COMUNE DI VALMOZZOLA (PARMA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screning) concernente il progetto: ambito estrattivo "Lago del Brodo"

L'Autorita' competente: Regione Emilia-Romagna - Comune di Valmozzola           
- Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di           
verifica (screening) concernente il                                             
- progetto: ambito estrattivo "Lago del Brodo";                                 
- localizzato in: localita' "Lago del Brodo" - Casale di Valmozzola             
(PR);                                                                           
- presentato da: ditta Grenti Srl di Solignano (PR), ditta Ardilli              
Attilio di Valmozzola (PR).                                                     
Il progetto interessa il territorio del comune di Valmozzola e della            
provincia di Parma.                                                             
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Comune di Valmozzola con atto di Giunta comunale n. 42 del 25/6/2003            
ha assunto la seguente decisione:                                               
1) si evidenzia che non si rilevano difformita' sostanziali con le              
previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti sovraordinati            
e che il progetto presentato presenta i contenuti previsti dall'art.            
9 della L.R. 9/99 modificata, con particolare riferimento alla                  
descrizione del progetto preliminare, alla relazione relativa                   
all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del                   
progetto ed alla conformita' del progetto alle previsioni in materia            
urbanistica, ambientale e paesaggistica;                                        
2) ai fini della valutazione ambientale complessiva, si propone                 
comunque di assoggettare il progetto in esame alle seguenti                     
prescrizioni:                                                                   
a) considerati i materiali estratti (ofioliti e detriti ofiolitici)             
devono applicarsi le normative in materia di sicurezza e protezione             
dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ad agenti                
chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DLgs 15 agosto 1991,             
n. 277); le ditte esercenti dovranno pertanto predisporre,                      
preliminarmente all'inizio dell'attivita' estrattiva, la valutazione            
del rischio prevista dall'art. 24 del citato (anche se nell'ambito              
del DSS previsto dal DLgs 624/96);                                              
b) in conseguenza del punto precedente, nonche' delle disposizioni              
dettate dal DM della Sanita' 14 maggio 1996, si prescrive che la                
documentazione tecnica da allegare al progetto di coltivazione e                
sistemazione finale contenga una specifica relazione                            
geologico-petrografica di dettaglio, che valuti la presenza di                  
amianto nel giacimento ed individui le necessarie azioni preventive;            
c) l'eventuale presenza di amianto dovra' essere valutato in termini            
quantitativi e qualitativi, sia preliminarmente che durante la fase             
di attivita' della cava, anche con l'ausilio di analisi di tipo                 
mineralogico-petrografico, i cui risultati dovranno essere comunicati           
alla competente autorita' di vigilanza (AUSL, Servizio di Prevenzione           
e Sicurezza negli ambienti di lavoro);                                          
d) in merito alle modalita' di sistemazione finale, con specifico               
riferimento agli interventi di rinaturazione flogistica-vegetazionale           
con arbusti, si rammenta che, ai sensi della determina del                      
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale 12 settembre 2001             
n. 8895, e' vietata fino al 31 dicembre 2004 la messa a dimora di               
piante appartenenti al genere Crataegus;                                        
- di comunicare agli interessati le prescrizioni in questione                   
affinche' possano ottemperarvi;                                                 
- di dare atto che, come comunicato dalla Provincia, l'ammontare                
delle spese per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria che le                
ditte Grenti e Ardilli dovranno corrispondere al Comune e che                   
quest'ultimo dovra' successivamente versare alla Provincia, ai sensi            
dell'art. 5 della Convenzione appositamente sottoscritta, e'                    
quantificata in Euro 1.850,00 pari allo 0,02% del valore complessivo            
del progetto;                                                                   
- di dare atto che ai sensi dell'art. 10, terzo comma, L.R. 9/99 e              
successive modifiche, si provvedera' a far pubblicare, per estratto             
nel Bollettino Ufficiale regionale la presente decisione.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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