DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 2621
Aggiornamento del Programma di riordino territoriale (art. 10, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare i
commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con
i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale
di funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie
leggi, nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da
parte dei Comuni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:
- l'art. 5, comma 1, dove si prevede che la Regione determina gli
ambiti territoriali delle Comunita' Montane sulla base delle proposte
presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata
realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna
ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino
territoriale stabilendo che esso:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per
l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e
locale";
b) individua le Fusioni, le Unioni, le Comunita' Montane e le
Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e
straordinari a sostegno delle Fusioni, delle Unioni, delle Comunita'
Montane e delle Associazioni intercomunali;
- l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e
l'aggiornamento del Programma, prevedendo:
- al comma 1, che il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino
territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 9,
- al comma 3, che il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno
triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni
interessati;
richiamati:
- la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con la quale
venne approvato il Primo Programma secondo il procedimento previsto
dall'art. 27 della L.R. 11/01, e quindi in assenza della preventiva
deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio regionale, come
invece previsto in via ordinaria dall'art. 10 della medesima legge;
- gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino
territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n.
311 del 19 dicembre 2001;
- la propria deliberazione n. 496 del 25 marzo 2002 che, in
attuazione dei suddetti indirizzi, ha approvato un primo
aggiornamento del Programma;
ritenuto di procedere alla ricognizione degli ambiti territoriali
conseguenti alla modifica di alcune forme associative, cosi' come
risulta nella Parte III del PRT;
ritenuto altresi' necessario apportare alcune modificazioni alla
Parte seconda del Programma concernente i criteri per la concessione
dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle forme
associative, al fine di precisare alcuni elementi interpretativi
adottati nel corso dell'istruttoria dell'anno 2002 e di adeguarne il
contenuto alle nuove richieste degli Enti interessati, anche allo
scopo di armonizzare la disciplina di incentivazione con quelle
settoriali;
sentito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni
associate tra gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01,
in data 6 dicembre 2002;
data comunicazione del presente provvedimento alla Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. 3/99, nella
seduta del 16 dicembre 2002;
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, L.R. 43/01 e della propria delibera 2774/01
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio
Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali dott.ssa
Rita Filippini;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e
istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino
territoriale, nel testo allegato che costituisce parte integrante del
presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non
oggetto di modifica rispetto al precedente aggiornamento del
Programma, approvato con la propria deliberazione 496/02;
2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino
territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
52 del 9 aprile 2002.
ALLEGATO A
Aggiornamento del Programma di riordino territoriale
Introduzione
Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento del Programma
di riordino territoriale
Parte prima - Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali,
individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunita' Montane
1) La disciplina del Programma di riordino territoriale
2) La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane
3) Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali
4) Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli
interventi a favore delle zone montane
Parte seconda - Criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi
alle Fusioni, alle Unioni, alle Comunita' Montane ed alle Associzioni
intercomunali
1) Destinatari dei contributi
2) Tipologia dei contributi
3) Contributo straordinario iniziale
4) Contributo ordinario annuale
5) Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6) Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7) Tipologia della forma associativa
8) Densita' demografica della forma associativa
9) Modalita' di erogazione dei contributi
10) Durata dei contributi
11) Contributi spettanti alle Fusioni
Parte terza - Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme
associative
1) Tabella sugli ambiti ottimali
2) Cartografie e tavole demografiche
Introduzione - Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento
del Programma
La disciplina del procedimento di aggiornamento del PRT e' contenuta
nell'art. 10 della L.R. 11/01 che, per quanto riguarda la
specificazione dei criteri per la concessione dei contributi alle
forme associative, al comma 3 richiede che l'aggiornamento avvenga
"sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati". In
seguito alle proposte concertate in sede di Comitato regionale per lo
sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali, nella seduta del 6
dicembre 2002, e all'avvenuta illustrazione delle stesse alla
Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del . . . . . . . .
. ., si e' reso necessario procedere alla revisione della Parte II
del PRT relativa ai criteri e modalita' per l'erogazione dei
contributi alle Fusioni, alle Unioni, alle CM e alle Associazioni
intercomunali.
L'aggiornamento del Programma tiene conto sia degli esiti
dell'istruttoria svoltasi nel corso dell'anno 2002 che delle
richieste avanzate dai destinatari dei finanziamenti e persegue
l'obiettivo di armonizzare gli interventi di sostegno alle forme
associative con le specifiche discipline di incentivazione di alcuni
settori regionali.
In particolare si provvede ad inserire alcune specificazioni
interpretative gia' esplicitate nella delibera di concessione dei
finanziamenti (n. 1334 del 2002), concernenti in particolare la
valutazione dell'effettivita' delle gestioni associate e il grado di
integrazione di servizi e funzioni.
Tali criteri interpretativi, attengono: a) ai requisiti
indispensabili per il finanziamento della specifica funzione di
armonizzazione dei regolamenti nei vari settori; b)
all'individuazione dei presupposti necessari ai fini della
valutazione dell'effettiva operativita' delle convenzioni stipulate;
c) alle condizioni necessarie per la concessione della maggiorazione
in caso di costituzione di ufficio unico o in caso di svolgimento
della funzione/servizio da parte dell'Ente sovracomunale.
Essi non hanno dunque carattere innovativo e sono gia' stati oggetto
di confronto e condivisione con le forme associative interessate
consultate attraverso il Comitato.
Viceversa hanno contenuto innovativo le modifiche alla Tabella B del
paragrafo 5, nella quale sono state inserite ulteriori funzioni e
servizi ammissibili a finanziamento e sono state aggiornate voci
preesistenti.
L'inserimento di nuove funzioni e servizi, come ad esempio la macro
voce "Attivita' istituzionali", deriva da un lato dal riconoscimento
di esperienze di gestioni associate gia' in essere, dall'altro
dall'esigenza di sostenere l'avvio e lo sviluppo di ulteriori forme
di integrazione di attivita' di rilevante interesse pubblico locale.
L'aggiornamento di alcune voci preesistenti scaturisce sia
dall'esigenza di prendere atto di oggettive difficolta' derivanti da
incertezze nell'evoluzione normativa (per esempio in materia di
catasto) sia dalla complessita' insita nella attuazione effettiva
della gestione associata di alcune funzioni (ad esempio PRG unico e
Servizi demografici).
Le voci aggiornate sono le seguenti:
1) "Gestione associata dei servizi di anagrafe, stato civile, leva,
elettorale", che e' stata riformulata per consentire il finanziamento
della parte di funzioni e attivita' attinenti all'organizzazione dei
servizi demografici effettivamente gestibile in forma sovracomunale,
riducendo conseguentemente l'entita' del contributo;
2) "PRG unico", che e' stato riformulato, in adeguamento alla L.R.
20/00, per porre l'accento non tanto sulla definitiva adozione da
parte degli Enti locali dello strumento urbanistico quanto sul
processo necessario per addivenire al risultato predetto, ed in
particolar modo sulla costituzione dell'apposito ufficio unico
previsto dalla succitata legge o in alternativa sull'affidamento alla
struttura tecnica sovracomunale gia' esistente dell'ulteriore
funzione di predisposizione del PSC unico;
3) "Armonizzazione dei regolamenti edilizi": la voce e' stata
aggiornata in conformita' alla L.R. 20/00;
4) "Funzioni di Polizia municipale", che e' stata articolata in piu'
sottovoci al fine di differenziare il finanziamento stesso in
relazione ai diversi gradi di integrazione e completezza delle
funzioni effettivamente associate.
Si e' ritenuto, inoltre, di ritoccare (dal 40% al 30%) la percentuale
di maggiorazione del contributo riconosciuto, a favore delle Unioni e
delle Comunita' Montane, dal paragrafo 8) "Densita' demografica della
forma associativa", limitatamente al primo scaglione di densita'
demografica (50 abitanti/km).
Tale modifica si e' resa necessaria al fine di ridimensionare
l'incidenza proporzionale dell'elemento della densita' demografica
rispetto a quello (che secondo l'art. 14 della L.R. 11/01 deve essere
prevalente) della consistenza e rilevanza delle funzioni associate.
Infine il Programma provvede alla ricognizione degli ambiti
territoriali ottimali (Parte III) a seguito della costituzione di
nuove forme associative e della modificazione agli ambiti
territoriali di altre gia' esistenti.
Vengono, inoltre, apportati nelle tabelle della Parte seconda
arrotondamenti al centinaio superiore degli importi in Euro.
Parte prima - Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali,
individuazione delle forme associative e delimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunita' Montane
1) La disciplina del Programma di riordino territoriale
Con la L.R. n. 11 del 26 aprile 2001 recante "Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali" la
Regione ha adeguato la propria disciplina concernente il Programma di
riordino territoriale (di seguito denominato: "Programma") ai
principi della legislazione statale e, in particolare, al Testo unico
sull'ordinamento degli Enti locali, abrogando la precedente
disciplina del Programma contenuta nella L.R. 24/96.
Queste, in sintesi, le principali novita' del Programma, contenute
nella L.R. 11/01:
- per quanto concerne il procedimento di approvazione: il Programma
e' passato dalla competenza del Consiglio a quella della Giunta
regionale, previa deliberazione di indirizzi da parte del Consiglio
(art. 10);
- per quanto riguarda la disciplina sostanziale:
a) in materia di ambiti ottimali: l'art. 9, comma 1, lett. a) dispone
che ove siano costituite forme associative stabili (quali le
Comunita' Montane, le Unioni e le Associazioni intercomunali) gli
ambiti territoriali di queste ultime sono in ogni caso ambiti
ottimali;
b) in materia di delimitazione delle Comunita' Montane: l'art. 9,
comma 1, lett. c) prevede che il Programma "delimita" gli ambiti
territoriali delle Comunita' Montane, realizzando cosi' una
progressiva delegificazione della materia, come meglio si precisera'
nel seguito;
c) in materia di criteri per la concessione dei contributi alle forme
associative: l'art. 12 contiene i nuovi "criteri preferenziali per
l'erogazione dei contributi agli Enti locali" che si sostituiscono
(seppure in linea di continuita') ai criteri contenuti nelle
precedenti norme regionali abrogate.
Si rammenta che, ai sensi del richiamato art. 10, L.R. 11/01, e
dell'art. 31, L.R. 3/99 la deliberazione del Programma e' oggetto di
concertazione nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2) La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane
Il quadro normativo di riferimento per la disciplina della
delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' Montane e'
costituito dalla L.R. 11/01, e dalla deliberazione del Consiglio
regionale 311/01, recante "Indirizzi per la formulazione del
Programma di riordino territoriale".
La delimitazione di nuovi confini delle Comunita' Montane avviene
tramite un procedimento complesso, articolato come segue.
1) I Consigli dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i
Comuni che propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli
effetti (punto 1, delibera Consiglio regionale 311/01), adottano le
deliberazioni di determinazione degli ambiti ottimali per l'esercizio
associato delle funzioni conferite. Ai sensi dell'art. 5, comma 1,
L.R. 11/01, gli ambiti territoriali delle Comunita' Montane devono
essere infatti determinati sulla base delle "proposte presentate dai
Comuni ad esse aderenti", che devono essere contenute in tali
deliberazioni d'ambito.
2) Effettuata la ricognizione degli ambiti ottimali dichiarati dai
Comuni, qualora tali ambiti si discostino dai preesistenti ambiti
delle Comunita' Montane, la Regione acquisisce le valutazioni sulle
eventuali proposte di ridelimitazione da parte delle Comunita'
Montane e delle Province interessate (punto 2, delibera Consiglio
regionale 311/01). Le proposte di ridelimitazione, inserite
nell'ambito del Programma di riordino territoriale, vengono quindi
sottoposte alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali
(art. 10, L.R. 11/01).
3) Acquisiti tali elementi, la Giunta regionale adotta, ai sensi
dell'art. 10, L.R. 11/01, il Programma. La ridelimitazione delle aree
montane non puo' prescindere dai legami territoriali, funzionali,
storici, sociali ed economici consolidati sul territorio, percio' la
citata deliberazione consiliare di indirizzi prevede che il Programma
sia adottato tenendo conto in particolare della presenza di elementi
di integrazione territoriale a livello intercomunale, derivanti da:
a) preesistenti aggregazioni volontarie dei Comuni, per l'esercizio
di funzioni e di servizi tramite forme associative e di cooperazione;
b) ambiti o distretti individuati in base a disposizioni di settore
della normativa regionale e statale (punto 2, delibera Consiglio
regionale 311/01).
In ogni caso, anche in considerazione della possibilita' per i Comuni
di pervenire autonomamente alla costituzione di zone, ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 11/01, devono comunque essere privilegiate le
soluzioni che consentono di evitare sovrapposizioni tra Comunita'
Montane e altre forme associative (punto 5, delibera Consiglio
regionale 311/01).
4) Qualora sulle proposte di ridelimitazione si registri il consenso
unanime di tutti i Comuni interessati, il Programma le recepisce
formalmente, verificata la sussistenza dei presupposti di cui al
punto 3).
5) Nei casi in cui sulle proposte di ridelimitazione non si consegua
l'unanimita' dei Comuni interessati, fermi i presupposti di
integrazione territoriale, gia' richiamati al punto 3), il Programma
recepisce la soluzione che si presenti condivisa dalla maggioranza
dei Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della popolazione del
territorio complessivamente considerato (punto 3, delibera Consiglio
regionale 311/01).
6) Qualora la proposta di ridelimitazione abbia ad oggetto lo
scorporo da una Comunita' Montana di un singolo Comune, confinante
con territori non ricompresi in Comunita' Montana, si applica una
disciplina derogatoria rispetto al procedimento suesposto. Lo
scorporo, infatti, viene ammesso su motivata iniziativa assunta dal
Consiglio del Comune interessato, sempre che la Comunita' Montana
cosi' ridelimitata rispetti criteri di adeguatezza in relazione alle
esigenze di esercizio delle funzioni montane e di quelle comunali
associate. Nel caso in cui il Comune interessato sia tenuto
all'esercizio associato delle funzioni, ai sensi degli artt. 11 e 23
della L.R. 3/99, l'iniziativa deve contenere anche la proposta di
adesione ad altra forma associativa, che deve esprimere il proprio
assenso (punto 4, delibera Consiglio regionale 311/01).
7) La nuova delimitazione territoriale avviene con l'inserimento dei
nuovi ambiti territoriali nel Programma (art. 9, comma 1, lett. c) e
si perfeziona con un decreto del Presidente della Giunta regionale
(art. 7) che costituisce la nuova Comunita' Montana o modifica
l'ambito di una Comunita' Montana esistente. Fino alla data di
approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai
sensi dell'art. 5 (con decreto del Presidente della Giunta regionale)
sono fatti salvi gli ambiti territoriali individuati dal precedente
Programma.
8) In considerazione del periodo temporale necessario per valutare la
funzionalita' a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il
Programma puo' recepire istanze di modifica alle stesse soltanto
decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si
applica anche alle ridelimitazioni adottate dal Primo Programma di
riordino territoriale (punto 7, delibera Consiglio regionale 311/01).
9) Qualora in occasione della ridelimitazione di Comunita' Montane,
sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano
necessarie modifiche statutarie per consentire l'adeguamento della
composizione degli organi rappresentativi, il decreto di
ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale puo', su
richiesta degli Enti interessati, dettare disposizioni transitorie
concernenti gli organi. Tale possibilita', prevista dalla
deliberazione di indirizzi (punto 6, delibera Consiglio regionale
311/01), deve essere intesa nel senso che essa presuppone una
richiesta unanime dei Comuni aderenti alla Comunita' Montana
ridelimitata e della Comunita' stessa, trattandosi di una disciplina
speciale, a carattere quasi "pattizio", che deve pertanto fondarsi
sul piu' largo accordo degli Enti che il decreto del Presidente della
Giunta regionale si limita a ratificare. Il Consiglio della Comunita'
Montana deve in ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie
entro sessanta giorni dalla ridelimitazione.
10) Ove necessario, il decreto del Presidente della Giunta regionale
regola altresi' gli eventuali profili successori conformemente a
quanto disposto dall'art. 7 della Legge 11/01.
11) Nei casi in cui non si apportino modificazioni agli ambiti
territoriali preesistenti, il Programma si limita ad individuare le
Comunita' Montane gia' esistenti (art. 9, comma 1, lett. b), cosi'
come esse risultano ai sensi del precedente Programma.
3) Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali
1) Il presente Programma, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
a) della L.R. 11/01, contiene la ricognizione degli ambiti
territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali.
2) Tali ambiti, che vengono elencati nella tabella allegata al
presente atto, sono gli ambiti associativi obbligatori per
l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 3/99 e dalle leggi
regionali collegate.
3) Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a, ultimo periodo, L.R. 11/01
"costituiscono in ogni caso ambito ottimale" per l'obbligatorio
esercizio in forma associata delle funzioni conferite, gli ambiti
territoriali delle Unioni, delle Comunita' Montane - come
eventualmente ridelimitate per effetto del presente Programma - e,
per i Comuni non appartenenti ad una delle predette forme
associative, gli ambiti delle Associazioni intercomunali ove
costituite.
4) Nel caso di Comuni appartenenti a Comunita' Montane non
ridelimitate ai sensi del presente Programma, l'ambito ottimale ai
fini dell'obbligatorio esercizio associato delle funzioni conferite
ai sensi della L.R. 3/99 e' comunque quello della Comunita' Montana
esistente, indipendentemente dalla esistenza di Unioni o Associazioni
endocomunitarie e dall'esistenza di dichiarazioni di ambito difformi.
5) Per i Comuni con meno di 10.000 abitanti che non appartengano ad
Unioni, Associazioni o Comunita' Montane, l'ambito ottimale e' quello
da essi indicato con deliberazioni conformi, ai sensi dell'art. 23
della L.R. 3/99.
4) Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli
interventi a favore delle zone montane
1) L'art. 5, comma tre, ultimo periodo della L.R. 11/01, va
interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei
"Fondi per la montagna" prevista dalla L.R. 22/97, solo con
riferimento ai Comuni gia' appartenenti alle Comunita' Montane ai
sensi della medesima L.R. 22/97. Pertanto le nuove inclusioni di
Comuni in Comunita' Montane sono irrilevanti ai fini del riparto del
suddetto Fondo.
2) Al fine di dare applicazione all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 11
del 2001, secondo cui "l'inclusione di Comuni non montani nella
Comunita' Montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei
benefici previsti per la montagna", gli ambiti territoriali
interessati dagli interventi a favore delle zone montane, sono
individuati nei Comuni di seguito elencati, gia' compresi nel
previgente art. 6 della L.R. 22/97. Gli ambiti territoriali di tali
Comuni costituiscono il riferimento per applicare i parametri
previsti dagli artt. 45, 46, 47 e 48, ai fini del riparto del Fondo
nazionale per la montagna, del Fondo regionale per la montagna e del
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti:
- Comuni della provincia di Piacenza: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte
Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Bettola,
Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;
- Comuni della provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino
Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de'
Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de'
Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano
Val Parma;
- Comuni della provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa,
Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio,
Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
- Comuni della provincia di Modena: Frassinoro, Montefiorino,
Palagano, Prignano sulla Secchia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno,
Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato,
Serramazzoni, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;
- Comuni della provincia di Bologna: Castello di Serravalle, Monte
San Pietro, Monteveglio, Savigno, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel
di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in
Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Castiglione dei
Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San
Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;
- Comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio,
Riolo Terme;
- Comuni della provincia di Forli'-Cesena: Dovadola, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, Civitella di
Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno
di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano
al Rubicone, Verghereto;
- Comuni della provincia di Rimini: Torriana, Verucchio.
3) Il fondo ordinario per il funzionamento delle Comunita' Montane,
di cui all'art. 42 della L.R. 22/97, continua ad essere ripartito
tenendo conto dei dati effettivi di popolazione e territorio delle
Comunita' medesime.
Parte seconda - Criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi
alle Fusioni, alle Unioni, alle Comunita' Montane ed alle
Associazioni intercomunali
1) Destinatari dei contributi
1) Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle
condizioni e secondo le modalita' di seguito indicate:
a) i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di
uno o piu' Comuni;
b) le Unioni di Comuni;
c) le Comunita' Montane;
d) le Associazioni intercomunali la cui istituzione sia stata
dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
2) Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' Montana o con questa
coincidenti, ad eccezione delle Unioni gia' istituite all'entrata in
vigore della L.R. n. 11 del 2001, purche' non coincidenti con una
Comunita' Montana, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2
della medesima legge.
3) Possono accedere ai contributi anche le Unioni di piu' recente
costituzione, anche se lo statuto medesimo risulti in corso di
pubblicazione e non sia ancora entrato in vigore, nonche' le nuove
Comunita' Montane istituite con decreto del Presidente della Regione,
anche prima della approvazione dello statuto, e quelle oggetto di
ridelimitazione anche prima che sia completato l'eventuale
procedimento di revisione statutaria.
4) Le Comunita' Montane possono accedere ai contributi purche'
abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni
anche individuando, con le modalita' di cui all'art. 13 della L.R.
11/01, una o piu' zone.
5) Non e' corrisposto alcun contributo alle Associazioni
intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con
quello di una Unione o di una Comunita' Montana. Il contributo e'
erogato al Comune individuato nel regolamento dell'Associazione quale
capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione
Emilia-Romagna.
2) Tipologia dei contributi
1) I contributi per l'esercizio in forma associata si articolano in
un contributo straordinario iniziale ed in contributi ordinari
annuali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 11/01.
3) Contributo straordinario iniziale
1) Il contributo straordinario iniziale e' erogato, contestualmente
alla prima annualita' del contributo ordinario, allo scopo di
contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma
associativa (Unione, Comunita' Montana, Associazione intercomunale)
e, nel caso delle Comunita' Montane gia' esistenti, all'adeguamento
della dotazione organizzativa e strumentale necessario per il
migliore esercizio delle funzioni associate.
2) Il contributo e' calcolato in rapporto al numero di Comuni
coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo
la seguente quantificazione contenuta nella Tabella A.
Tabella A
Numero Contributo Contributo Contributo dei Comuni
straordinario straordinario straordinario coinvolti iniziale
per iniziale per la iniziale per l'Unione di Comunita'
Montana l'Associazione Comuni intercomunale Euro
Euro Euro
fino a 3 51.700,00 46.500,00 25.900,00
da 4 a 6 77.500,00 62.000,00 38.800,00
oltre 6 62.000,00 49.600,00 31.000,00
3) Il contributo viene erogato solo agli enti che gia' non ne abbiano
beneficiato ai sensi delle LL.RR. 24/96 e 3/99 e relative delibere di
attuazione, e spetta una sola volta. Tale previsione si applica anche
in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale
dell'Ente (estensione dell'Unione o della Associazione;
ridelimitazione dei confini della Comunita' Montana) o di
trasformazione della sua natura giuridica.
4) In deroga a quanto previsto al punto 3), il contributo spetta alle
Unioni che derivano dalla trasformazione di una Associazione, anche
se a quest'ultima fosse gia' stato corrisposto il contributo. In tal
caso spetta la differenza tra il contributo percepito
dall'Associazione e quello previsto per l'Unione dalla Tabella A.
5) La previsione di cui all'art. 14, comma 2, L.R. 11/01, ai sensi
del quale il contributo spetta alle eventuali nuove Comunita'
Montane, va interpretata in senso estensivo con riferimento non solo
alle Comunita' Montane di nuova istituzione, ma anche alle Comunita'
Montane gia' esistenti, che per la prima volta richiedano contributi
in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali.
6) Per le Associazioni intercomunali e per le Comunita' Montane gia'
esistenti, il contributo e' concesso solo in presenza delle
condizioni per accedere al contributo ordinario annuale, e pertanto
solo in presenza della gestione associata di almeno una delle
funzioni e servizi indicati nella Tabella B del presente Programma,
che costituiscono la base per la quantificazione del contributo
ordinario annuale.
4) Contributo ordinario annuale
1) Il contributo ordinario annuale e' destinato a sostenere gli Enti
locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento
delle gestioni associate.
2) Il contributo e' computato sulla base dei seguenti parametri:
a) tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi
gestiti in forma associata;
c) tipologia della forma associativa;
d) densita' demografica della forma associativa.
3) Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle
funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate
maggiorazioni e/o riduzioni sulla base degli ulteriori parametri,
secondo le modalita' di seguito specificate.
5) Funzioni e servizi gestiti in forma associata
1) Il contributo base e' computato sommando i singoli valori,
indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle tipologie
di funzione o servizio svolto in forma associata.
Tabella B
Funzione o servizio svolto in Contributo base forma associata (in
Euro)
Organizzazione unitaria dei Servizi demografici 7.800,00
Gestione del personale 51.700,00
Reclutamento del personale/concorsi 5.200,00
Trattamento economico 5.200,00
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)
5.200,00
Nucleo di valutazione 5.200,00
Relazioni sindacali 5.200,00
Formazione professionale 5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti del personale 5.200,00
Altro max 5.200,00
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione 15.500,00
Gestione economica e finanziaria 10.400,00
Controllo di gestione 5.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 31.000,00
Riscossione tributi 10.400,00
Attivita' di recupero evasione/elusione fiscale 5.200,00
Armonizzazione regolamenti entrate 5.200,00
Altro max 5.200,00
Gestione unificata dell'Ufficio appalti, contratti, forniture
dibeni e servizi, acquisti 31.000,00
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolatitecnici)
5.200,00
Gestione degli appalti (forniture, servizi) 2.600,00
Gestione degli appalti (lavori pubblici) 2.600,00
Gestione dei contratti 5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti 5.200,00
Altro max 5.200,00
Gestione unificata Servizio statistico e informativo 25.900,00
Servizi informatici, CED 5.200,00
Sistema informativo territoriale 5.200,00
Servizio informativo-statistico 5.200,00
Altro max 5.200,00
Viabilita', circolazione e servizi connessi 20.700,00
Gestione e manutenzione strade 5.200,00
Segnaletica 5.200,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi 5.200,00
Altro max 4.200,00
Attivita' istituzionali 20.700,00
Comunicazione istituzionale 5.200,00
URP sovracomunale 5.200,00
Difensore civico sovracomunale 5.200,00
Altro max 4.200,00
Gestione del territorio 51.700,00
Catasto 5.200,00
Protezione civile 5.200,00
Gestione e manutenzione verde pubblico 5.200,00
Urbanistica 7.800,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa) 5.200,00
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC 10.400,00
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi 5.200,00
Altro max 5.200,00
Funzioni di Polizia municipale 20.700,00
Sicurezza urbana 5.200,00
Polizia stradale 5.200,00
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamentiin materia
edilizia, commercio,ambiente, pubblici esercizi, igiene) 5.200,00
Altro 4.200,00
Funzioni culturali e ricreative 25.900,00
Biblioteche 5.200,00
Musei e pinacoteche 5.200,00
Programmazione e gestione attivita' culturali 5.200,00
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi 5.200,00
Altro max 4.200,00
Funzioni attinenti il settore sociale 41.400,00
ISEE (redditometro) 5.200,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 5.200,00
Servizi di assistenza sociale (inabili,
handicappati,tossicodipendenti) 5.200,00
Servizi di assistenza domiciliare 5.200,00
Servizi per l'infanzia e i minori 5.200,00
Asili nido 5.200,00
Altro max 5.200,00
Funzioni attinenti lo sviluppo economico 25.900,00
Accoglienza, informazione e promozione turistica 5.200,00
Sportello unico per le Attivita' produttive 10.400,00
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi 5.200,00
Altro max 4.200,00
Funzioni di istruzione pubblica 20.700,00
Scuola materna 5.200,00
Trasporto scolastico 5.200,00
Mense scolastiche 5.200,00
Altro max 4.200,00
2) Ogni singola voce indicata in tabella puo' essere finanziata se la
gestione associata ha ad oggetto l'insieme o la maggior parte delle
attivita' in cui si articola l'esercizio della funzione. Sono
pertanto escluse le gestioni associate aventi un ambito di
applicazione limitato (ad esempio la sola gestione del trattamento
previdenziale del personale se la voce prevede il "trattamento
giuridico") e quelle che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non
consentano di individuare con precisione l'ambito di operativita'
della gestione associata.
3) Uno specifico valore e' attribuito anche alla intervenuta
armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni,
realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti
amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi
regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad
oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella
Tabella B, e' prevista tale ipotesi. Tale contributo viene concesso
una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da
tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione e
della Comunita' Montana) e, qualora siano adottati piu' distinti
regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque
finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.
4) Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un
settore (ivi compresa l'armonizzazione degli atti normativi, se
prevista nella tabella), si applica il contributo-base massimo
previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori
singoli.
5) Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art.
15, comma 1 della L.R. 20/00, previsto per l'elaborazione, attraverso
l'ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito
sovracomunale, richiede:
a) in caso di Associazioni intercomunali e Comunita' Montane,
l'avvenuta stipula di un accordo territoriale tra i comuni facenti
parte dell'Associazione o di zone all'interno della Comunita'
Montana; tale accordo deve prevedere espressamente l'istituzione di
un unico ufficio di piano;
b) per l'Unione, nel caso di avvenuto trasferimento della funzione
pianificatoria, il finanziamento viene erogato sulla base di un atto
organizzativo dell'Unione istitutivo dell'ufficio di piano; nel caso
contrario e' necessario che i singoli comuni stipulino
preventivamente lo specifico accordo avente ad oggetto l'istituzione
dell'ufficio unico;
c) il finanziamento della voce ufficio di piano puo' essere
riconosciuto anche in presenza di altre strutture (eventualmente gia'
costituite), come previsto dall'art. 15, L.R. 20/00 purche'
compatibili con le finalita' della predetta norma;
d) il finanziamento per la costituzione dell'ufficio di piano
relativo alla predisposizione del PSC, e' compatibile con il
finanziamento della voce urbanistica che puo' essere finanziata in
presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni
attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di
pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in
materia di edilizia privata).
6) La voce "altro" (prevista per alcuni settori) si riferisce
esclusivamente ed attivita' integrative rispetto alle voci gia'
considerate nella tabella e comunque riconducibili alle materie in
essa previste; la quantificazione del contributo spettante e'
effettuata, entro la somma massima indicata in tabella, in relazione
alla consistenza e rilevanza dell'attivita' oggetto della gestione
associata.
7) Il contributo e' concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni
associati aventi i caratteri di continuita' (o, quanto meno,
periodicita') e di effettivita'. Sono pertanto esclusi dalla
quantificazione del contributo sia le cooperazioni di tipo
occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno
specifico progetto o attivita' non ricorrenti, sia le funzioni ed i
servizi per le quali gli atti di organizzazione o conferimento
rinviano, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento
l'individuazione delle modalita' operative di svolgimento della
gestione in forma associata, e sono quindi solo in fase di
progettazione. Possono essere ammesse a contributo le gestioni
associate che, sulla base degli atti attuativi prodotti e delle
attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine di
conclusione dell'istruttoria, risultano avere tutti gli elementi di
effettiva operativita' (data certa di decorrenza dell'esercizio in
forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla
gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse
finanziarie destinate allo svolgimento delle attivita') nel corso
dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.
8) Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque
comprendenti una pluralita' di oggetti di futura attivazione, ai fini
della contribuzione verranno valutate le sole funzioni effettivamente
attivate (nel corso dell'anno).
9) Il contributo puo' essere concesso anche in relazione alle
funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della
richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima
dell'entrata in vigore del presente Programma di riordino e per le
quali siano gia' stati ottenuti contributi, nel rispetto dei limiti
di durata di cui al successivo capoverso 10. Per le Associazioni
intercomunali, sono ammesse a contributo anche le convenzioni
stipulate prima della costituzione della forma associativa, purche'
compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima ed a
condizione che la loro attuazione avvenga nel rispetto del
regolamento dell'Associazione.
6) Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
1) In applicazione dell'art. 14, comma 4 della L.R. 11/01, ai sensi
del quale nella determinazione dell'importo del contributo ordinario,
sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni
o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed
il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione
alle singole voci della Tabella B si applicano le seguenti
variazioni:
a) in caso di costituzione di un ufficio unico, operante con
personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni
pubbliche in luogo degli stessi (esempio Ufficio unico personale;
corpo unico di Polizia municipale) o di servizi (esempio asilo nido
sovracomunale o residenza sanitaria protetta), si applica una
maggiorazione del 20%;
b) per le Unioni e le Comunita' Montane, in caso di svolgimento della
funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente
sovracomunale (situazione analoga alla costituzione di un ufficio
unico trasversale) si applica un maggiorazione del 20%;
c) nel caso in cui la funzione o il servizio conferito alla forma
associativa sia conferito mediante delega, o a qualsiasi altro
titolo, ad un soggetto a sua volta abilitato a richiedere contributi
ai sensi del presente Programma (ad esempio: Unione che delega le
funzioni ad una Comunita' Montana), il contributo spetta a
quest'ultimo.
1.1) La maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico"
(lett. a), si applica quando l'insieme delle attivita' di cui si
compone la funzione o il servizio vengono unificate presso una sola
struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a
quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico
responsabile.
1.2) La maggiorazione "in caso di svolgimento della funzione/servizio
da parte dell'ente sovracomunale" (lett. b) verra' applicata se alla
struttura sovracomunale (sia essa stata istituita ad hoc, ovvero gia'
presente per lo svolgimento di competenze proprie dell'ente
sovracomunale) sono devolute la generalita' delle funzioni
riguardanti le voci di attivita' espressamente indicate nel
Programma, senza sovrapposizione con gli uffici dei singoli Comuni.
1.3) Ai fini dell'applicazione della maggiorazione "in caso di
costituzione di ufficio unico" (lett. a), e "in caso di svolgimento
della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. b),
verra' preso in considerazione, per le gestioni associate aventi ad
oggetto una pluralita' di attivita', il modello organizzativo
prevalente, valutando la consistenza e la rilevanza di quelle svolte
mediante il ricorso a soggetti esterni alla forma associativa.
1.4) Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) che alla lettera b)
l'ufficio unico si realizza anche in caso di permanenza di referenti
(ma non di "responsabili") per la funzione/servizio associato
all'interno dei singoli Comuni (anche attraverso modalita'
organizzative di front-office), sia con la assenza di personale
adibito da parte di alcuni dei Comuni associati, o con la previsione
di una loro partecipazione solo eventuale, poiche' si ritiene
prevalente la circostanza dell'unificazione delle funzioni/servizi
presso un'unica struttura in luogo di strutture distinte.
1.5) La maggiorazione non si applica alle voci "relazioni sindacali",
"nucleo di valutazione" e "Difensore civico sovracomunale", in quanto
le medesime non presuppongono la costituzione di una specifica
struttura amministrativa, trattandosi di attivita' demandate ad
organi.
2) Tutte le altre modalita' di gestione associata del servizio
(delega ad un singolo Comune, esternalizzazione, costituzione di
societa' a partecipazione pubblica oppure costituzione di un
consorzio) sono finanziate in misura pari al contributo base indicato
nella Tabella B.
3) Per quanto attiene ai servizi sociali, nel caso in cui la
modalita' di gestione sia la delega all'Azienda Unita' sanitaria
locale, si applica una riduzione del 20%.
7) Tipologia della forma associativa
1) Alle Unioni di Comuni si applicano i seguenti criteri:
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la
funzione/servizio sia svolto per almeno i 4/5 (arrotondati per
difetto) dei Comuni aderenti;
b) per il primo anno di attivita', in luogo della quantificazione del
contributo in base alle funzioni ed ai servizi e' riconosciuto un
contributo forfettario pari a Euro 51.700,00 in quanto il concreto
trasferimento delle funzioni e dei servizi al nuovo Ente potra'
essere perfezionato solo nel corso dell'effettiva esistenza della
forma associata.
2) Alle Comunita' Montane si applicano i seguenti criteri:
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la
gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5
(arrotondati per difetto) dei Comuni ricompresi nella Comunita'
Montana. Fa eccezione l'ipotesi in cui siano state istituite una o
piu' zone, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/01. In tale ultimo
caso, il contributo e' concesso alla Comunita' Montana in valore pari
alla percentuale dei Comuni coinvolti nella gestione associata
rispetto al numero totale (ad esempio se la zona comprende 2 Comuni
su 6 della Comunita' Montana, ed e' istituita per lo svolgimento
delle funzioni "personale" e "tributi", verra' erogato il 33% del
valore-base previsto nella tabella per le corrispondenti tipologie di
funzione/servizio). Nel caso in cui un Comune faccia parte di piu'
zone, dovra' precisare in quale zona (e, di conseguenza, per quali
funzioni/servizi associati) intende essere computato ai fini della
quantificazione del contributo (cfr. art. 13, comma 5, L.R. 11/01);
b) alle sole Comunita' Montane di nuova istituzione, per il primo
anno di attivita', in luogo della quantificazione del contributo in
base alle funzioni ed ai servizi e' riconosciuto il medesimo
contributo forfetario spettante alle nuove Unioni.
3) Alle Associazioni intercomunali si applicano i seguenti criteri:
a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la
gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 dei
Comuni (arrotondati per difetto);
b) il contributo per armonizzazione dei regolamenti spetta se essa
sia stata operata tra almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei
Comuni aderenti;
c) i valori-base indicati nella Tabella B sono diminuiti del 20%, in
applicazione del principio di preferenza per le Unioni e le Comunita'
Montane, sancito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 11/01.
4) Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a
Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a
richiedere il contributo, essi non sono computati ai fini della
quantificazione dello stesso.
8) Densita' demografica della forma associativa
1) Per le forme associative a bassa densita' demografica, il
contributo ordinario annuale, calcolato secondo le modalita' di cui
ai paragrafi 5, 6, 7, ovvero il contributo forfettario, ove previsto,
e' aumentato delle seguenti percentuali:
Densita' demografica Unioni Comunita' Associazioni Montane
intercomunali
50 ab/kmq +30% +20%
tra 50 e 100 ab/kmq +20% +10%
tra 100 e 300 ab/kmq +10% +5%
>> 300 ab/kmq 0 0
9) Modalita' di erogazione dei contributi
1) I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta
regionale alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano
richiesta entro il termine improrogabile del 31 marzo di ogni anno.
La successiva liquidazione e' effettuata con determinazione del
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle
Autonomie territoriali.
2) La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi
massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le
risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.
3) Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto
finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali,
si applica l'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 158, DLgs
267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
4) I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria e della specifica
documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di
contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva
gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati
programmati.
5) Le modalita' per l'inoltro delle domande, la documentazione da
allegare e la relativa modulistica, sono stabiliti con determina del
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle
Autonomie territoriali, da adottare entro quaranta giorni
dall'approvazione del Programma.
6) La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere
conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di
integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al
fine di consentire il rispetto del termine del procedimento
istruttorio.
7) All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il
Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle
Autonomie territoriali.
10) Durata dei contributi
1) I contributi ordinari vengono erogati per un massimo di cinque
annualita'.
2) Nel terzo anno di contribuzione, al contributo ordinario,
computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si
applica una riduzione del 10%; nel quarto anno, del 20%; nel quinto
anno, del 30%.
3) Per le forme associative gia' costituite all'entrata in vigore
della L.R. 11/01 non sono computate le annualita' gia' riscosse in
attuazione della L.R. 24/96, della L.R. 3/99 e dei relativi atti
attuativi.
11) Contributi spettanti alle fusioni
1) Al Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di
uno o piu' Comuni spetta un contributo straordinario iniziale,
erogato in concomitanza con il primo contributo ordinario annuale, e
contributi ordinari annuali per cinque anni.
2) I contributi spettano anche nel caso in cui uno o piu' Comuni
coinvolti abbiano gia' fruito di contributi per la gestione
associata.
3) Il contributo straordinario iniziale e' pari al doppio di quello
spettante ad una Unione comprendente un numero di Comuni pari a
quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella
Tabella A.
4) Il contributo ordinario e' pari al doppio della somma di tutti i
valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti
dalla Tabella B.
5) Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione
proporzionale di cui all'articolo 14, comma 7, L.R. 11/01.
Parte terza - Tabelle e cartografie sugli ambiti ottimali e le forme
associative
Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nelle
tabelle, mappe e tavole di seguito presentate, e' opportuno precisare
che:
- i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono
quelli disponibili alla data di approvazione del presente Programma,
riferiti all'1 gennaio 2001, secondo le statistiche ufficiali del
Servizio Statistico della Regione in quanto non vi sono stati
successivi aggiornamenti ufficiali, non essendo ancora definitivi i
dati del quattordicesimo censimento generale della popolazione;
- gli ambiti ottimali elencati nella prima tabella, graficamente
riprodotti nelle successive mappe e distinti per singole province,
sono quelli risultanti dagli atti conservati presso il Servizio
Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali;
- nelle mappe sono indicate, con particolari sfondi, anche le scelte
relative alle diverse forme di gestione associata realizzate dai
Comuni. Sono espressamente segnalati anche i casi in cui non sia
stata scelta la tipologia di forma associativa;
- nelle tavole riepilogative riguardanti gli ambiti ottimali sono
stati riportati i dati relativi alla forma prescelta di gestione
associata, alla popolazione, alla superficie, alla densita'
demografica, al numero di Comuni coinvolti in ciascun ambito;
- l'ultima tabella contiene la distribuzione dei comuni
dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e per singola provincia
con i valori assoluti e percentuali.
(segue allegato fotografato)