COMUNICATO
Modifica agli articoli 2, 6 bis e 21 dello statuto comunale
Pubblicazione degli articoli dello statuto comunale n. 2, 6 bis e 21
come modificati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7
febbraio 2001
Art. 2
Obiettivi generali
1) Il Comune di Mondaino ispira la propria azione al principio di
solidarieta' operando per affermare i diritti dei cittadini, per il
superamento degli squilibri economici, civili e culturali e per la
piena attuazione dei principi di eguaglianza.
2) A tal fine il Comune si impegna:
a) alla tutela dei valori sociali di cui la comunita' e' espressione
con particolare riferimento ai valori della famiglia e alla dignita'
del cittadino;
b) a realizzare la parita' sociale della donna determinando, con
specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunita' nel
lavoro che consentono alla donna stessa di godere pienamente dei
diritti sociali;
c) a sostenere ed incoraggiare tutte le associazioni e le forme di
volontariato;
d) a salvaguardare e tutelare il territorio quale bene della
comunita', garantendone la corretta utilizzazione;
e) a realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, favorendone la
professionalita' e promuovendo equi rapporti economici e sociali
nelle campagne;
f) a valorizzare le risorse locali, ottimizzandole, per offrire ai
giovani idonea opportunita' di sviluppo delle proprie capacita'
lavorative;
g) a perseguire i criteri della economicita' di gestione,
dell'efficienza e della efficacia dell'azione, oltre agli obiettivi
della trasparenza e della semplificazione;
h) a considerare quanto previsto dallo statuto del contribuente in
ambito locale ai sensi della Legge n. 212/2000, e quindi ad adottare
tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2
della legge; a non stabilire adempimenti che abbiano scadenza
anteriori al 60o giorno dall'entrata in vigore della nuova
disposizione, ad assicurare la conoscibilita' degli atti attraverso
la loro notifica al contribuente, a non chiedere informazioni al
contribuente che siano gia' in possesso dell'ente o di altre p.a.
indicate dal cittadino, ad inviare una richiesta di chiarimenti al
contribuente prima di procedere alla liquidazione delle
dichiarazioni, all'introduzione della compensazione e dell'interpello
ed all'estensione dei principi della legge a chiunque svolga
attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi
comunali.
Art. 6 bis
Consiglio comunale dei ragazzi
1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva puo' promuovere l'elezione del consiglio
comunale dei ragazzi.
2) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in
via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport,
tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli
anziani, rapporti con l'UNICEF.
3) Le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio comunale
dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 21
Composizione
1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero di assessori non superiore a quattro, tra cui il Vice Sindaco,
promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' ed
eleggibilita' alla carica di consigliere comunale. L'assessore non
consigliere e' nominato, in ragione di comprovate competenze
culturali, tecnico-amministrative. L'assessore non consigliere
partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia Santato