REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 2621

Aggiornamento del Programma di riordino territoriale (art. 10, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico            
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare i            
commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con            
i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di                      
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale             
di funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie                 
leggi, nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le             
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da              
parte dei Comuni;                                                               
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative            
e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:             
- l'art. 5, comma 1, dove si prevede che la Regione determina gli               
ambiti territoriali delle Comunita' Montane sulla base delle proposte           
presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata            
realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna             
ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali;                     
- l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino                
territoriale stabilendo che esso:                                               
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per              
l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23                
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e               
locale";                                                                        
b) individua le Fusioni, le Unioni, le Comunita' Montane e le                   
Associazioni intercomunali;                                                     
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane;                    
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e              
straordinari a sostegno delle Fusioni, delle Unioni, delle Comunita'            
Montane e delle Associazioni intercomunali;                                     
- l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e                 
l'aggiornamento del Programma, prevedendo:                                      
- al comma 1, che il Consiglio regionale approva, su proposta della             
Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino             
territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c)             
dell'art. 9,                                                                    
- al comma 3, che il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno                
triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni                       
interessati;                                                                    
richiamati:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con la quale             
venne approvato il Primo Programma secondo il procedimento previsto             
dall'art. 27 della L.R. 11/01, e quindi in assenza della preventiva             
deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio regionale, come               
invece previsto in via ordinaria dall'art. 10 della medesima legge;             
- gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino                   
territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n.            
311 del 19 dicembre 2001;                                                       
- la propria deliberazione n. 496 del 25 marzo 2002 che, in                     
attuazione dei suddetti indirizzi, ha approvato un primo                        
aggiornamento del Programma;                                                    
ritenuto di procedere alla ricognizione degli ambiti territoriali               
conseguenti alla modifica di alcune forme associative, cosi' come               
risulta nella Parte III del PRT;                                                
ritenuto altresi' necessario apportare alcune modificazioni alla                
Parte seconda del Programma concernente i criteri per la concessione            
dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle forme                    
associative, al fine di precisare alcuni elementi interpretativi                
adottati nel corso dell'istruttoria dell'anno 2002 e di adeguarne il            
contenuto alle nuove richieste degli Enti interessati, anche allo               
scopo di armonizzare la disciplina di incentivazione con quelle                 
settoriali;                                                                     
sentito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni                    
associate tra gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01,             
in data 6 dicembre 2002;                                                        
data comunicazione del presente provvedimento alla Conferenza                   
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. 3/99, nella              
seduta del 16 dicembre 2002;                                                    
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla              
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi                  
dell'art. 37, comma 4, L.R. 43/01 e della propria delibera 2774/01              
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e              
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio           
Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali dott.ssa             
Rita Filippini;                                                                 
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e                     
istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino                       
territoriale, nel testo allegato che costituisce parte integrante del           
presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non               
oggetto di modifica rispetto al precedente aggiornamento del                    
Programma, approvato con la propria deliberazione 496/02;                       
2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino            
territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,             
sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
52 del 9 aprile 2002.                                                           
ALLEGATO A                                                                      
Aggiornamento del Programma di riordino territoriale                            
Introduzione                                                                    
Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento del Programma             
di riordino territoriale                                                        
Parte prima - Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali,                  
individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti             
territoriali delle Comunita' Montane                                            
1) La disciplina del Programma di riordino territoriale                         
2) La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane              
3) Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali                              
4) Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli                   
interventi a favore delle zone montane                                          
Parte seconda - Criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi             
alle Fusioni, alle Unioni, alle Comunita' Montane ed alle Associzioni           
intercomunali                                                                   
 1) Destinatari dei contributi                                                  
 2) Tipologia dei contributi                                                    
 3) Contributo straordinario iniziale                                           
 4) Contributo ordinario annuale                                                
 5) Funzioni e servizi gestiti in forma associata                               
 6) Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi               
 7) Tipologia della forma associativa                                           
 8) Densita' demografica della forma associativa                                
 9) Modalita' di erogazione dei contributi                                      
10) Durata dei contributi                                                       
11) Contributi spettanti alle Fusioni                                           
Parte terza - Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme            
associative                                                                     
1) Tabella sugli ambiti ottimali                                                
2) Cartografie e tavole demografiche                                            
Introduzione - Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento            
del Programma                                                                   
La disciplina del procedimento di aggiornamento del PRT e' contenuta            
nell'art. 10 della L.R. 11/01 che, per quanto riguarda la                       
specificazione dei criteri per la concessione dei contributi alle               
forme associative, al comma 3 richiede che l'aggiornamento avvenga              
"sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati". In                
seguito alle proposte concertate in sede di Comitato regionale per lo           
sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali, nella seduta del 6           
dicembre 2002, e all'avvenuta illustrazione delle stesse alla                   
Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del . . . . . . . .            
. ., si e' reso necessario procedere alla revisione della Parte II              
del PRT relativa ai criteri e modalita' per l'erogazione dei                    
contributi alle Fusioni, alle Unioni, alle CM e alle Associazioni               
intercomunali.                                                                  
L'aggiornamento del Programma tiene conto sia degli esiti                       
dell'istruttoria svoltasi nel corso dell'anno 2002 che delle                    
richieste avanzate dai destinatari dei finanziamenti e persegue                 
l'obiettivo di armonizzare gli interventi di sostegno alle forme                
associative con le specifiche discipline di incentivazione di alcuni            
settori regionali.                                                              
In particolare si provvede ad inserire alcune specificazioni                    
interpretative gia' esplicitate nella delibera di concessione dei               
finanziamenti (n. 1334 del 2002), concernenti in particolare la                 
valutazione dell'effettivita' delle gestioni associate e il grado di            
integrazione di servizi e funzioni.                                             
Tali criteri interpretativi, attengono: a) ai requisiti                         
indispensabili per il finanziamento della specifica funzione di                 
armonizzazione dei regolamenti nei vari settori; b)                             
all'individuazione dei presupposti necessari ai fini della                      
valutazione dell'effettiva operativita' delle convenzioni stipulate;            
c) alle condizioni necessarie per la concessione della maggiorazione            
in caso di costituzione di ufficio unico o in caso di svolgimento               
della funzione/servizio da parte dell'Ente sovracomunale.                       
Essi non hanno dunque carattere innovativo e sono gia' stati oggetto            
di confronto e condivisione con le forme associative interessate                
consultate attraverso il Comitato.                                              
Viceversa hanno contenuto innovativo le modifiche alla Tabella B del            
paragrafo 5, nella quale sono state inserite ulteriori funzioni e               
servizi ammissibili a finanziamento e sono state aggiornate voci                
preesistenti.                                                                   
L'inserimento di nuove funzioni e servizi, come ad esempio la macro             
voce "Attivita' istituzionali", deriva da un lato dal riconoscimento            
di esperienze di gestioni associate gia' in essere, dall'altro                  
dall'esigenza di sostenere l'avvio e lo sviluppo di ulteriori forme             
di integrazione di attivita' di rilevante interesse pubblico locale.            
L'aggiornamento di alcune voci preesistenti scaturisce sia                      
dall'esigenza di prendere atto di oggettive difficolta' derivanti da            
incertezze nell'evoluzione normativa (per esempio in materia di                 
catasto) sia dalla complessita' insita nella attuazione effettiva               
della gestione associata di alcune funzioni (ad esempio PRG unico e             
Servizi demografici).                                                           
Le voci aggiornate sono le seguenti:                                            
1) "Gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile, leva,             
elettorale", che e' stata riformulata per consentire il finanziamento           
della parte di funzioni e attivita' attinenti all'organizzazione dei            
servizi demografici effettivamente gestibile in forma sovracomunale,            
riducendo conseguentemente l'entita' del contributo;                            
2) "PRG unico", che e' stato riformulato, in adeguamento alla L.R.              
20/00, per porre l'accento non tanto sulla definitiva adozione da               
parte degli Enti locali dello strumento urbanistico quanto sul                  
processo necessario per addivenire al risultato predetto, ed in                 
particolar modo sulla costituzione dell'apposito ufficio unico                  
previsto dalla succitata legge o in alternativa sull'affidamento alla           
struttura tecnica sovracomunale gia' esistente dell'ulteriore                   
funzione di predisposizione del PSC unico;                                      
3) "Armonizzazione dei regolamenti edilizi": la voce e' stata                   
aggiornata in conformita' alla L.R. 20/00;                                      
4) "Funzioni di Polizia municipale", che e' stata articolata in piu'            
sottovoci al fine di differenziare il finanziamento stesso in                   
relazione ai diversi gradi di integrazione e completezza delle                  
funzioni effettivamente associate.                                              
Si e' ritenuto, inoltre, di ritoccare (dal 40% al 30%) la percentuale           
di maggiorazione del contributo riconosciuto, a favore delle Unioni e           
delle Comunita' Montane, dal paragrafo 8) "Densita' demografica della           
forma associativa", limitatamente al primo scaglione di densita'                
demografica (50 abitanti/km).                                                   
Tale modifica si e' resa necessaria al fine di ridimensionare                   
l'incidenza proporzionale dell'elemento della densita' demografica              
rispetto a quello (che secondo l'art. 14 della L.R. 11/01 deve essere           
prevalente) della consistenza e rilevanza delle funzioni associate.             
Infine il Programma provvede alla ricognizione degli ambiti                     
territoriali ottimali (Parte III) a seguito della costituzione di               
nuove forme associative e della modificazione agli ambiti                       
territoriali di altre gia' esistenti.                                           
Vengono, inoltre, apportati nelle tabelle della Parte seconda                   
arrotondamenti al centinaio superiore degli importi in Euro.                    
Parte prima - Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali,                  
individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti             
territoriali delle Comunita' Montane                                            
1) La disciplina del Programma di riordino territoriale                         
Con la L.R. n. 11 del 26 aprile 2001 recante "Disciplina delle forme            
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali" la                  
Regione ha adeguato la propria disciplina concernente il Programma di           
riordino territoriale (di seguito denominato: "Programma") ai                   
principi della legislazione statale e, in particolare, al Testo unico           
sull'ordinamento degli Enti locali, abrogando la precedente                     
disciplina del Programma contenuta nella L.R. 24/96.                            
Queste, in sintesi, le principali novita' del Programma, contenute              
nella L.R. 11/01:                                                               
- per quanto concerne il procedimento di approvazione: il Programma             
e' passato dalla competenza del Consiglio a quella della Giunta                 
regionale, previa deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio             
(art. 10);                                                                      
- per quanto riguarda la disciplina sostanziale:                                
a) in materia di ambiti ottimali: l'art. 9, comma 1, lett. a) dispone           
che ove siano costituite forme associative stabili (quali le                    
Comunita' Montane, le Unioni e le Associazioni intercomunali) gli               
ambiti territoriali di queste ultime sono in ogni caso ambiti                   
ottimali;                                                                       
b) in materia di delimitazione delle Comunita' Montane: l'art. 9,               
comma 1, lett. c) prevede che il Programma "delimita" gli ambiti                
territoriali delle Comunita' Montane, realizzando cosi' una                     
progressiva delegificazione della materia, come meglio si precisera'            
nel seguito;                                                                    
c) in materia di criteri per la concessione dei contributi alle forme           
associative: l'art. 12 contiene i nuovi "criteri preferenziali per              
l'erogazione dei contributi agli Enti locali" che si sostituiscono              
(seppure in linea di continuita') ai criteri contenuti nelle                    
precedenti norme regionali abrogate.                                            
Si rammenta che, ai sensi del richiamato art. 10, L.R. 11/01, e                 
dell'art. 31, L.R. 3/99 la deliberazione del Programma e' oggetto di            
concertazione nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.            
2) La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane              
Il quadro normativo di riferimento per la disciplina della                      
delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane e'              
costituito dalla L.R. 11/01, e dalla deliberazione del Consiglio                
regionale 311/01, recante "Indirizzi per la formulazione del                    
Programma di riordino territoriale".                                            
La delimitazione di nuovi confini delle Comunita' Montane avviene               
tramite un procedimento complesso, articolato come segue.                       
1) I Consigli dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i               
Comuni che propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli               
effetti (punto 1, delibera Consiglio regionale 311/01), adottano le             
deliberazioni di determinazione degli ambiti ottimali per l'esercizio           
associato delle funzioni conferite. Ai sensi dell'art. 5, comma 1,              
L.R. 11/01, gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane devono              
essere infatti determinati sulla base delle "proposte presentate dai            
Comuni ad esse aderenti", che devono essere contenute in tali                   
deliberazioni d'ambito.                                                         
2) Effettuata la ricognizione degli ambiti ottimali dichiarati dai              
Comuni, qualora tali ambiti si discostino dai preesistenti ambiti               
delle Comunita' Montane, la Regione acquisisce le valutazioni sulle             
eventuali proposte di ridelimitazione da parte delle Comunita'                  
Montane e delle Province interessate (punto 2, delibera Consiglio               
regionale 311/01). Le proposte di ridelimitazione, inserite                     
nell'ambito del Programma di riordino territoriale, vengono quindi              
sottoposte alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali           
(art. 10, L.R. 11/01).                                                          
3) Acquisiti tali elementi, la Giunta regionale adotta, ai sensi                
dell'art. 10, L.R. 11/01, il Programma. La ridelimitazione delle aree           
montane non puo' prescindere dai legami territoriali, funzionali,               
storici, sociali ed economici consolidati sul territorio, percio' la            
citata deliberazione consiliare di indirizzi prevede che il Programma           
sia adottato tenendo conto in particolare della presenza di elementi            
di integrazione territoriale a livello intercomunale, derivanti da:             
a) preesistenti aggregazioni volontarie dei Comuni, per l'esercizio             
di funzioni e di servizi tramite forme associative e di cooperazione;           
b) ambiti o distretti individuati in base a disposizioni di settore             
della normativa regionale e statale (punto 2, delibera Consiglio                
regionale 311/01).                                                              
In ogni caso, anche in considerazione della possibilita' per i Comuni           
di pervenire autonomamente alla costituzione di zone, ai sensi                  
dell'art. 13 della L.R. 11/01, devono comunque essere privilegiate le           
soluzioni che consentono di evitare sovrapposizioni tra Comunita'               
Montane e altre forme associative (punto 5, delibera Consiglio                  
regionale 311/01).                                                              
4) Qualora sulle proposte di ridelimitazione si registri il consenso            
unanime di tutti i Comuni interessati, il Programma le recepisce                
formalmente, verificata la sussistenza dei presupposti di cui al                
punto 3).                                                                       
5) Nei casi in cui sulle proposte di ridelimitazione non si consegua            
l'unanimita' dei Comuni interessati, fermi i presupposti di                     
integrazione territoriale, gia' richiamati al punto 3), il Programma            
recepisce la soluzione che si presenti condivisa dalla maggioranza              
dei Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento                
ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della popolazione del             
territorio complessivamente considerato (punto 3, delibera Consiglio            
regionale 311/01).                                                              
6) Qualora la proposta di ridelimitazione abbia ad oggetto lo                   
scorporo da una Comunita' Montana di un singolo Comune, confinante              
con territori non ricompresi in Comunita' Montana, si applica una               
disciplina derogatoria rispetto al procedimento suesposto. Lo                   
scorporo, infatti, viene ammesso su motivata iniziativa assunta dal             
Consiglio del Comune interessato, sempre che la Comunita' Montana               
cosi' ridelimitata rispetti criteri di adeguatezza in relazione alle            
esigenze di esercizio delle funzioni montane e di quelle comunali               
associate. Nel caso in cui il Comune interessato sia tenuto                     
all'esercizio associato delle funzioni, ai sensi degli artt. 11 e 23            
della L.R. 3/99, l'iniziativa deve contenere anche la proposta di               
adesione ad altra forma associativa, che deve esprimere il proprio              
assenso (punto 4, delibera Consiglio regionale 311/01).                         
7) La nuova delimitazione territoriale avviene con l'inserimento dei            
nuovi ambiti territoriali nel Programma (art. 9, comma 1, lett. c) e            
si perfeziona con un decreto del Presidente della Giunta regionale              
(art. 7) che costituisce la nuova Comunita' Montana o modifica                  
l'ambito di una Comunita' Montana esistente. Fino alla data di                  
approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai               
sensi dell'art. 5 (con decreto del Presidente della Giunta regionale)           
sono fatti salvi gli ambiti territoriali individuati dal precedente             
Programma.                                                                      
8) In considerazione del periodo temporale necessario per valutare la           
funzionalita' a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il               
Programma puo' recepire istanze di modifica alle stesse soltanto                
decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si                 
applica anche alle ridelimitazioni adottate dal Primo Programma di              
riordino territoriale (punto 7, delibera Consiglio regionale 311/01).           
9) Qualora in occasione della ridelimitazione di Comunita' Montane,             
sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano             
necessarie modifiche statutarie per consentire l'adeguamento della              
composizione degli organi rappresentativi, il decreto di                        
ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale puo', su                  
richiesta degli Enti interessati, dettare disposizioni transitorie              
concernenti gli organi. Tale possibilita', prevista dalla                       
deliberazione di indirizzi (punto 6, delibera Consiglio regionale               
311/01), deve essere intesa nel senso che essa presuppone una                   
richiesta unanime dei Comuni aderenti alla Comunita' Montana                    
ridelimitata e della Comunita' stessa, trattandosi di una disciplina            
speciale, a carattere quasi "pattizio", che deve pertanto fondarsi              
sul piu' largo accordo degli Enti che il decreto del Presidente della           
Giunta regionale si limita a ratificare. Il Consiglio della Comunita'           
Montana deve in ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie                
entro sessanta giorni dalla ridelimitazione.                                    
10) Ove necessario, il decreto del Presidente della Giunta regionale            
regola altresi' gli eventuali profili successori conformemente a                
quanto disposto dall'art. 7 della Legge 11/01.                                  
11) Nei casi in cui non si apportino modificazioni agli ambiti                  
territoriali preesistenti, il Programma si limita ad individuare le             
Comunita' Montane gia' esistenti (art. 9, comma 1, lett. b), cosi'              
come esse risultano ai sensi del precedente Programma.                          
3) Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali                              
1) Il presente Programma, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera           
a) della L.R. 11/01, contiene la ricognizione degli ambiti                      
territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali.           
2) Tali ambiti, che vengono elencati nella tabella allegata al                  
presente atto, sono gli ambiti associativi obbligatori per                      
l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 3/99 e dalle leggi              
regionali collegate.                                                            
3) Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a, ultimo periodo, L.R. 11/01           
"costituiscono in ogni caso ambito ottimale" per l'obbligatorio                 
esercizio in forma associata delle funzioni conferite, gli ambiti               
territoriali delle Unioni, delle Comunita' Montane - come                       
eventualmente ridelimitate per effetto del presente Programma - e,              
per i Comuni non appartenenti ad una delle predette forme                       
associative, gli ambiti delle Associazioni intercomunali ove                    
costituite.                                                                     
4) Nel caso di Comuni appartenenti a Comunita' Montane non                      
ridelimitate ai sensi del presente Programma, l'ambito ottimale ai              
fini dell'obbligatorio esercizio associato delle funzioni conferite             
ai sensi della L.R. 3/99 e' comunque quello della Comunita' Montana             
esistente, indipendentemente dalla esistenza di Unioni o Associazioni           
endocomunitarie e dall'esistenza di dichiarazioni di ambito difformi.           
5) Per i Comuni con meno di 10.000 abitanti che non appartengano ad             
Unioni, Associazioni o Comunita' Montane, l'ambito ottimale e' quello           
da essi indicato con deliberazioni conformi, ai sensi dell'art. 23              
della L.R. 3/99.                                                                
4) Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli                   
interventi a favore delle zone montane                                          
1) L'art. 5, comma tre, ultimo periodo della L.R. 11/01, va                     
interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei             
"Fondi per la montagna" prevista dalla L.R. 22/97, solo con                     
riferimento ai Comuni gia' appartenenti alle Comunita' Montane ai               
sensi della medesima L.R. 22/97. Pertanto le nuove inclusioni di                
Comuni in Comunita' Montane sono irrilevanti ai fini del riparto del            
suddetto Fondo.                                                                 
2) Al fine di dare applicazione all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 11            
del 2001, secondo cui "l'inclusione di Comuni non montani nella                 
Comunita' Montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei                   
benefici previsti per la montagna", gli ambiti territoriali                     
interessati dagli interventi a favore delle zone montane, sono                  
individuati nei Comuni di seguito elencati, gia' compresi nel                   
previgente art. 6 della L.R. 22/97. Gli ambiti territoriali di tali             
Comuni costituiscono il riferimento per applicare i parametri                   
previsti dagli artt. 45, 46, 47 e 48, ai fini del riparto del Fondo             
nazionale per la montagna, del Fondo regionale per la montagna e del            
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti:                                 
- Comuni della provincia di Piacenza: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte            
Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Bettola,                 
Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;                              
- Comuni della provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,           
Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino                  
Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de'                   
Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de'                
Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano           
Val Parma;                                                                      
- Comuni della provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa,              
Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio,                   
Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;                                   
- Comuni della provincia di Modena: Frassinoro, Montefiorino,                   
Palagano, Prignano sulla Secchia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno,               
Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato,             
Serramazzoni, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;              
- Comuni della provincia di Bologna: Castello di Serravalle, Monte              
San Pietro, Monteveglio, Savigno, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel             
di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in             
Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Castiglione dei                 
Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San                  
Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Borgo Tossignano,                       
Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;                                    
- Comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio,              
Riolo Terme;                                                                    
- Comuni della provincia di Forli'-Cesena: Dovadola, Modigliana,                
Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, Civitella di             
Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno           
di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano            
al Rubicone, Verghereto;                                                        
- Comuni della provincia di Rimini: Torriana, Verucchio.                        
3) Il fondo ordinario per il funzionamento delle Comunita' Montane,             
di cui all'art. 42 della L.R. 22/97, continua ad essere ripartito               
tenendo conto dei dati effettivi di popolazione e territorio delle              
Comunita' medesime.                                                             
Parte seconda - Criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi             
alle Fusioni, alle Unioni, alle Comunita' Montane ed alle                       
Associazioni intercomunali                                                      
1) Destinatari dei contributi                                                   
1) Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle                  
condizioni e secondo le modalita' di seguito indicate:                          
a) i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di              
uno o piu' Comuni;                                                              
b) le Unioni di Comuni;                                                         
c) le Comunita' Montane;                                                        
d) le Associazioni intercomunali la cui istituzione sia stata                   
dichiarata con decreto del Presidente della Regione.                            
2) Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni                    
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' Montana o con questa            
coincidenti, ad eccezione delle Unioni gia' istituite all'entrata in            
vigore della L.R. n. 11 del 2001, purche' non coincidenti con una               
Comunita' Montana, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2                
della medesima legge.                                                           
3) Possono accedere ai contributi anche le Unioni di piu' recente               
costituzione, anche se lo statuto medesimo risulti in corso di                  
pubblicazione e non sia ancora entrato in vigore, nonche' le nuove              
Comunita' Montane istituite con decreto del Presidente della Regione,           
anche prima della approvazione dello statuto, e quelle oggetto di               
ridelimitazione anche prima che sia completato l'eventuale                      
procedimento di revisione statutaria.                                           
4) Le Comunita' Montane possono accedere ai contributi purche'                  
abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni            
anche individuando, con le modalita' di cui all'art. 13 della L.R.              
11/01, una o piu' zone.                                                         
5) Non e' corrisposto alcun contributo alle Associazioni                        
intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con              
quello di una Unione o di una Comunita' Montana. Il contributo e'               
erogato al Comune individuato nel regolamento dell'Associazione quale           
capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione              
Emilia-Romagna.                                                                 
2) Tipologia dei contributi                                                     
1) I contributi per l'esercizio in forma associata si articolano in             
un contributo straordinario iniziale ed in contributi ordinari                  
annuali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 11/01.                       
3) Contributo straordinario iniziale                                            
1) Il contributo straordinario iniziale e' erogato, contestualmente             
alla prima annualita' del contributo ordinario, allo scopo di                   
contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma                      
associativa (Unione, Comunita' Montana, Associazione intercomunale)             
e, nel caso delle Comunita' Montane gia' esistenti, all'adeguamento             
della dotazione organizzativa e strumentale necessario per il                   
migliore esercizio delle funzioni associate.                                    
2) Il contributo e' calcolato in rapporto al numero di Comuni                   
coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo             
la seguente quantificazione contenuta nella Tabella A.                          
Tabella A                                                                       
Numero  Contributo  Contributo  Contributo     dei Comuni                       
straordinario  straordinario  straordinario  coinvolti  iniziale             
per  iniziale per la  iniziale per    l'Unione di  Comunita'                 
Montana  l'Associazione    Comuni    intercomunale    Euro                
Euro  Euro                                                                      
fino a 3  51.700,00  46.500,00  25.900,00                                       
da 4 a 6  77.500,00  62.000,00  38.800,00                                       
oltre 6  62.000,00  49.600,00  31.000,00                                        
3) Il contributo viene erogato solo agli enti che gia' non ne abbiano           
beneficiato ai sensi delle LL.RR. 24/96 e 3/99 e relative delibere di           
attuazione, e spetta una sola volta. Tale previsione si applica anche           
in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale                
dell'Ente (estensione dell'Unione o della Associazione;                         
ridelimitazione dei confini della Comunita' Montana) o di                       
trasformazione della sua natura giuridica.                                      
4) In deroga a quanto previsto al punto 3), il contributo spetta alle           
Unioni che derivano dalla trasformazione di una Associazione, anche             
se a quest'ultima fosse gia' stato corrisposto il contributo. In tal            
caso spetta la differenza tra il contributo percepito                           
dall'Associazione e quello previsto per l'Unione dalla Tabella A.               
5) La previsione di cui all'art. 14, comma 2, L.R. 11/01, ai sensi              
del quale il contributo spetta alle eventuali nuove Comunita'                   
Montane, va interpretata in senso estensivo con riferimento non solo            
alle Comunita' Montane di nuova istituzione, ma anche alle Comunita'            
Montane gia' esistenti, che per la prima volta richiedano contributi            
in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali.            
6) Per le Associazioni intercomunali e per le Comunita' Montane gia'            
esistenti, il contributo e' concesso solo in presenza delle                     
condizioni per accedere al contributo ordinario annuale, e pertanto             
solo in presenza della gestione associata di almeno una delle                   
funzioni e servizi indicati nella Tabella B del presente Programma,             
che costituiscono la base per la quantificazione del contributo                 
ordinario annuale.                                                              
4) Contributo ordinario annuale                                                 
1) Il contributo ordinario annuale e' destinato a sostenere gli Enti            
locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento             
delle gestioni associate.                                                       
2) Il contributo e' computato sulla base dei seguenti parametri:                
a) tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;                 
b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi                  
gestiti in forma associata;                                                     
c) tipologia della forma associativa;                                           
d) densita' demografica della forma associativa.                                
3) Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle                      
funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate                      
maggiorazioni e/o riduzioni sulla base degli ulteriori parametri,               
secondo le modalita' di seguito specificate.                                    
5) Funzioni e servizi gestiti in forma associata                                
1) Il contributo base e' computato sommando i singoli valori,                   
indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle tipologie             
di funzione o servizio svolto in forma associata.                               
Tabella B                                                                       
Funzione o servizio svolto in  Contributo base   forma associata  (in           
Euro)                                                                           
Organizzazione unitaria dei   Servizi demografici  7.800,00                     
Gestione del personale  51.700,00                                               
Reclutamento del personale/concorsi  5.200,00                                   
Trattamento economico  5.200,00                                                 
Trattamento giuridico (gestione   amministrativa del personale)                 
5.200,00                                                                        
Nucleo di valutazione  5.200,00                                                 
Relazioni sindacali  5.200,00                                                   
Formazione professionale  5.200,00                                              
Armonizzazione dei regolamenti   del personale  5.200,00                        
Altro  max 5.200,00                                                             
Gestione economica e finanziaria   e controllo di gestione  15.500,00           
Gestione economica e finanziaria  10.400,00                                     
Controllo di gestione  5.200,00                                                 
Gestione delle entrate   tributarie e servizi fiscali  31.000,00                
Riscossione tributi  10.400,00                                                  
Attivita' di recupero   evasione/elusione fiscale  5.200,00                     
Armonizzazione regolamenti entrate  5.200,00                                    
Altro  max 5.200,00                                                             
Gestione unificata dell'Ufficio   appalti, contratti, forniture                 
dibeni e servizi, acquisti  31.000,00                                        
Progettazione delle opere   (progetto esecutivo capitolatitecnici)           
 5.200,00                                                                       
Gestione degli appalti   (forniture, servizi)  2.600,00                         
Gestione degli appalti (lavori   pubblici)  2.600,00                            
Gestione dei contratti  5.200,00                                                
Armonizzazione dei regolamenti  5.200,00                                        
Altro  max 5.200,00                                                             
Gestione unificata Servizio   statistico e informativo  25.900,00               
Servizi informatici, CED  5.200,00                                              
Sistema informativo territoriale  5.200,00                                      
Servizio informativo-statistico  5.200,00                                       
Altro  max 5.200,00                                                             
Viabilita', circolazione e   servizi connessi  20.700,00                        
Gestione e manutenzione strade  5.200,00                                        
Segnaletica  5.200,00                                                           
Illuminazione pubblica e   servizi connessi  5.200,00                           
Altro  max 4.200,00                                                             
Attivita' istituzionali  20.700,00                                              
Comunicazione istituzionale  5.200,00                                           
URP sovracomunale  5.200,00                                                     
Difensore civico sovracomunale  5.200,00                                        
Altro  max 4.200,00                                                             
Gestione del territorio  51.700,00                                              
Catasto  5.200,00                                                               
Protezione civile  5.200,00                                                     
Gestione e manutenzione verde pubblico  5.200,00                                
Urbanistica  7.800,00                                                           
Edilizia residenziale pubblica   (ufficio casa)  5.200,00                       
Ufficio di piano per la   predisposizione del PSC  10.400,00                    
Armonizzazione dei regolamenti   urbanistici ed edilizi  5.200,00               
Altro  max 5.200,00                                                             
Funzioni di Polizia municipale  20.700,00                                       
Sicurezza urbana  5.200,00                                                      
Polizia stradale  5.200,00                                                      
Polizia amministrativa   (osservanza leggi e regolamentiin materia           
edilizia, commercio,ambiente, pubblici esercizi, igiene)  5.200,00           
Altro  4.200,00                                                                 
Funzioni culturali e ricreative  25.900,00                                      
Biblioteche  5.200,00                                                           
Musei e pinacoteche  5.200,00                                                   
Programmazione e gestione   attivita' culturali  5.200,00                       
Gestione degli impianti sportivi   e ricreativi  5.200,00                       
Altro  max 4.200,00                                                             
Funzioni attinenti il settore sociale  41.400,00                                
ISEE (redditometro)  5.200,00                                                   
Strutture residenziali e di   ricovero per anziani  5.200,00                    
Servizi di assistenza sociale   (inabili,                                       
handicappati,tossicodipendenti)  5.200,00                                    
Servizi di assistenza domiciliare  5.200,00                                     
Servizi per l'infanzia e i minori  5.200,00                                     
Asili nido  5.200,00                                                            
Altro  max 5.200,00                                                             
Funzioni attinenti lo sviluppo   economico  25.900,00                           
Accoglienza, informazione e   promozione turistica  5.200,00                    
Sportello unico per le Attivita'   produttive  10.400,00                        
Armonizzazione di atti normativi,   piani e programmi  5.200,00                 
Altro  max 4.200,00                                                             
Funzioni di istruzione pubblica  20.700,00                                      
Scuola materna  5.200,00                                                        
Trasporto scolastico  5.200,00                                                  
Mense scolastiche  5.200,00                                                     
Altro  max 4.200,00                                                             
2) Ogni singola voce indicata in tabella puo' essere finanziata se la           
gestione associata ha ad oggetto l'insieme o la maggior parte delle             
attivita' in cui si articola l'esercizio della funzione. Sono                   
pertanto escluse le gestioni associate aventi un ambito di                      
applicazione limitato (ad esempio la sola gestione del trattamento              
previdenziale del personale se la voce prevede il "trattamento                  
giuridico") e quelle che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non              
consentano di individuare con precisione l'ambito di operativita'               
della gestione associata.                                                       
3) Uno specifico valore e' attribuito anche alla intervenuta                    
armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni,                 
realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti                    
amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi                      
regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad                  
oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella                 
Tabella B, e' prevista tale ipotesi. Tale contributo viene concesso             
una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da              
tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione e               
della Comunita' Montana) e, qualora siano adottati piu' distinti                
regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque                     
finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.                        
4) Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un                
settore (ivi compresa l'armonizzazione degli atti normativi, se                 
prevista nella tabella), si applica il contributo-base massimo                  
previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori                 
singoli.                                                                        
5) Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art.              
15, comma 1 della L.R. 20/00, previsto per l'elaborazione, attraverso           
l'ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito                         
sovracomunale, richiede:                                                        
a) in caso di Associazioni intercomunali e Comunita' Montane,                   
l'avvenuta stipula di un accordo territoriale tra i comuni facenti              
parte dell'Associazione o di zone all'interno della Comunita'                   
Montana; tale accordo deve prevedere espressamente l'istituzione di             
un unico ufficio di piano;                                                      
b) per l'Unione, nel caso di avvenuto trasferimento della funzione              
pianificatoria, il finanziamento viene erogato sulla base di un atto            
organizzativo dell'Unione istitutivo dell'ufficio di piano; nel caso            
contrario e' necessario che i singoli comuni stipulino                          
preventivamente lo specifico accordo avente ad oggetto l'istituzione            
dell'ufficio unico;                                                             
c) il finanziamento della voce ufficio di piano puo' essere                     
riconosciuto anche in presenza di altre strutture (eventualmente gia'           
costituite), come previsto dall'art. 15, L.R. 20/00 purche'                     
compatibili con le finalita' della predetta norma;                              
d) il finanziamento per la costituzione dell'ufficio di piano                   
relativo alla predisposizione del PSC, e' compatibile con il                    
finanziamento della voce urbanistica che puo' essere finanziata in              
presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni                   
attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di                        
pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in              
materia di edilizia privata).                                                   
6) La voce "altro" (prevista per alcuni settori) si riferisce                   
esclusivamente ed attivita' integrative rispetto alle voci gia'                 
considerate nella tabella e comunque riconducibili alle materie in              
essa previste; la quantificazione del contributo spettante e'                   
effettuata, entro la somma massima indicata in tabella, in relazione            
alla consistenza e rilevanza dell'attivita' oggetto della gestione              
associata.                                                                      
7) Il contributo e' concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni           
associati aventi i caratteri di continuita' (o, quanto meno,                    
periodicita') e di effettivita'. Sono pertanto esclusi dalla                    
quantificazione del contributo sia le cooperazioni di tipo                      
occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno                  
specifico progetto o attivita' non ricorrenti, sia le funzioni ed i             
servizi per le quali gli atti di organizzazione o conferimento                  
rinviano, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento                  
l'individuazione delle modalita' operative di svolgimento della                 
gestione in forma associata, e sono quindi solo in fase di                      
progettazione. Possono essere ammesse a contributo le gestioni                  
associate che, sulla base degli atti attuativi prodotti e delle                 
attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine di               
conclusione dell'istruttoria, risultano avere tutti gli elementi di             
effettiva operativita' (data certa di decorrenza dell'esercizio in              
forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla             
gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse              
finanziarie destinate allo svolgimento delle attivita') nel corso               
dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.                               
8) Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque                      
comprendenti una pluralita' di oggetti di futura attivazione, ai fini           
della contribuzione verranno valutate le sole funzioni effettivamente           
attivate (nel corso dell'anno).                                                 
9) Il contributo puo' essere concesso anche in relazione alle                   
funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della            
richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima                    
dell'entrata in vigore del presente Programma di riordino e per le              
quali siano gia' stati ottenuti contributi, nel rispetto dei limiti             
di durata di cui al successivo capoverso 10. Per le Associazioni                
intercomunali, sono ammesse a contributo anche le convenzioni                   
stipulate prima della costituzione della forma associativa, purche'             
compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima ed a                   
condizione che la loro attuazione avvenga nel rispetto del                      
regolamento dell'Associazione.                                                  
6) Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi                
1) In applicazione dell'art. 14, comma 4 della L.R. 11/01, ai sensi             
del quale nella determinazione dell'importo del contributo ordinario,           
sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni           
o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed            
il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione             
alle singole voci della Tabella B si applicano le seguenti                      
variazioni:                                                                     
a) in caso di costituzione di un ufficio unico, operante con                    
personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni                   
pubbliche in luogo degli stessi (esempio Ufficio unico personale;               
corpo unico di Polizia municipale) o di servizi (esempio asilo nido             
sovracomunale o residenza sanitaria protetta), si applica una                   
maggiorazione del 20%;                                                          
b) per le Unioni e le Comunita' Montane, in caso di svolgimento della           
funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente              
sovracomunale (situazione analoga alla costituzione di un ufficio               
unico trasversale) si applica un maggiorazione del 20%;                         
c) nel caso in cui la funzione o il servizio conferito alla forma               
associativa sia conferito mediante delega, o a qualsiasi altro                  
titolo, ad un soggetto a sua volta abilitato a richiedere contributi            
ai sensi del presente Programma (ad esempio: Unione che delega le               
funzioni ad una Comunita' Montana), il contributo spetta a                      
quest'ultimo.                                                                   
1.1) La maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico"                
(lett. a), si applica quando l'insieme delle attivita' di cui si                
compone la funzione o il servizio vengono unificate presso una sola             
struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a              
quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico                     
responsabile.                                                                   
1.2) La maggiorazione "in caso di svolgimento della funzione/servizio           
da parte dell'ente sovracomunale" (lett. b) verra' applicata se alla            
struttura sovracomunale (sia essa stata istituita ad hoc, ovvero gia'           
presente per lo svolgimento di competenze proprie dell'ente                     
sovracomunale) sono devolute la generalita' delle funzioni                      
riguardanti le voci di attivita' espressamente indicate nel                     
Programma, senza sovrapposizione con gli uffici dei singoli Comuni.             
1.3) Ai fini dell'applicazione della maggiorazione "in caso di                  
costituzione di ufficio unico" (lett. a), e "in caso di svolgimento             
della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. b),            
verra' preso in considerazione, per le gestioni associate aventi ad             
oggetto una pluralita' di attivita', il modello organizzativo                   
prevalente, valutando la consistenza e la rilevanza di quelle svolte            
mediante il ricorso a soggetti esterni alla forma associativa.                  
1.4) Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) che alla lettera b)                
l'ufficio unico si realizza anche in caso di permanenza di referenti            
(ma non di "responsabili") per la funzione/servizio associato                   
all'interno dei singoli Comuni (anche attraverso modalita'                      
organizzative di front-office), sia con la assenza di personale                 
adibito da parte di alcuni dei Comuni associati, o con la previsione            
di una loro partecipazione solo eventuale, poiche' si ritiene                   
prevalente la circostanza dell'unificazione delle funzioni/servizi              
presso un'unica struttura in luogo di strutture distinte.                       
1.5) La maggiorazione non si applica alle voci "relazioni sindacali",           
"nucleo di valutazione" e "Difensore civico sovracomunale", in quanto           
le medesime non presuppongono la costituzione di una specifica                  
struttura amministrativa, trattandosi di attivita' demandate ad                 
organi.                                                                         
2) Tutte le altre modalita' di gestione associata del servizio                  
(delega ad un singolo Comune, esternalizzazione, costituzione di                
societa' a partecipazione pubblica oppure costituzione di un                    
consorzio) sono finanziate in misura pari al contributo base indicato           
nella Tabella B.                                                                
3) Per quanto attiene ai servizi sociali, nel caso in cui la                    
modalita' di gestione sia la delega all'Azienda Unita' sanitaria                
locale, si applica una riduzione del 20%.                                       
7) Tipologia della forma associativa                                            
1) Alle Unioni di Comuni si applicano i seguenti criteri:                       
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la                
funzione/servizio sia svolto per almeno i 4/5 (arrotondati per                  
difetto) dei Comuni aderenti;                                                   
b) per il primo anno di attivita', in luogo della quantificazione del           
contributo in base alle funzioni ed ai servizi e' riconosciuto un               
contributo forfettario pari a Euro 51.700,00 in quanto il concreto              
trasferimento delle funzioni e dei servizi al nuovo Ente potra'                 
essere perfezionato solo nel corso dell'effettiva esistenza della               
forma associata.                                                                
2) Alle Comunita' Montane si applicano i seguenti criteri:                      
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la                
gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5               
(arrotondati per difetto) dei Comuni ricompresi nella Comunita'                 
Montana. Fa eccezione l'ipotesi in cui siano state istituite una o              
piu' zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01. In tale ultimo               
caso, il contributo e' concesso alla Comunita' Montana in valore pari           
alla percentuale dei Comuni coinvolti nella gestione associata                  
rispetto al numero totale (ad esempio se la zona comprende 2 Comuni             
su 6 della Comunita' Montana, ed e' istituita per lo svolgimento                
delle funzioni "personale" e "tributi", verra' erogato il 33% del               
valore-base previsto nella tabella per le corrispondenti tipologie di           
funzione/servizio). Nel caso in cui un Comune faccia parte di piu'              
zone, dovra' precisare in quale zona (e, di conseguenza, per quali              
funzioni/servizi associati) intende essere computato ai fini della              
quantificazione del contributo (cfr. art. 13, comma 5, L.R. 11/01);             
b) alle sole Comunita' Montane di nuova istituzione, per il primo               
anno di attivita', in luogo della quantificazione del contributo in             
base alle funzioni ed ai servizi e' riconosciuto il medesimo                    
contributo forfetario spettante alle nuove Unioni.                              
3) Alle Associazioni intercomunali si applicano i seguenti criteri:             
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la                
gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 dei           
Comuni (arrotondati per difetto);                                               
b) il contributo per armonizzazione dei regolamenti spetta se essa              
sia stata operata tra almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei                
Comuni aderenti;                                                                
c) i valori-base indicati nella Tabella B sono diminuiti del 20%, in            
applicazione del principio di preferenza per le Unioni e le Comunita'           
Montane, sancito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 11/01.                        
4) Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a              
Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a                    
richiedere il contributo, essi non sono computati ai fini della                 
quantificazione dello stesso.                                                   
8) Densita' demografica della forma associativa                                 
1) Per le forme associative a bassa densita' demografica, il                    
contributo ordinario annuale, calcolato secondo le modalita' di cui             
ai paragrafi 5, 6, 7, ovvero il contributo forfettario, ove previsto,           
e' aumentato delle seguenti percentuali:                                        
Densita' demografica  Unioni Comunita'  Associazioni     Montane                
intercomunali                                                                   
50 ab/kmq  +30%  +20%                                                           
tra 50 e 100 ab/kmq  +20%  +10%                                                 
tra 100 e 300 ab/kmq  +10%  +5%                                                 
>> 300 ab/kmq  0  0                                                             
9) Modalita' di erogazione dei contributi                                       
1) I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta                 
regionale alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano            
richiesta entro il termine improrogabile del 31 marzo di ogni anno.             
La successiva liquidazione e' effettuata con determinazione del                 
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle                   
Autonomie territoriali.                                                         
2) La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello                 
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi                   
massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le               
risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno             
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.                                      
3) Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto             
finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali,             
si applica l'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 158, DLgs               
267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".                        
4) I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono                  
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,              
sulla base della documentazione finanziaria e della specifica                   
documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di              
contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva              
gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati                
programmati.                                                                    
5) Le modalita' per l'inoltro delle domande, la documentazione da               
allegare e la relativa modulistica, sono stabiliti con determina del            
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle                   
Autonomie territoriali, da adottare entro quaranta giorni                       
dall'approvazione del Programma.                                                
6) La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere              
conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la                
presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di              
integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al               
fine di consentire il rispetto del termine del procedimento                     
istruttorio.                                                                    
7) All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il             
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle                   
Autonomie territoriali.                                                         
10) Durata dei contributi                                                       
1) I contributi ordinari vengono erogati per un massimo di cinque               
annualita'.                                                                     
2) Nel terzo anno di contribuzione, al contributo ordinario,                    
computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si                  
applica una riduzione del 10%; nel quarto anno, del 20%; nel quinto             
anno, del 30%.                                                                  
3) Per le forme associative gia' costituite all'entrata in vigore               
della L.R. 11/01 non sono computate le annualita' gia' riscosse in              
attuazione della L.R. 24/96, della L.R. 3/99 e dei relativi atti                
attuativi.                                                                      
11) Contributi spettanti alle fusioni                                           
1) Al Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di             
uno o piu' Comuni spetta un contributo straordinario iniziale,                  
erogato in concomitanza con il primo contributo ordinario annuale, e            
contributi ordinari annuali per cinque anni.                                    
2) I contributi spettano anche nel caso in cui uno o piu' Comuni                
coinvolti abbiano gia' fruito di contributi per la gestione                     
associata.                                                                      
3) Il contributo straordinario iniziale e' pari al doppio di quello             
spettante ad una Unione comprendente un numero di Comuni pari a                 
quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella                 
Tabella A.                                                                      
4) Il contributo ordinario e' pari al doppio della somma di tutti i             
valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti              
dalla Tabella B.                                                                
5) Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione           
proporzionale di cui all'articolo 14, comma 7, L.R. 11/01.                      
Parte terza - Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme            
associative                                                                     
Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nelle             
tabelle, mappe e tavole di seguito presentate, e' opportuno precisare           
che:                                                                            
- i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono                
quelli disponibili alla data di approvazione del presente Programma,            
riferiti all'1 gennaio 2001, secondo le statistiche ufficiali del               
Servizio Statistico della Regione in quanto non vi sono stati                   
successivi aggiornamenti ufficiali, non essendo ancora definitivi i             
dati del quattordicesimo censimento generale della popolazione;                 
- gli ambiti ottimali elencati nella prima tabella, graficamente                
riprodotti nelle successive mappe e distinti per singole province,              
sono quelli risultanti dagli atti conservati presso il Servizio                 
Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali;                     
- nelle mappe sono indicate, con particolari sfondi, anche le scelte            
relative alle diverse forme di gestione associata realizzate dai                
Comuni. Sono espressamente segnalati anche i casi in cui non sia                
stata scelta la tipologia di forma associativa;                                 
- nelle tavole riepilogative riguardanti gli ambiti ottimali sono               
stati riportati i dati relativi alla forma prescelta di gestione                
associata, alla popolazione, alla superficie, alla densita'                     
demografica, al numero di Comuni coinvolti in ciascun ambito;                   
- l'ultima tabella contiene la distribuzione dei comuni                         
dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e per singola provincia              
con i valori assoluti e percentuali.                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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