REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1454

Approvazione dello schema di convenzione-quadro quinquennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI (Agenzia regionale per la Navigazione interna) per la reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6 e 12 che delineano           
ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del Servizio                    
nazionale della protezione civile;                                              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in               
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle              
Regioni e agli Enti locali in materia di protezione civile;                     
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,           
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di             
protezione civile;                                                              
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,           
16 bis e 21, che delineano il sistema regionale di protezione civile            
e dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le sue               
strutture e le altre strutture operative di protezione civile                   
operanti sul territorio regionale;                                              
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del                  
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria           
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul               
territorio;                                                                     
evidenziato che:                                                                
- con L.R. n. 1 del 14 gennaio 1989 la Regione Emilia-Romagna ha                
istituito l'Azienda regionale per la Navigazione interna (ARNI) quale           
ente strumentale cui sono demandati i compiti operativi per cio' che            
concerne la navigazione interna in genere e le opere fluviali in                
particolare;                                                                    
- l'ARNI attua gli interventi regionali nel settore della navigazione           
interna, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della L.R.                
1/89;                                                                           
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna e dell'Azienda regionale per la              
Navigazione interna (ARNI), il massimo sforzo teso al miglioramento             
della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in           
materia di protezione civile;                                                   
ritenuto necessario avviare un'attivita' di collaborazione                      
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando            
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'               
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista           
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e              
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti                 
nell'ambito del territorio regionale, mediante la stipula di una                
convenzione-quadro, sulla base di uno schema di atto di durata                  
quinquennale da attuarsi secondo programmi operativi di validita'               
annuale per le varie attivita', elaborati di comune accordo sulla               
base delle rispettive effettive disponibilita' di bilancio e                    
tecnico-operative;                                                              
dato atto:                                                                      
- che nella convenzione-quadro sono previste opportune modalita' e              
procedure di controllo congiunto e verifica dell'efficacia delle                
azioni poste in essere anno per anno in attuazione della convenzione            
medesima, la cui responsabilita', per quanto concerne la Regione, e'            
affidata al Servizio Protezione civile;                                         
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta                       
convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti            
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                 
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di una                       
convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI (Azienda              
regionale per la Navigazione interna) per la reciproca collaborazione           
nelle attivita' di protezione civile, secondo lo schema di                      
convenzione in Allegato "A" alla presente deliberazione, di cui                 
costituisce parte integrante e sostanziale;                                     
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio                  
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di              
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'              
conseguenti;                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a             
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e              
della costa con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 recante               
"Delega di funzioni in materia di protezione civile", ai sensi                  
dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata                       
quinquennale con l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione                   
interna), per la reciproca collaborazione nelle attivita' di                    
protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte                
integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo, in                      
particolare, che la determinazione delle risorse finanziarie da                 
destinare all'attuazione dei programmi annuali di attivita' previsti            
dalla convenzione-quadro sara' definita anno per anno, tenendo conto            
delle effettive disponibilita' finanziarie della Regione, secondo le            
procedure indicate nella convenzione-quadro medesima;                           
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di                          
convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";                                     
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI             
(Agenzia regionale per la Navigazione interna) per la reciproca                 
collaborazione nelle attivita' di protezione civile                             
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . . presso la sede della Regione           
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -               
Bologna;                                                                        
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:                               
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di             
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le             
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le           
Province, i Comuni e le Comunita' Montane", e che "a tale fine le               
strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare             
convenzioni con soggetti pubblici e privati";                                   
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano                          
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di protezione               
civile (...) assicurando, nei limiti delle competenze proprie o                 
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla                
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di protezione                    
civile";                                                                        
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge              
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di                 
attivita' regionale di previsione, prevenzione nel soccorso di                  
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in               
materia";                                                                       
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59", e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni            
conferite alle Regioni e agli Enti locali):                                     
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni           
relative:                                                                       
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e                 
prevenzione dei rischi";                                                        
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi           
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui                   
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.            
225";                                                                           
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98           
una serie di compiti operativi in materia di protezione civile sono             
stati concretamente trasferiti alle Regioni;                                    
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato            
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e           
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le               
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione             
civile delle Regioni e degli Enti locali";                                      
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto           
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le diverse               
annualita' e che il relativo impiego e' stato definito con programmi            
operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti                      
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2             
dicembre 2002, n. 2283;                                                         
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le deliberazioni           
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi volti a           
potenziare la capacita' operativa complessiva del sistema di                    
protezione civile sul territorio della regione Emilia-Romagna, anche            
prevedendo l'acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione            
e' stata affidata a corpi e strutture operative di protezione civile,           
anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni;               
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di protezione civile", e, in particolare, gli articoli:                         
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la           
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale                  
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti           
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della                 
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture              
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da                   
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";                
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,                        
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile                    
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti           
locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche'              
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione               
civile";                                                                        
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,           
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie               
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";               
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,                
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione                 
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi                
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di                    
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il             
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di protezione civile           
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato             
di protezione civile";                                                          
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di               
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in                     
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed            
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza";                                                                    
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce            
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di                   
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione             
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con soggetti pubblici e                
privati";                                                                       
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche               
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e           
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la                  
disciplina delle strutture comunali di protezione civile";                      
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di                
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna             
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in                      
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di                 
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato", nonche'             
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali            
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli enti o                 
organismi (...) operanti nell'ambito regionale in materia di                    
protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed           
assistenza";                                                                    
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare              
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti              
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici            
di natura pubblica";                                                            
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di                 
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione            
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di                    
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato           
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture                 
regionali e locali di protezione civile";                                       
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi           
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla                    
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la              
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto           
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di protezione                
civile";                                                                        
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la                
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di                 
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che                
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione             
della legge di bilancio";                                                       
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del              
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva               
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo            
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,               
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile               
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative              
alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una              
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In              
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra            
gli enti territoriali, nelle forme dei "raccordi" (di cui alla Legge            
n. 401 del 2001), delle "intese" (previste nel DLgs n. 112 del 1998)            
e, anche, degli "accordi" (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).             
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema           
integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte                    
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse                  
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto             
legge 343/01, nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92, dispone i            
primi interventi e deve essere effettuata dagli organi statali in               
concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con            
i comitati provinciali di protezione civile";                                   
dato atto che la struttura operante in ambito regionale dell'ARNI               
(Azienda regionale per la Navigazione interna) concorre in misura               
sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi,             
nonche' di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto                 
riguarda la navigazione interna, settore nel quale e' la struttura              
regionale istituzionalmente competente;                                         
ritenuto pertanto che per la realizzazione di un compiuto sistema               
regionale di protezione civile in grado di perseguire con efficacia             
gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia                    
possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di                  
collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi                  
compresa l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione interna);                 
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture dell'ARNI                  
operanti in ambito regionale, un comune sforzo teso al continuo e               
costante miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi             
resi alla popolazione in materia di protezione civile;                          
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate                   
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse              
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una                         
convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di           
raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e le                   
articolazioni operanti nell'ambito regionale dell'ARNI in tutti gli             
ambiti di attivita' precedentemente richiamati, perseguendo la piu'             
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista           
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e              
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti                 
nell'ambito del territorio regionale;                                           
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente               
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle             
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                       
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
ritenuto pertanto, che sia opportuno avviare un rapporto di                     
collaborazione, ampliando, nello spirito delle disposizioni                     
legislative poc'anzi richiamate, l'ambito delle attivita' oggetto di            
reciproca collaborazione;                                                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,                  
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,                       
l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione interna) (di seguito               
indicata come ARNI), rappresentata dal Direttore, domiciliato per la            
carica in Boretto (RE), Via Argine Cisa n. 11,                                  
si conviene e si stipula la presente convenzione-quadro                         
Art. 1                                                                          
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo l'impegno comune            
per il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra la           
Regione e l'ARNI, al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno           
ed efficiente il sistema di protezione civile nella regione                     
Emilia-Romagna con particolare riferimento alle vie di navigazione              
interna.                                                                        
2. La Regione e l'ARNI attribuiscono il massimo interesse al                    
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla                 
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze                       
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e                      
prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle                  
pubbliche calamita'.                                                            
3. Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e l'ARNI             
concordano, sul piano tecnico, uno schema di programma operativo                
annuale per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il                  
programma viene elaborato con le modalita' illustrate al successivo             
art. 2, tenendo conto delle disponibilita' di bilancio e delle                  
esigenze e delle disponibilita' operative delle parti e viene                   
adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio atto                      
amministrativo.                                                                 
4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al             
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi               
nelle seguenti attivita':                                                       
a) il concorso dell'ARNI nelle attivita' di previsione e prevenzione            
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o              
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli             
operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in            
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con                     
particolare riferimento alla navigazione interna in genere e le opere           
fluviali in particolare;                                                        
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione                  
civile, nonche' di personale degli enti locali preposto alla                    
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della                
Regione, in concorso con l'ARNI, anche in vista della definizione di            
un progetto di scuola regionale di protezione civile, in tutti gli              
ambiti di attivita' di protezione civile, ivi compresa l'informazione           
alla popolazione, negli ambiti di operativita' dell'ARNI;                       
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle             
strutture, del personale e dei mezzi dell'ARNI allo svolgimento di              
esercitazioni promosse dalla Regione, articolate per simulazioni di             
emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture                
operative istituzionali e del volontariato;                                     
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso                 
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con l'ARNI, di                   
strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le                  
capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul                   
territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri           
come indicato ai successivi commi 5 e 6;                                        
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento             
alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante                
mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei               
sistemi concordemente definite, nonche' l'acquisizione, secondo le              
vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software                
eventualmente necessari;                                                        
f) l'implementazione delle connessioni  e delle radio-comunicazioni             
tra il Centro operativo regionale e le strutture dell'ARNI, per                 
assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi;                      
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere               
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e                
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in                  
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche             
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98.                   
5. L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la                       
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di           
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e l'ARNI (comodatario)            
convengono in merito ai seguenti punti:                                         
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del              
comodato;                                                                       
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza               
della presente convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la                  
convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;                      
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, a                    
mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,                 
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima                
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante                    
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo                 
idoneo e sicuro presso le strutture dell'ARNI; ove necessario il                
comodatario provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente             
disciplina, ferma restandone la proprieta' regionale;                           
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al           
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del             
comodante;                                                                      
e) gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria e              
straordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono           
a carico del comodatario;                                                       
f) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare               
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto           
di comodato;                                                                    
g) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il             
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso             
tecnico urgente, compatibilmente con le esigenze del sistema                    
regionale di protezione civile.                                                 
6. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dal                     
precedente comma 5, lettera e), la Regione puo' concedere un                    
contributo la cui entita' e' determinata nei programmi operativi di             
ciascun anno sulla base delle disponibilita' di bilancio e                      
dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel                
corso dell'annualita' precedente.                                               
Art. 2                                                                          
Programma operativo annuale                                                     
1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente                  
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:               
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una                  
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'             
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui                  
all'art. 1, comma 4;                                                            
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione             
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a                 
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio              
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e              
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo                   
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie            
di attivita' possibili;                                                         
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli                    
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con             
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in                    
materia.                                                                        
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'                   
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole                 
tipologie di attivita'.                                                         
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'                 
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto             
il rimborso all'ARNI da parte della Regione avviene con le seguenti             
modalita':                                                                      
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo                     
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo            
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine                    
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente                         
all'approvazione del programma medesimo;                                        
- l'erogazione della somma rimanente  a  titolo di saldo, dietro                
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte dell'ARNI, anche tenendo conto dell'attivita' di           
verifica prevista dal successivo art. 3, comma 2.                               
Art. 3                                                                          
Comitato tecnico                                                                
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un             
Comitato tecnico composto dal Direttore dell'ARNI, dal Responsabile             
del Servizio Protezione civile della Regione e da un rappresentante             
per ciascuna delle due strutture, designato dal rispettivo                      
responsabile.                                                                   
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico               
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al                 
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del                  
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'           
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed               
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti                     
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di           
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione             
dei successivi programmi annuali.                                               
Art. 4                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna                                              
e modalita' di impiego delle risorse disponibili                                
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna              
per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato,           
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche              
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto                        
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della                     
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.             
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'            
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate           
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di           
contabilita' regionale, il Responsabile del Servizio regionale                  
competente.                                                                     
3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso           
di attivita' svolte direttamente dall'ARNI si provvede secondo quanto           
disciplinato dall'art. 2, comma 3, versando le suddette risorse a               
favore dell'Azienda sui capitoli di entrata che verranno indicati dal           
medesimo.                                                                       
Art. 5                                                                          
Durata della convenzione e disposizione transitoria                             
1. La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma                 
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le                
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo            
istituiti.                                                                      
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma                 
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di           
ottobre.                                                                        
Art. 6                                                                          
Controversie                                                                    
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente           
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato                    
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un                  
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla              
Regione, il secondo dall'ARNI ed il terzo concordemente dagli altri             
due arbitri.                                                                    
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                              
Art. 7                                                                          
Registrazione                                                                   
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in               
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla               
registrazione.                                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per ARNI  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
IL DIRETTORE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
  PROTEZIONE CIVILE                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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