deliberazione n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano                  
regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE)              
1257/1999. Misura 2.f - Misure agroambientali. Approvazione                     
disposizioni applicative per l'annata agraria 2000-2001";                       
visti, altresi':                                                                
- la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio           
del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto Programma comunitario di            
azione in materia di ambiente;                                                  
- la direttiva CEE 91/676 in data 12 dicembre 1991, relativa alla               
protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da              
fonti agricole;                                                                 
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della  Direttiva 96/61/CE           
relativa alla produzione e riduzione integrate dell'inquinamento";              
vista, infine, la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche             
ed integrazioni, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni                  
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce               
alle Comunita' Montane e, per il restante territorio, alle Province             
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative rientranti nella                
sfera di competenza regionale, ivi compresa la concessione degli                
incentivi;                                                                      
considerato:                                                                    
- che la Regione, con l'approvazione della predetta L.R. 25/00, ha              
inteso dotarsi di uno strumento complementare e sinergico alle Misure           
del PRSR sopra citate, con l'obiettivo di conservare il potenziale              
produttivo dei suoli agricoli, di  prevenire l'insorgere di processi            
di degrado e di inquinamento ambientale, favorendo l'adozione di                
idonee tecniche di gestione del suolo e di  un corretto impiego di              
fertilizzanti organici, ammendanti ed effluenti zootecnici;                     
- che tali finalita' concordano con quanto espresso dalla citata                
decisione n. 1600/2002/CE che, in particolare - all'art. 6 "Obiettivi           
e aree di azioni prioritarie per l'ambiente naturale e la diversita'            
biologica" - individua, tra gli stessi, l'uso sostenibile del suolo             
(erosione, deterioramento, contaminazione, desertificazione) e, tra             
le azioni per l'agricoltura, l'incentivazione di pratiche agricole              
piu' responsabili dal punto di vista ambientale, comprese  pratiche             
agricole integrate;                                                             
- che le azioni da avviarsi devono essere tra loro integrate cosi' da           
contribuire a  tutelare  tutti i comparti ambientali: suolo, acqua e            
atmosfera;                                                                      
- che, pertanto, per l'impiego di ammendanti e, in maggior grado, di            
effluenti zootecnici risulta prioritario limitare emissioni in                  
atmosfera, oltreche' nelle acque e nel suolo;                                   
preso atto che la L.R. 25/00 all'art.3, comma 1, prevede l'intervento           
finanziario della Regione per l'attuazione dei seguenti interventi:             
1) acquisto di ammendanti - lett. a);                                           
2) acquisto o locazione finanziaria di macchine e attrezzature per              
l'interramento di fertilizzanti organici, ivi compresi gli effluenti            
di allevamento zootecnico - lettera b);                                         
3) acquisto o locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la           
produzione e la distribuzione di ammendanti - lett. c);                         
4) adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al            
mantenimento della sostanza organica - lett. d);                                
ritenuto di dare attuazione alle disposizioni predette attraverso le            
seguenti tre linee di intervento:                                               
1) contributi per l'acquisto di ammendanti;                                     
2) contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature per la                  
distribuzione di effluenti zootecnici;                                          
3) contributi per l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione              
del suolo volte al mantenimento della sostanza organica;                        
atteso che le predette tre linee, in relazione agli obiettivi                   
perseguiti e alla natura degli interventi previsti, sono da ritenersi           
coerenti alla Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" per              
quanto riguarda il punto 2), e all'Azione 4 "Incremento della materia           
organica nei suoli" della Misura 2.f "Misure agroambientali per la              
diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e                
conservazione degli spazi naturali, tutela della biodiversita', cura            
e ripristino del paesaggio" del PRSR per quanto riguarda le linee di            
cui ai punti 1) e 3) che presuppongono un impegno quinquennale da               
parte del beneficiario;                                                         
preso atto che, alla luce degli orientamenti comunitari relativi agli           
aiuti di Stato per i prodotti agricoli e delle osservazioni espresse            
dai competenti Uffici della Commissione, l'intervento previsto al               
punto 1) deve essere attivato in associazione con quello indicato al            
punto 3), in linea con quanto gia' peraltro previsto nella scheda               
relativa alla citata Azione 4 della Misura 2.f del PRSR;                        
ritenuto pertanto opportuno elaborare, ai fini dell'attuazione degli            
interventi previsti dalla L.R. 25/00, un apposito Programma operativo           
regionale che prevede due linee di intervento coerenti con quanto               
piu' sopra indicato e precisamente:                                             
- linea di intervento A: "Acquisto di ammendanti associato                      
all'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al           
mantenimento della sostanza organica";                                          
- linea di intervento B: "Acquisto di macchine e attrezzature per la            
distribuzione di effluenti zootecnici con tecniche a bassa                      
emissivita' di azoto in atmosfera";                                             
dato atto che all'attuazione del predetto Programma operativo sono              
destinate le risorse stanziate sul Capitolo di spesa 12252                      
"Contributi per l'incentivazione dell'uso della fertilizzazione                 
organica ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli (L.R.           
7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n. 143). Mezzi statali",              
compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del sistema agroalimentare -           
Risorse statali", del bilancio per l'esercizio finanziario in corso,            
pari a complessivi Euro 2.065.827,60;                                           
ritenuto di suddividere dette risorse fra le due linee di intervento            
sopra indicate in ragione del 50% ciascuna;                                     
viste:                                                                          
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della                  
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4";                                                           
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio              
pluriennale 2003-2005";                                                         
ritenuto di provvedere con il presente atto:                                    
- alla definizione del riparto delle risorse da attribuire agli enti            
territoriali competenti per l'attuazione del Programma;                         
- alla assegnazione e all'assunzione degli impegni di spesa -                   
ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47, comma 2 della citata            
L.R. 40/01 - relativamente alle disponibilita' riservate alla linea             
di intervento B e a quota parte delle disponibilita' riservate alla             
linea di intervento A nel limite di 1/5 di tali disponibilita' in               
relazione alla durata quinquennale dell'impegno richiesto ai                    
beneficiari;                                                                    
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto, pertanto:                                                            
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art.              
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della richiamata deliberazione                   
447/03;                                                                         
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente                    
Professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla                   
predisposizione del bilancio e del rendiconto generale" dott.ssa                
Maria Grazia Gaspari in sostituzione della Responsabile del Servizio            
Bilancio - Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi del              
citato articolo di legge e della predetta deliberazione 447/03, delle           
note del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot.             
n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21            
gennaio 2003;                                                                   
su proposta dell'Assessore Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in                   
premessa e qui integralmente richiamate, il "Programma operativo per            
l'attuazione degli interventi contributivi previsti dalla L.R. 7                
aprile 2000, n. 25 "Incentivazione dell'uso della fertilizzazione               
organica ai fini della tutela delle qualita' dei suoli agricoli"                
nella formulazione riprodotta in allegato al presente atto del quale            
e' parte integrante e sostanziale;                                              
2) di dare atto che per l'attuazione del Programma operativo qui                
approvato sono rese disponibili le risorse stanziate sul Capitolo               
12252 "Contributi per l'incentivazione dell'uso della fertilizzazione           
organica ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli (L.R.           
7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n. 143). Mezzi statali",              
compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del sistema agroalimentare -           
Risorse statali", del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, pari           
a complessivi Euro 2.065.827,60;                                                
3) di stabilire che le predette risorse sono suddivise fra le due               
linee di intervento, definite secondo quanto indicato in premessa, in           
ragione del 50% ciascuna;                                                       
4) di stabilire che il riparto agli enti territorialmente competenti            
delle risorse rese disponibili per ciascuna delle due linee predette            
avvenga sulla base dei seguenti parametri:                                      
a) per quanto attiene alla linea di intervento A "Acquisto di                   
ammendanti associato all'adozione di tecniche di gestione e                     
lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica",           
sulla base: - della SAU: 20% - del numero di aziende agricole: 20% -            
dell'indice di materia organica: 60% fermo restando che le                      
assegnazioni agli enti saranno parametrate in funzione della durata             
quinquennale dell'impegno assunto dai beneficiari;                              
b) per quanto attiene alla linea di intervento B "Acquisto di                   
macchine e attrezzature per la distribuzione di effluenti zootecnici            
con tecniche a bassa emissivita' di azoto in atmosfera", sulla base:            
- della SAU: 35% - del numero di aziende agricole: 25% - del numero             
di allevamenti di consistenza superiore a 500 capi suini: 40%;                  
5) di approvare come indicato nelle tabelle 1 e 2 allegate al                   
presente atto quali parti integranti e sostanziali il riparto fra gli           
enti territorialmente competenti delle risorse disponibili per                  
entrambe le linee di intervento;                                                
6) di disporre con il presente atto l'assegnazione integrale delle              
risorse ripartite per la linea di intervento B e l'assegnazione di              
una quota pari ad 1/5 delle risorse ripartite per la linea di                   
intervento A;                                                                   
7) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese -           
nel cui ambito di competenza rientrano gli interventi oggetto del               
Programma operativo qui approvato - provvedera' con proprio atto                
formale ad assegnare a ciascun ente competente le risorse da                    
utilizzare per la linea di intervento A nelle annualita' successive             
alla prima in relazione al fabbisogno conseguente alle conferme di              
impegno da parte dei beneficiari finali comunicate dagli enti                   
competenti;                                                                     
8) di impegnare, pertanto, la somma complessiva di Euro 1.239.496,56            
come segue:                                                                     
a) quanto ad Euro 206.582,76, a titolo di prima annualita' per la               
linea di intervento A, registrata al n. 3633 di impegno;                        
b) quanto ad Euro 1.032.913,80, a titolo di assegnazione complessiva            
per la linea di intervento B, registrata al n. 3634 di impegno sul              
Capitolo 12252 "Contributi per l'incentivazione dell'uso della                  
fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualita' dei                
suoli agricoli (L.R. 7 aprile 2000, n. 25; DLgs 4 giugno 1997, n.               
143). Mezzi statali", compreso nell'UPB 1.3.1.2.5551 "Sviluppo del              
sistema agroalimentare - Risorse statali", del Bilancio per                     
l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
9) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione             
dei titoli di pagamento delle somme assegnate agli enti provvedera'             
il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese con propri atti                 
formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della                  
deliberazione 447/03, con le seguenti modalita':                                
a) per quanto concerne la linea di intervento A: in unica soluzione a           
presentazione da parte degli enti assegnatari dell'atto formale di              
approvazione della graduatoria;                                                 
b) per quanto concerne la linea di intervento B: - 50%, a                       
presentazione da parte degli enti assegnatari dell'atto formale di              
approvazione della graduatoria; - il restante 50%, anche in piu'                
soluzioni, a presentazione, da parte degli enti sopraindicati degli             
atti di liquidazione esecutivi ovvero di note con le quali i                    
Presidenti o Dirigenti incaricati per statuto degli enti stessi                 
attestano che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione per            
gli importi richiesti, fermo restando l'obbligo da parte degli enti             
stessi del rispetto delle procedure imposte in sede attuativa della             
L.R. 15/97;                                                                     
10) di dare atto che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese            
provvedera', con atto formale, ad approvare la modulistica per la               
presentazione delle domande e la documentazione di supporto, in tempi           
compatibili con la pubblicazione del presente Programma operativo nel           
Bollettino Ufficiale della Regione;                                             
11) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonche' i relativi            
allegati.                                                                       
ALLEGATO                                                                        
Programma operativo per l'attuazione degli interventi contributivi              
previsti dalla L.R. 7 aprile 2000, n. 25                                        
Premessa                                                                        
Con il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna da'               
attuazione agli interventi contributivi di cui alla L.R. 7 aprile               
2000, n. 25 nelle aree che presentano, con piu' gravita' e                      
specificita', problemi legati all'erosione e alla sostanza organica             
nei suoli, in coerenza con il Piano regionale di Sviluppo rurale                
2000-2006 approvato con decisione comunitaria C (2000) 2153 del 20              
luglio 2000.                                                                    
Secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 25/00 ed in                      
conformita' agli orientamenti comunitari, si individuano le linee               
d'intervento seguenti:                                                          
- Linea A "Acquisto di ammendanti associato all'adozione di tecniche            
di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della                 
sostanza organica";                                                             
- Linea B "Acquisto di macchine e attrezzature per la distribuzione             
di effluenti zootecnici con tecniche a bassa emissivita' di azoto in            
atmosfera".                                                                     
In relazione al Piano regionale di Sviluppo rurale, le linee                    
sopracitate si pongono in corrispondenza rispettivamente:                       
- all'Azione 4 della Misura 2.f - Asse 2: la linea di intervento A,             
nei limiti delle norme di fertilizzazione e gestione del suolo;                 
- alla Misura 1.a (limitatamente alle dotazioni aziendali) - Asse 1:            
la linea di intervento B.                                                       
LINEA DI INTERVENTO A                                                           
Acquisto di ammendanti associato all'adozione di tecniche di gestione           
e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza                    
organica                                                                        
Risorse destinate: Euro 1.032.913,80                                            
1. Localizzazione                                                               
La linea di intervento si applica esclusivamente nelle zone omogenee            
di pianura e collina, come indicate dal PRSR, dei territori                     
provinciali (Province e Comunita' Montane) di Ferrara, Bologna,                 
Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini. Dalla elaborazione dei dati tratti             
dai sistemi informativi regionali dei suoli, curata dal CNR-IGES di             
Firenze, si evince come in queste province sia prevalente un tenore             
ridotto di materia organica dei suoli.                                          
2. Obiettivi                                                                    
2.1 Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse 2, Misura               
2.f, Azione 4, del PRSR                                                         
Il presente Programma promuove l'adozione di tecniche produttive                
finalizzate alla riduzione degli effetti ambientali dell'impiego non            
corretto dei mezzi tecnici, alla conservazione della fertilita' dei             
suoli e alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei           
consumatori.                                                                    
2.2 Obiettivo operativo                                                         
Promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni,                    
finalizzate al miglioramento della fertilita' dei suoli.                        
3. Beneficiari                                                                  
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli individuati              
dall'art. 2135 del Codice civile ("chi esercita un'attivita' diretta            
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del             
bestiame ed attivita' connesse"), in possesso di partita IVA agricola           
o combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle                  
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della             
CCIAA, che si impegnano a dare applicazione agli interventi di cui al           
presente programma.                                                             
Sono comunque esclusi dall'intervento di cui trattasi gli                       
imprenditori soggetti agli impegni riferiti alle azioni della Misura            
2.f del PRSR, in quanto le stesse azioni in parte (Azioni 1, 2, 3, 4,           
5) sono coerenti con l'intervento proposto, mentre le restanti                  
(Azioni 6, 7, 8, 9, 10, 11) non presentano connessione funzionale.              
3.1 Descrizione dell'impegno                                                    
Trattandosi di un intervento di carattere agronomico l'impegno e' di            
5 anni, e non possono essere ammesse deroghe, salvo casi di forza               
maggiore.                                                                       
Ogni anno i beneficiari devono confermare il loro impegno.                      
Sono ammesse all'aiuto le superfici caratterizzate da suoli con un              
contenuto di materia organica inferiore all'1,5%, per un apporto                
massimo di ammendante pari a 5 tonnellate di sostanza secca ad ettaro           
per anno e minimo di 2,5 tonnellate di sostanza secca ha/anno.                  
I quantitativi minimi e massimi sono da intendersi come medi nel                
quinquennio. E' possibile concentrare la distribuzione nelle fasi               
colturali piu' adeguate (ad esempio: all'impianto di colture                    
pluriennali), rispettando comunque la quantita' massima prevista dai            
disciplinari di produzione integrata, in considerazione della                   
dotazione iniziale e della tessitura.                                           
Il beneficiario, sulle superfici oggetto dell'aiuto, si impegna ad              
adottare tecniche di gestione del suolo tendenti a conservare e ad              
incrementare il contenuto in sostanza organica.                                 
In particolare, si impegna a:                                                   
- apportare ammendanti organici al terreno, scelti tra le tipologie             
indicate in allegato;                                                           
- interrare tutti i residui colturali;                                          
- evitare lavorazioni che comportino rivoltamenti del terreno                   
superiori a 0,30 m di profondita';                                              
- interrare gli ammendanti almeno entro 24 h dalla distribuzione;               
- non effettuare distribuzioni di fanghi.                                       
Il beneficiario e' tenuto:                                                      
- ad applicare, per le parti attinenti l'intervento proposto, le                
norme stabilite dai disciplinari di produzione integrata  redatti in            
conformita' al Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE            
1257/99) e alla delibera della Giunta regionale n. 2130 del 27                  
novembre 2000 di applicazione della L.R. 28/99. Tra queste, e'                  
compresa anche la compilazione delle relative schede riportate in               
"Schede di registrazione e manuali di compilazione", allegate alle              
norme generali dei disciplinari di produzione integrata; edizione               
gennaio 2003;                                                                   
- ad attenersi alle usuali buone pratiche agricole (BPAU) su tutta              
l'azienda.                                                                      
I disciplinari di produzione integrata, il programma per                        
l'elaborazione del piano di fertilizzazione e le schede sono                    
scaricabili anche dal sito della Regione Emilia-Romagna.                        
4. Ammendanti ammessi                                                           
Sono ammessi gli ammendanti che presentano i requisiti stabiliti                
dalla Legge 19 ottobre 1984, n. 748, allegato 1.C per le seguenti               
tipologie:                                                                      
- n. 1 Letame;                                                                  
- n. 4 Ammendante compostato verde;                                             
- n. 5 Ammendante compostato misto;                                             
- n. 6 Ammendante torboso composto.                                             
Oltre ai mezzi sopracitati e' ammesso anche l'impiego del letame tal            
quale, non essiccato e confezionato, purche' abbia gli stessi                   
requisiti della tipologia n. 1 della Legge 748/84, fatta eccezione              
per l'umidita' che, comunque, deve essere contenuta all'80%, e con un           
rapporto C/N pari o superiore a 12.                                             
Il beneficiario che acquisti letame tal quale e' tenuto a conservare            
una dichiarazione del fornitore che attesti la rispondenza alle                 
caratteristiche qualitative minime.                                             
5. Entita' dell'aiuto                                                           
Il sostegno e' pari a 150 Euro/Ha nelle aree ordinarie e a 180                  
Euro/Ha nelle aree preferenziali, come individuate dal PRSR.                    
6. Indicatori di realizzazione                                                  
- Numero di domande pervenute                                                   
- Ettari interessati per tipologia di coltura                                   
7. Presentazione delle domande                                                  
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione, devono           
essere presentate all'Ente competente (Province e Comunita' Montane)            
ai sensi della L.R. 15/97 e successive modifiche, utilizzando                   
l'apposita modulistica.                                                         
Qualora i terreni oggetto di impegno siano ubicati sul territorio di            
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella in            
cui ricade il centro aziendale.                                                 
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno               
dalla adozione del bando da parte degli enti competenti.                        
7.1 Bandi enti competenti                                                       
Gli enti territoriali, nella cui competenza rientra l'attuazione                
della presente linea d'intervento, dovranno adottare il bando entro             
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma                    
operativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,                
graduando le priorita' di cui al successivo punto 8 e definendo le              
modalita' del procedimento.                                                     
Gli enti competenti dovranno istruire le domande, approvare le                  
relative graduatorie e determinare le istanze ammesse a contributo              
sulla base delle disponibilita' finanziarie, con atto formale entro             
60 gg. successivi al termine di presentazione delle domande.                    
7.2 Domanda e relativa documentazione                                           
In considerazione della corrispondenza tra gli interventi di cui alla           
linea A e le azioni di cui alla Misura 2.f, Azione 4, del PRSR, il              
contenuto informativo della domanda e della documentazione allegata             
e' tratto dalla documentazione richiesta per aderire alla predetta              
Azione 4.                                                                       
Oltre alla documentazione richiamata dall'Azione 4, Misura 2.f,                 
qualora la situazione aziendale aggiornata non sia gia' in possesso             
dell'Ente competente all'istruttoria della domanda, si richiede di              
allegare alla domanda la seguente documentazione:                               
- copia della CTR, in scala 1:10.000, con la delimitazione della                
superficie aziendale;                                                           
- copia dell'estratto di mappa catastale aggiornato;                            
- copia della visura catastale.                                                 
7.3 Requisiti generali agli interventi corrispondenti alle azioni               
della Misura 2.f e relativa documentazione                                      
Oltre alle condizioni gia' richiamate al punto 2.1 del presente atto,           
i beneficiari devono dimostrare al momento della presentazione della            
domanda:                                                                        
a) il titolo di conduzione dei terreni oggetto di domanda d'aiuto,              
valido per il periodo d'impegno (da dimostrare con documentazione               
giustificativa del diritto di possesso e/o di disponibilita' se                 
diverso da quello indicato nel certificato catastale, copia                     
dell'eventuale contratto d'affitto registrato; ecc.). Nel caso di               
richiedente non proprietario dei terreni, si richiede la                        
dichiarazione scritta della proprieta' di assenso all'assunzione                
dell'impegno. Qualora i terreni siano dati in concessione da un ente            
pubblico, si richiede copia dell'atto attestante la concessione e               
l'autorizzazione dell'Amministrazione proprietaria dei terreni,                 
qualora l'impegno si prolunghi oltre il termine della concessione               
vigente;                                                                        
b) la conformita' della documentazione catastale con l'effettiva                
situazione aziendale;                                                           
c) la conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale.              
E' ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive redatte in             
conformita' alla normativa vigente.                                             
8. Definizione della graduatoria di ammissibilita'                              
Nel caso in cui il fabbisogno relativo alle domande valutate                    
ammissibili all'intervento sia superiore alla disponibilita'  di                
impegno annuale dell'Ente competente, le suddette domande dovranno              
essere ordinate in una graduatoria nel rispetto dei  seguenti criteri           
di priorita' :                                                                  
- rapporto tra SAU elegibile e SAU aziendale;                                   
- ubicazione della superficie aziendale in aree preferenziali, come             
indicate dal PRSR. Per superfici ricadenti parzialmente in tali zone,           
si ritiene  opportuno adottare il criterio di prevalenza al 50% della           
superficie aziendale;                                                           
- ubicazione di aziende in aree svantaggiate;                                   
- aziende gestite da giovani agricoltori al primo insediamento, di              
cui al punto 3.2 del Programma operativo per la Misura 1.a                      
(deliberazione della Giunta regionale 305/02).                                  
Sara' cura degli enti competenti definire l'incidenza dei singoli               
parametri nei rispettivi bandi.                                                 
9. Esclusione e vincoli                                                         
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da                 
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai               
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.                               
10. Attuazione controlli e sanzioni                                             
Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare i controlli sui            
beneficiari nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni                  
attuative della Misura 2.f del PRSR.                                            
11. Disposizioni finali                                                         
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione del presente Programma saranno definite con atto               
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.                       
LINEA DI INTERVENTO B                                                           
Acquisto di macchine e attrezzature per la distribuzione di effluenti           
zootecnici con tecniche a bassa emissivita' di azoto in atmosfera               
Risorse destinate: Euro 1.032.913,80                                            
1. Localizzazione                                                               
Per garantire la maggior efficacia, si ritiene opportuno limitare               
l'intervento all'area territoriale delle province di Modena, Reggio             
Emilia, Parma e Piacenza, nelle quali sussiste un carico di suini               
pari al 78% del totale regionale come risulta dalla tabella di                  
seguito riportata.                                                              
Dati Censimento 2000                                                            
Provincia  Capi suini                                                           
Piacenza  122.993                                                               
Parma  150.931                                                                  
Reggio Emilia  399.374                                                          
Modena  506.391                                                                 
Bologna  63.014                                                                 
Ferrara  29.623                                                                 
Ravenna  82.047                                                                 
Forli'-Cesena  150.719                                                          
Rimini  15.581                                                                  
Totale  1.520.673                                                               
Sotto il profilo ambientale, le classi da 500-oltre 10.000 capi si              
ritengono piu' rilevanti per la produzione di liquami. Se si omettono           
gli allevamenti della classe inferiore (1-9 capi), di scarso rilievo            
ambientale, su 1317 restanti allevamenti di varia consistenza                   
presenti in regione, 798 sono ubicati nel territorio provinciale di             
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, di questi il 61% ricade                
nella classe da 500-oltre 10.000. Tale classe di consistenza e'                 
rappresentata per l'81% del totale da allevamenti delle province                
soprarichiamate.                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    
2. Obiettivi                                                                    
L'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento zootecnico               
puo' generare significative emissioni in atmosfera di azoto                     
ammoniacale, se la tecnica adottata non e' adeguata. Perdite elevate            
si hanno con la distribuzione superficiale e in pressione,                      
comunemente praticata, di effluenti allo stato liquido. L'intervento            
si pone l'obiettivo di favorire l'avvio di un processo di                       
miglioramento delle attrezzature per lo spandimento. Pertanto, si               
considera prioritario rivolgerlo agli allevamenti di suini, in cui e'           
prevalente la produzione di effluenti allo stato  liquido, mentre e'            
decisamente inferiore  la produzione di liquidi da allevamenti                  
bovini.                                                                         
3. Beneficiari                                                                  
Possono usufruire dell'aiuto i titolari di imprese agricole, singole            
od associate, che rispondono alle condizioni di ammissibilita' e di             
elegibilita' stabilite dal punto 3.1 al punto 3.7 del presente                  
programma, e che:                                                               
- conducono allevamenti di  suini di consistenza effettiva media                
annua pari o superiore a 500 capi;                                              
- sono in possesso dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami             
prodotti, rilasciata ai sensi della L.R. 50/95,                                 
e che hanno in conduzione almeno il 25% dei terreni necessari                   
all'utilizzazione agronomica. Nel caso di allevamenti gestiti in                
forma cooperativa, detta condizione si ritiene soddisfatta quando               
sussiste, da parte dei soci, un impegno quinquennale a rendere                  
disponibile una superficie di pari percentuale per lo spandimento.              
I beneficiari non potranno usufruire di altri interventi pubblici per           
investimenti finanziati con il presente programma.                              
Non sono altresi' ammessi ai benefici di cui al presente programma              
macchinari e attrezzature gia' inseriti in un Piano di Investimenti             
presentato ai sensi della Misura 1.a del PRSR, inclusa l'ipotesi in             
cui gli stessi risultino stralciati a seguito di successiva                     
variante.                                                                       
Possono essere ammessi a finanziamento sul presente Programma:                  
- macchinari e attrezzature gia' previsti in un Piano di Investimenti           
presentato ai sensi della Misura 1.a e decaduto per insufficienza di            
risorse;                                                                        
- macchinari ed attrezzature costituenti unico oggetto di un Piano di           
Investimenti presentato ai sensi della Misura 1.a, a condizione che             
la presentazione dell'istanza sulla presente linea di intervento sia            
successiva al ritiro del Piano di Investimenti considerato.                     
3.1 Condizioni di ammissibilita' del conduttore                                 
Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve                 
possedere i seguenti requisiti:                                                 
3.1.1. avere sufficiente capacita' professionale;                               
3.1.2. non avere eta' superiore a 60 anni;                                      
3.1.3. non essere beneficiario di pensione di anzianita';                       
3.1.4. possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE o            
status parificato.                                                              
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.                                                          
Nelle societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,            
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute da almeno uno dei             
soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.                                
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1.,           
3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4. dovranno essere possedute, in alternativa:              
a) dall'amministratore unico;                                                   
b) dall'amministratore delegato;                                                
c) dal Presidente;                                                              
d) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore.                                     
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,              
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di               
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di                         
avvicendamenti.                                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.                                                        
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di            
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e            
3.1.4. devono essere in capo alla singola persona fisica.                       
3.2 Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo                
insediamento                                                                    
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene           
riconosciuto quando il conduttore:                                              
3.2.1 risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni legali           
dalla data di presentazione della domanda di contributo;                        
3.2.2 possiede, al momento della domanda, tutti i requisiti                     
soggettivi e oggettivi previsti per la concessione degli aiuti al               
primo insediamento dalla Misura 1.b del Piano regionale di Sviluppo             
rurale, qui riportati: 3.2.2.1. non avere compiuto quaranta anni al             
momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il             
sostegno; 3.2.2.2. presentare sufficiente capacita' professionale;              
3.2.2.3. assumere la responsabilita' civile e fiscale nella                     
conduzione dell'azienda per la prima volta.                                     
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.                                                          
Nelle Societa' di persone le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1. e           
3.2.2. dovranno essere possedute da almeno il 33% dei soci, con                 
approssimazione sempre al numero superiore.                                     
Nelle Societa' di capitale le caratteristiche di cui ai punti 3.2.1.            
e 3.2.2. dovranno essere possedute, in alternativa:                             
a) dall'amministratore unico ove previsto;                                      
b) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore;                                     
c) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso             
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda             
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore; si                 
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare            
di possedere i requisiti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2.                         
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.             
2392, 2394, 2395 Codice civile.                                                 
Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni,              
calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di               
liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di                         
avvicendamenti.                                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.Si specifica che sia nelle societa' di                  
persone che nelle societa' di capitali le caratteristiche di cui ai             
punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere in capo alla singola persona                
fisica.                                                                         
3.3 Condizioni di elegibilita' dell'azienda associata                           
Si definisce azienda associata:                                                 
3.3.1 la cooperativa di conduzione terreni;                                     
3.3.2 l'unita' tecnico-economica costituita da associazione                     
temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in                     
concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine                
congiuntamente un progetto di utilita' comune. Per poter accedere               
agli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno              
ottemperare in particolare a quanto previsto dagli artt. 20, 22, 23             
della Legge 584/77 da ultimo trasfusi negli artt. 93, 94, 95 del DPR            
554/99 e dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per la                  
presentazione di una domanda sulla presente linea di intervento.                
3.4 Condizioni di ammissibilita' dell'impresa agricola                          
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve            
possedere le seguenti caratteristiche:                                          
3.4.1. essere iscritta ai registri della CCIAA nella sezione imprese            
agricole;                                                                       
3.4.2. possedere una sufficiente redditivita';                                  
3.4.3. non disporre di reddito extra-agricolo per ULU superiore al              
reddito di riferimento; viene chiarito in modo inequivocabile che ci            
si riferisce al reddito dell'impresa agricola indipendentemente dalla           
forma giuridica della stessa (impresa individuale, societa' di                  
persone, societa' di capitali o societa' cooperativa) e non al                  
reddito individuale dell'imprenditore e/o dei soci;                             
3.4.4. rispettare l'impegno alla conduzione diretta per almeno 5 anni           
dalla data dell'atto della Provincia o Comunita' Montana in cui viene           
assunta la decisione individuale di liquidazione a saldo dell'aiuto             
richiesto, pena la revoca del finanziamento;                                    
3.4.5. rispettare l'impegno di rendere disponibili i dati della                 
contabilita' aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la             
revoca del finanziamento;                                                       
3.4.6. la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla             
durata dell'impegno di cui al punto 3.4.4.; in caso di scioglimento             
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno                  
revocate.                                                                       
3.5 Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola                          
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte               
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della                 
domanda tutte le seguenti caratteristiche:                                      
3.5.1. richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel             
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori             
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro                  
richiesto = Œ0,5 x (1+N)©ULU                                                    
A tale riguardo occorre precisare che per conduttori si intende:                
3.5.1.1. il titolare nel caso di impresa individuale;                           
3.5.1.2. i soci nel caso di societa' di persone, salvo sia                      
diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;               
3.5.1.3. il o i soci accomandatari nel caso di societa' in                      
accomandita semplice;                                                           
3.5.1.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia            
a tempo pieno che a part-time) nel caso di societa' di capitale;                
3.5.1.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonche' il numero di               
dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come            
da dichiarazione del presidente;                                                
3.5.1.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno           
che a part-time) della cooperativa nel caso di altre forme                      
cooperative;                                                                    
3.5.2. deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,             
salubrita' e benessere degli animali.                                           
3.6 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacita' professionale            
La sufficiente capacita' professionale dei soggetti che soddisfano i            
requisiti di cui al punto 3.1, viene riconosciuta in uno dei seguenti           
casi:                                                                           
3.6.1. un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione              
diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualita' di               
membro di un consiglio di amministrazione di societa' di cui al punto           
3.1;                                                                            
3.6.2. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia              
presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98 art. 3,              
comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente                  
riconosciuto in Italia: 3.6.2.1. titolo universitario quale laurea,             
scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in                 
facolta' ad indirizzo agrario, forestale o veterinario; 3.6.2.2.                
diploma conseguito in Istituto di scuola media superiore ad indirizzo           
agricolo;                                                                       
3.6.3. un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto 3.6.1           
oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno              
due anni, supportata da una attivita' di formazione professionale di            
completamento. Tale attivita' dovra' essere dimostrata con                      
certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino              
l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze                  
richieste all'imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da           
Enti di formazione e riferirsi ad attivita' rientranti nei Piani                
formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli           
ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa,               
tale professionalita' dovra' essere conseguita con corsi di almeno 50           
ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente                 
seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti             
prioritari, quali: 3.6.3.1. norme e regolamenti della politica                  
agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato,                  
riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria); 3.6.3.2. normative               
relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);               
3.6.3.3. contabilita' e gestione aziendale; 3.6.3.4. aggiornamento              
tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda; 3.6.3.5.                
informatica applicata alla gestione aziendale; 3.6.3.6. formazione              
tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in             
fase di inserimento; 3.6.3.7. normativa fiscale;                                
3.6.3. un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore                   
agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da                      
un'attivita'  di formazione professionale. Tale attivita' dovra'                
essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno              
100 ore che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto            
alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati              
devono essere rilasciati da Enti di formazione e riferirsi ad                   
attivita' rientranti nei Piani formativi delle Province e della                 
Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di               
parziale o totale carenza formativa, tale professionalita' dovra'               
essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale             
da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore            
complessive) che vertano su argomenti prioritari per la                         
professionalita' dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al            
punto precedente;                                                               
3.6.4. aver frequentato un corso di formazione professionale in                 
agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva           
di almeno 150 ore, e aver maturato l'esperienza indicata al punto               
3.6.1 per almeno due anni continuativi;                                         
3.6.5. l'attivita' formativa prevista ai punti 3.6.3 e 3.6.4 potra'             
essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato               
rilasciato da una Commissione provinciale, la cui istituzione e'                
attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c              
della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della                 
necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;                 
3.6.6. qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il           
mancato rispetto del limite dell'eta' anagrafica, il requisito della            
capacita' professionale potra' essere accertato esclusivamente, su              
richiesta dell'interessato, da una Commissione provinciale, la cui              
istituzione e' attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma            
2, lettera c della L.R. 15/97.                                                  
3.7 Criteri per verificare la redditivita' economica dell'impresa               
La sufficiente redditivita' economica dell'impresa si valuta in base            
al reddito complessivo dell'azienda agricola in rapporto al volume di           
lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come                   
Reddito/ULU. Si riconosce il requisito della redditivita' economica             
alla azienda agricola che dimostri di conseguire un Reddito/ULU                 
superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per reddito di                
riferimento si intende il reddito determinato dall'Istituto nazionale           
di Statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle Risorse                
agricole alimentari e forestali. La soglia di riferimento si                    
determina, per le istanze di cui trattasi, sulla base dei seguenti              
parametri:                                                                      
- per i giovani al primo insediamento in zone svantaggiate: deve                
essere maggiore del 50% del reddito di riferimento (ISTAT);                     
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore           
del 55% del reddito di riferimento (ISTAT);                                     
- per i giovani al primo insediamento: deve essere maggiore del 65%             
del reddito di riferimento (ISTAT);                                             
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore del 75% del reddito            
di riferimento (ISTAT).                                                         
Per quanto attiene alla verifica del volume di lavoro necessario alla           
conduzione dell'azienda, ai criteri per determinare il reddito                  
complessivo, complementare ed extra-agricolo si fa riferimento a                
quanto stabilito dal Programma operativo della Misura 1.a, approvato            
nel testo coordinato dalla deliberazione della Giunta regionale                 
305/02.                                                                         
4. Descrizione dell'impegno                                                     
Il beneficiario s'impegna a:                                                    
- utilizzare le macchine o attrezzature esclusivamente in azienda,              
ivi compresi i terreni per i quali e' autorizzato lo spandimento, ai            
sensi della L.R. 50/95;                                                         
- non alienare la macchina o attrezzatura acquisita sino al termine             
del periodo di 5 anni, decorrente dalla data di acquisto.                       
5. Tipologia di macchine ed attrezzature ammesse                                
E' ammessa la presentazione di un'unica domanda da parte di                     
un'impresa.                                                                     
I dispositivi ammissibili a contributo ai sensi della presente linea            
d'intervento sono quelli atti alla distribuzione di effluenti                   
zootecnici in forma non palabile (liquami), quali:                              
- dispositivi per iniezione nel terreno per arativi e per prati,                
installabili su carrobotte o direttamente sulla trattrice con                   
alimentazione mediante tubazioni avvolgibili;                                   
- barre distributrici rasoterra, a bassa pressione, installabili su             
carrobotte o direttamente su trattrice o su carrello semovente.                 
Tali dispositivi possono essere utilizzati per modificare                       
attrezzature presenti in azienda; in tal caso e' obbligatorio rendere           
permanentemente inefficaci eventuali cannoni integrati al                       
carrobotte.                                                                     
Per ogni domanda e' ammissibile a contributo l'acquisto di un unico             
cantiere di lavoro, costituito dalla combinazione tra un carrobotte             
senza cannone e relative attrezzature.                                          
Sono considerate ammissibili a contributo anche le spese per le pompe           
erogatrici, i dispositivi per la regolazione della dose, le tubazioni           
flessibili e le bobine da avvolgimento per le attrezzature montate su           
carrello semovente o direttamente sulla trattrice.                              
Non sono ammissibili le spese per gli irrigatori a cannone.                     
Non sono ammissibili all'intervento le macchine o attrezzature                  
acquistate prima della presentazione della domanda di contributo.               
Di seguito si illustrano alcune possibili voci di spesa riferibili              
alle tipologie di dispositivi sopra definite*                                   
Carrobotte mc.                                                                  
>>14 mc                                                                         
12-14 mc                                                                        
10-12 mc                                                                        
10-8 mc                                                                         
8-6 mc                                                                          
6-4 mc                                                                          
4-2 mc                                                                          
Irrigatori mobili ad ala avvolgibile                                            
lungh. tubo m    diametro tubo mm                                               
  >100                                                                          
00                                                                              
>>400                                                                           
Impianti normalmente composti da linee idranti e linee mobili.                  
Pompe a vite senza fine con portate da 2000 a 3800 l/min.                       
Linee mobili con manichette con pressione di esercizio 16bar, scoppio           
36-48 bar e diametri di 3-4-5".                                                 
Spandimento mediante piatto VTR con larghezza di lavoro 15 m o in               
alternativa                                                                     
Interratore a 7 ancore con 2 linee di alimentazione per ancora.                 
Interratori applicabili posteriormente                                          
- a 2 ancore                                                                    
- a 4 ancore                                                                    
Barra con adduttori a terra a 6-8 iniettori.                                    
Barra con dischi per tappeti erbosi 32 elementi.                                
Barra con tubi 30 tubi.                                                         
Combinazioni senza trattore:                                                    
Sistema ombelicale:                                                             
- Aspo con spandiliquame                                                        
- Manichetta 5" e raccorderia (500 m)                                           
- Interratore 7 ancore                                                          
Totale                                                                          
Carrobotte spandiliquame 8-10 mc                                                
Barra 6-8 iniettori                                                             
Totale                                                                          
Carrobotte spandiliquame 10-12 mc                                               
Interratore 4 ancore                                                            
Totale                                                                          
Carrobotte spandiliquame 8-10 mc                                                
Barra con dischi                                                                
*Fonte Agrimach                                                                 
6. Entita' del contributo massimo concedibile                                   
Per ogni impresa e' ritenuta ammissibile una spesa massima di 100.000           
Euro; l'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto                  
capitale, sara' determinata quale percentuale  della spesa dichiarata           
ammissibile,  sulla base delle caratteristiche soggettive del                   
beneficiario e della localizzazione dell'investimento, in accordo               
con la seguente tabella:                                                        
ZONE  BENEFICIARIO  BENEFICIARIO       ¹TAB43 =   Normali  30%  40%             
  Svantaggiate  35%  45%                                                        
7. Congruita' della spesa                                                       
Per la verifica della congruita' della spesa si dovranno allegare due           
preventivi di ditte specializzate, con quadro di raffronto che                  
giustifichi la scelta effettuata. Spetta alla Provincia o alla                  
Comunita' Montana la facolta' di esprimere il giudizio finale di                
congruita'.                                                                     
8. Competenza territoriale e procedure di attuazione                            
Le domande di contributo, ai sensi della L.R. 15/97 e successive                
modifiche, devono essere presentate all'ente competente (Province e             
Comunita' Montane) di cui al precedente punto 1. "Localizzazione",              
utilizzando l'apposita modulistica.                                             
Qualora l'allevamento sia ubicato sul territorio di piu'                        
Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata                             
all'Amministrazione nel cui territorio ricade la maggiore consistenza           
di capi suini allevati.                                                         
8.1 Bandi degli enti competenti                                                 
Gli enti territoriali, nella cui competenza rientra l'attuazione                
della presente linea d'intervento, dovranno adottare il bando entro             
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma                    
operativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,                
graduando le priorita' di cui al successivo punto 8.3 e definendo le            
modalita' del procedimento.                                                     
Gli enti competenti dovranno istruire le domande, approvare le                  
relative graduatorie e determinare le istanze ammesse a contributo              
sulla base delle disponibilita' finanziarie, con atto formale entro             
60 gg. successivi al termine di presentazione delle domande.                    
8.2 Presentazione delle domande                                                 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno a           
decorrere dalla data di pubblicazione del bando da parte degli enti             
competenti.                                                                     
8.3 Criteri di priorita' per la definizione delle graduatorie di                
ammissibilita'                                                                  
Nel caso in cui il fabbisogno relativo alle domande valutate                    
ammissibili all'intervento sia superiore alla disponibilita'  di                
impegno annuale dell'Ente competente, le suddette domande dovranno              
essere ordinate in una graduatoria nel rispetto dei  seguenti criteri           
di priorita':                                                                   
- allevamenti di consistenza effettiva media annuale pari o superiore           
a 2.000 capi suini di almeno 30 kg o 750 scrofe;                                
- allevamenti con terreni ubicati in aree preferenziali come indicate           
dal PRSR. Per superfici ricadenti parzialmente in tali zone, si                 
ritiene opportuno adottare il criterio di prevalenza al 50%;                    
- aziende in aree svantaggiate;                                                 
- aziende condotte da giovani agricoltori al primo insediamento, di             
cui al precedente punto 3.2.                                                    
Sara' cura degli enti competenti definire l'incidenza dei singoli               
parametri nei rispettivi bandi.                                                 
8.4 Concessione dei contributi                                                  
Le Province e le Comunita' Montane, successivamente all'approvazione            
della graduatoria delle istanze e nei limiti delle risorse loro                 
attribuite dalla Regione, provvederanno all'assunzione degli atti               
formali di concessione dei contributi e alla relativa notifica ai               
singoli beneficiari.                                                            
9. Varianti alla tipologia degli investimenti                                   
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante alla                 
domanda riguardante la tipologia degli investimenti, purche' motivata           
e preventivamente autorizzata con atto formale dall'ente competente.            
In ogni caso, non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                  
realizzazione degli investimenti, ne' apportare variazioni agli                 
interventi previsti che incidano nella valutazione dell'istruttoria             
di ammissione delle domande e, di conseguenza, sulla loro                       
collocazione nella graduatoria.                                                 
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli investimenti                   
difformi relativamente ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche             
migliorative, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo                   
complessivo dell'intervento.                                                    
10. Liquidazione dei contributi                                                 
Sara' cura del beneficiario presentare all'ente competente, nei tempi           
previsti dalla notifica di concessione, la richiesta di accertamento            
dell'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, corredata              
delle relative fatture quietanzate e della documentazione comprovante           
l'avvenuto pagamento, costituita da apposita dichiarazione                      
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice o dalla documentazione            
bancaria attestante l'avvenuto bonifico.                                        
Sul 100% degli interventi finanziati, successivamente al ricevimento            
della sopracitata richiesta di accertamento, l'ente competente                  
procedera' ad effettuare un controllo in loco al fine di verificare             
il regolare acquisto ed il rispetto di eventuali prescrizioni.                  
11. Esclusioni e vincoli                                                        
Non potranno accedere al beneficio gli investimenti proposti da                 
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in agricoltura, ai               
sensi dell'articolo 18, comma 3 della L.R. 15/97.                               
Le macchine ed attrezzature acquistate beneficiando del contributo di           
cui alla presente linea d'intervento sono soggette al vincolo di                
destinazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di                 
acquisizione, cosi' come disposto dalla L.R. 15/97.                             
12. Controlli e sanzioni                                                        
Le Province e le Comunita' Montane dovranno effettuare controlli sui            
beneficiari nel rispetto delle modalita' qui indicate:                          
a) controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate           
alla istanza, su un campione pari ad una percentuale del 5% sul                 
totale delle domande presentate, salvo quanto diversamente                      
specificato nei rispettivi ordinamenti dei singoli enti.                        
L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di                
decadenza della domanda di contributo nonche' la trasmissione                   
d'ufficio agli organi competenti per l'esercizio dell'azione penale;            
b) controlli in loco volti a verificare il rispetto dei requisiti               
minimi ambientali su un campione pari al 5% delle domande finanziate;           
possono essere effettuati in concomitanza con i controlli in loco di            
cui al precedente punto 10.;                                                    
c) controllo annuale post pagamento sul rispetto degli impegni                  
assunti e vincoli prescritti dal presente programma su un campione              
pari al 5% delle aziende finanziate.                                            
Il campione dei beneficiari da sottoporre ai controlli di cui alle              
lettere a), b) e c) dovra' essere estratto con procedura tale da                
assicurare la piu' completa casualita', fermo restando                          
l'individuazione di classi di rischio. Le operazioni dovranno essere            
verbalizzate e l'esito assunto con atto del dirigente.                          
I controlli di cui alla lettera a) dovranno essere effettuati durante           
le operazioni istruttorie e dovranno essere conclusi prima della                
approvazione delle graduatorie.                                                 
Gli esiti dei controlli dovranno essere resi noti con raccomandata              
a.r. ai diretti interessati entro 15 giorni dalla data di esecuzione            
del controllo.                                                                  
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora             
il soggetto beneficiario:                                                       
a) non effettui l'acquisto entro i termini stabiliti;                           
b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto           
previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/97;                                
c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                           
l'Amministrazione in grave errore;                                              
d) acquisti dotazioni difformi da quelle autorizzate;                           
e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nell'atto di                
concessione;                                                                    
f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi               
sono stati concessi.                                                            
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle            
somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato             
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                   
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 15/97.                        
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione               
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle                     
agevolazioni.                                                                   
13. Disposizioni finali                                                         
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione del presente programma, saranno definite con atto              
formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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