COMUNE DI MONDAINO (RIMINI)

COMUNICATO

Modifica agli articoli 2, 6 bis e 21 dello statuto comunale

Pubblicazione degli articoli dello statuto comunale n. 2, 6 bis e 21            
come modificati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7           
febbraio 2001                                                                   
Art. 2                                                                          
Obiettivi generali                                                              
1) Il Comune di Mondaino ispira la propria azione al principio di               
solidarieta' operando per affermare i diritti dei cittadini, per il             
superamento degli squilibri economici, civili e culturali e per la              
piena attuazione dei principi di eguaglianza.                                   
2) A tal fine il Comune si impegna:                                             
a) alla tutela dei valori sociali di cui la comunita' e' espressione            
con particolare riferimento ai valori della famiglia e alla dignita'            
del cittadino;                                                                  
b) a realizzare la parita' sociale della donna determinando, con                
specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunita' nel                 
lavoro che consentono alla donna stessa di godere pienamente dei                
diritti sociali;                                                                
c) a sostenere ed incoraggiare tutte le associazioni e le forme di              
volontariato;                                                                   
d) a salvaguardare e tutelare il territorio quale bene della                    
comunita', garantendone la corretta utilizzazione;                              
e) a realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, favorendone la                    
professionalita' e promuovendo equi rapporti economici e sociali                
nelle campagne;                                                                 
f) a valorizzare le risorse locali, ottimizzandole, per offrire ai              
giovani idonea opportunita' di sviluppo delle proprie capacita'                 
lavorative;                                                                     
g) a perseguire i criteri della economicita' di gestione,                       
dell'efficienza e della efficacia dell'azione, oltre agli obiettivi             
della trasparenza e della semplificazione;                                      
h) a considerare quanto previsto dallo statuto del contribuente in              
ambito locale ai sensi della Legge n. 212/2000, e quindi ad adottare            
tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2             
della legge; a non stabilire adempimenti che abbiano scadenza                   
anteriori al 60o giorno dall'entrata in vigore della nuova                      
disposizione, ad assicurare la conoscibilita' degli atti attraverso             
la loro notifica al contribuente, a non chiedere informazioni al                
contribuente che siano gia' in possesso dell'ente o di altre p.a.               
indicate dal cittadino, ad inviare una richiesta di chiarimenti al              
contribuente prima di procedere alla liquidazione delle                         
dichiarazioni, all'introduzione della compensazione e dell'interpello           
ed all'estensione dei principi della legge a chiunque svolga                    
attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi               
comunali.                                                                       
Art. 6 bis                                                                      
Consiglio comunale dei ragazzi                                                  
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi               
alla vita collettiva puo' promuovere l'elezione del consiglio                   
comunale dei ragazzi.                                                           
2) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in             
via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport,             
tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e                 
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli                  
anziani, rapporti con l'UNICEF.                                                 
3) Le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio comunale           
dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.                            
Art. 21                                                                         
Composizione                                                                    
1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da un           
numero di assessori non superiore a quattro, tra cui il Vice Sindaco,           
promuovendo la presenza di entrambi i sessi.                                    
2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti                
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' ed             
eleggibilita' alla carica di consigliere comunale. L'assessore non              
consigliere e' nominato, in ragione di comprovate competenze                    
culturali, tecnico-amministrative. L'assessore non consigliere                  
partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.             
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          
Silvia Santato                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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