COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screning) concernente il progetto: ambito estrattivo "Lago del Brodo"
L'Autorita' competente: Regione Emilia-Romagna - Comune di Valmozzola
- Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il
- progetto: ambito estrattivo "Lago del Brodo";
- localizzato in: localita' "Lago del Brodo" - Casale di Valmozzola
(PR);
- presentato da: ditta Grenti Srl di Solignano (PR), ditta Ardilli
Attilio di Valmozzola (PR).
Il progetto interessa il territorio del comune di Valmozzola e della
provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Valmozzola con atto di Giunta comunale n. 42 del 25/6/2003
ha assunto la seguente decisione:
1) si evidenzia che non si rilevano difformita' sostanziali con le
previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti sovraordinati
e che il progetto presentato presenta i contenuti previsti dall'art.
9 della L.R. 9/99 modificata, con particolare riferimento alla
descrizione del progetto preliminare, alla relazione relativa
all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del
progetto ed alla conformita' del progetto alle previsioni in materia
urbanistica, ambientale e paesaggistica;
2) ai fini della valutazione ambientale complessiva, si propone
comunque di assoggettare il progetto in esame alle seguenti
prescrizioni:
a) considerati i materiali estratti (ofioliti e detriti ofiolitici)
devono applicarsi le normative in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori contro i rischi derivati da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro (DLgs 15 agosto 1991,
n. 277); le ditte esercenti dovranno pertanto predisporre,
preliminarmente all'inizio dell'attivita' estrattiva, la valutazione
del rischio prevista dall'art. 24 del citato (anche se nell'ambito
del DSS previsto dal DLgs 624/96);
b) in conseguenza del punto precedente, nonche' delle disposizioni
dettate dal DM della Sanita' 14 maggio 1996, si prescrive che la
documentazione tecnica da allegare al progetto di coltivazione e
sistemazione finale contenga una specifica relazione
geologico-petrografica di dettaglio, che valuti la presenza di
amianto nel giacimento ed individui le necessarie azioni preventive;
c) l'eventuale presenza di amianto dovra' essere valutato in termini
quantitativi e qualitativi, sia preliminarmente che durante la fase
di attivita' della cava, anche con l'ausilio di analisi di tipo
mineralogico-petrografico, i cui risultati dovranno essere comunicati
alla competente autorita' di vigilanza (AUSL, Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli ambienti di lavoro);
d) in merito alle modalita' di sistemazione finale, con specifico
riferimento agli interventi di rinaturazione flogistica-vegetazionale
con arbusti, si rammenta che, ai sensi della determina del
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale 12 settembre 2001
n. 8895, e' vietata fino al 31 dicembre 2004 la messa a dimora di
piante appartenenti al genere Crataegus;
- di comunicare agli interessati le prescrizioni in questione
affinche' possano ottemperarvi;
- di dare atto che, come comunicato dalla Provincia, l'ammontare
delle spese per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria che le
ditte Grenti e Ardilli dovranno corrispondere al Comune e che
quest'ultimo dovra' successivamente versare alla Provincia, ai sensi
dell'art. 5 della Convenzione appositamente sottoscritta, e'
quantificata in Euro 1.850,00 pari allo 0,02% del valore complessivo
del progetto;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 10, terzo comma, L.R. 9/99 e
successive modifiche, si provvedera' a far pubblicare, per estratto
nel Bollettino Ufficiale regionale la presente decisione.