REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1548

Legge 405/99, art. 2 bis. Approvazione graduatoria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 30 luglio 1999, n. 249: "Conversione in legge del                    
decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni                      
straordinarie ed urgenti per il settore della pesca";                           
- la Legge 9 novembre 1999, n. 405: "Conversione in legge, con                  
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante              
disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca";              
atteso che:                                                                     
- la Legge 9/11/1999, n. 405, all'articolo 2/bis, ha stanziato L.               
31.000.000.000 (pari ad Euro 16.010.163,87) a parziale copertura                
delle perdite e per tutta la durata dall'arresto temporaneo delle               
attivita' di pesca, per le navi iscritte nei compartimenti marittimi            
dell'Adriatico, in dipendenza della situazione di crisi                         
internazionale, a favore dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio           
di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonche' agli addetti ai              
mercati degli stessi prodotti nell'attivita' manifatturiera della               
lavorazione del pesce e del facchinaggio e che nella stessa e'                  
prevista una indennita', fino ad un massimo di L. 200.000 (pari ad              
Euro 103,29) giornaliere, per addetto, per sei giorni alla                      
settimana;                                                                      
- il comma 2, dell'articolo 2/bis di cui sopra, ha previsto che il              
Ministero del Commercio, con proprio decreto, dopo aver sentito la              
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni,                 
provveda a ripartire il fondo tra le Regioni dell'Adriatico;                    
- in data 7/2/2000 a Roma, presso la Conferenza Stato - Regioni, si             
e' tenuto il definitivo incontro tecnico tra le Regioni interessate             
ed il Ministero, e' stata elaborata la proposta di ripartizione del             
fondo;                                                                          
- in data 25/2/2000, notificato il 22/3/2000 con lettera prot.                  
502726, e' stato emanato il decreto del Direttore della Direzione               
generale Commercio, Assicurazioni e Servizi del Ministero                       
dell'Industria Commercio e Artigianato con il quale e' stato                    
ripartito il fondo di L. 31.000.000.000 (pari ad Euro 16.010.163,87)            
tra le Regioni dell'Adriatico;                                                  
- in tale documento, e' stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna,            
la somma di Lit. 5.762.856.000 (pari ad Euro 2.976.266,74);                     
- il comma 3, dell'articolo 2/bis della Legge 405/99, ha stabilito              
che le Regioni dell'Adriatico provvedano con proprio atto a stabilire           
le modalita' e l'entita' della misura della provvidenza e della                 
relativa erogazione;                                                            
considerato:                                                                    
- di dover procedere con proprio atto, in base al dettato del III               
comma dell'art. 2/bis della Legge 405/99, e di rinviare alla delibera           
di impegno la determinazione dell'entita' della misura per singola              
specie di intervento, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla                
legge ed in riferimento del numero di domande pervenute;                        
vista:                                                                          
- la propria deliberazione del 3 luglio 2001, n. 1248: "Legge 405/99            
- art. 2/bis - Criteri e modalita' presentazione domanda ai                     
commercianti di prodotti ittici freschi Adriatico, ai mercati ittici,           
attivita' manifatturiere e di servizio sett. indennizzo parz.le cop.            
perdite causate arresto temporaneo attivita' pesca (4/6/99-31/8/99)             
disp. straord. urgenti settore pesca", con la quale sono stati                  
determinati i criteri e le modalita' di accesso all'indennizzo;                 
atteso che:                                                                     
il Servizio Economia ittica regionale:                                          
- ha provveduto ad istruire le domande pervenute, la cui                        
documentazione e' trattenuta agli atti del Servizio, valutandone la             
regolarita' tecnica e l'ammissibilita' secondo le indicazioni ed i              
criteri generali previsti nel bando citato;                                     
- ha redatto l'elenco dei richiedenti aventi diritto, di cui                    
all'allegato 1, parte integrante del presente atto, suddividendoli in           
base ai criteri di priorita' individuati nella sopracitata                      
deliberazione 1248/01 e l'elenco dei richiedenti non aventi diritto             
all'indennizzo, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente            
atto;                                                                           
- di ammettere con riserva i richiedenti ai quali sono stati                    
richiesti chiarimenti in merito alla documentazione presentata;                 
- quindi, in considerazione di una massima utilizzazione dei fondi a            
disposizione, ha fissato, in riferimento alle priorita', i seguenti             
massimali di indennizzo per ogni singolo addetto da calcolarsi sui              
giorni prestati nel periodo del fermo, fino ad un massimo di 75                 
giorni, per singolo addetto, corrispondenti alla durata del fermo               
delle attivita' di pesca, calcolando per i soggetti assunti a tempo             
parziale l'indennizzo rapportato alle ore previste dal contratto:               
- 85,22 giornaliere per i richiedenti rientranti nella prima                    
priorita' di cui al punto VI della deliberazione 1248/01;                       
- 78,22 giornaliere per i richiedenti rientranti nella seconda                  
priorita' di cui al punto VI della deliberazione 1248/01;                       
vista:                                                                          
la richiesta del Presidente della Giunta regionale, Vasco Errani, del           
13/2/2002, prot. 3665/02/PGR, inviata alla Rappresentanza permanente            
d'Italia presso l'Unione Europea, al Ministero degli Affari esteri -            
DG Affari economici - Ufficio 1, Al Ministero per le Politiche                  
agricole e forestali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -              
Dipartimento per le Politiche comunitarie - Ufficio II - Servizio               
Aiuti di Stato, con la quale si chiedeva di procedere alla notifica,            
per il parere di conformita', della delibera 1248/01, ai sensi                  
dell'art. 88 par. 3 del Trattato dell'Unione Europea;                           
dato altresi' atto che sono stati attivati gli accertamenti di cui              
alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 "Nuove disposizioni per la                   
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme            
di manifestazioni di pericolosita' sociale" e successive modifiche, e           
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del DPR 252/98 e che di             
tale acquisizione si dara' atto al momento della liquidazione;                  
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma, "Esercizio di funzioni              
dirigenziali" della L.R. n. 43 del 26/11/2001: "Testo unico in                  
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                 
Emilia-Romagna" e della delibera 447/03:                                        
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Attivita'               
produttive, Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi, in merito alla              
regolarita' amministrativa della presente deliberazione;                        
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico;                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato           
1): Elenco dei richiedenti ammessi all'indennizzo di cui alla Legge             
405/99 sulla base delle priorita' stabilite dalla propria                       
deliberazione 1248/01;                                                          
2) di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato           
2): Elenco dei richiedenti non ammessi all'indennizzo per i motivi              
riportati a fianco di ciascuno;                                                 
3) di rinviare con successivo atto del Direttore generale Attivita'             
produttive, Commercio e Turismo, l'assunzione dell'impegno per gli              
importi indicati a fianco di ciascun richiedente, a valere sul Cap.             
24350 "Concessione di indennita' ai commercianti al dettaglio e                 
all'ingrosso di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonche' agli            
addetti dei mercati ittici e delle imprese di servizio del settore              
della pesca, a parziale copertura delle perdite dovute                          
all'interruzione delle attivita' di pesca, per la bonifica da ordigni           
bellici nel mare Adriatico (art. 2 bis, Legge 9 novembre 1999, n.               
405) - Mezzi statali" a carico del Bilancio per l'esercizio                     
finanziario 2003, in attesa del perfezionamento delle pratiche, di              
cui all'Allegato 1, ammesse con riserva;                                        
4) di destinare gli indennizzi previsti per i richiedenti che non               
perfezionino le pratiche, con la documentazione di chiarimenti                  
richiesta entro il termine stabilito, alla ridefinizione della quota            
giornaliera di calcolo dell'indennizzo e di dare atto dei nuovi                 
importi cosi' determinati nell'atto di impegno;                                 
5) di subordinare, comunque, la liquidazione ed erogazione degli                
indennizzi all'ottenimento, da parte della Commissione Europea, del             
parere di conformita' ai sensi dell'art. 88 par. 3 del Trattato                 
dell'Unione Europea, della propria deliberazione 1248/01;                       
6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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