DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1430
Classificazione degli impianti di trasporto a fune dell'Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, recante "Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale", con le modifiche
e integrazioni determinate dalla L.R. n. 8 del 28 aprile 2003,
all'art. 28, commi 5 e 6 delega ai Comuni e alle Province, secondo le
rispettive competenze territoriali, le funzioni relative
all'Amministrazione degli impianti a fune di ogni tipo per il
trasporto di persone e merci in servizio pubblico, ivi compresi
quelli la cui estensione interessi due province limitrofe, nel qual
caso la competenza e' affidata alla Provincia nella quale risiede la
stazione di partenza;
dato atto che il complesso degli impianti a fune di risalita
collocati nel territorio della regione Emilia-Romagna, sulla base
della sopracitata attribuzione di competenze, corrisponde e si
identifica con quello derivante dalle autorizzazioni rilasciate dalle
Province e dai Comuni sottoelencati:
- Provincia di Modena; Comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto,
Riolunato, Pievepelago, Lama Mocogno, Frassinoro, Serramazzoni,
Zocca, Fiumalbo;
- Provincia di Bologna, Comune di Lizzano in Belvedere;
- Provincia di Reggio Emilia; Comuni di: Ramiseto, Collagna,
Ligonchio, Villa Minozzo;
- Provincia di Parma; Comuni di: Tizzano, Monchio delle Corti,
Corniglio, Berceto;
- Provincia di Piacenza; Comuni di: Bobbio, Zerba;
- Provincia di Forli'-Cesena; Comuni di: Verghereto, Santa Sofia;
riscontrato:
- che la configurazione dei suddetti impianti e' tale da non
determinare alcuna concorrenza transfrontaliera nell'offerta;
- che il contesto strettamente locale delle stazioni sciistiche
interessa aree dalle limitate opportunita' turistiche;
- che la limitata capacita' degli impianti e i ridotti e non
integrati tempi di funzionamento degli stessi, unitamente alle
contenute dimensioni di imprese, spesso neppure rientranti nella
dimensione minima indicata nella Raccomandazione 96/280/CE del 3
aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese,
risultano identificativi di una configurazione di impianti a fune
sportivi rispondenti alle esigenze di una utenza puramente locale;
dato atto:
- che tutti gli impianti a fune presenti in Emilia-Romagna sono
collocati in localita' non frontaliere, poco attrezzate e con
capacita' turistiche limitate, con un bacino di utenza puramente
locale e non in grado di attrarre utenti che hanno come alternativa
impianti situati in altri Stati membri;
- che i richiamati impianti non sono in grado di distorcere la
concorrenza e sono senza effetti sul lato della domanda;
ritenuto di dover dare atto, in attuazione della decisione della
Commissione Europea di cui alla nota n. C (2002) del 27 febbraio 2002
ad oggetto "Aiuto di Stato n. N376/2001 - Italia-Regime di aiuti in
favore degli impianti a fune", della configurazione degli impianti
presenti in Emilia-Romagna, tipica, senza alcuna eccezione, di
"impianti a fune sportivi per utenza puramente locale";
valutato conseguentemente e in considerazione delle soprarichiamate
caratteristiche, funzioni e bacino di utenza, che per gli impianti
suddetti non ricorrano le limitazioni previste per gli interventi di
sostegno, che quindi possono essere autorizzati senza alcuna
limitazione, non rientrando questi nella categoria degli aiuti di
Stato;
viste le Leggi 140/99 e 388/00 concernenti il Fondo per l'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni italiane a
Statuto ordinario;
viste le leggi regionali:
- 28 aprile 2003, n. 8 "Modifiche e integrazioni della L.R. 2 ottobre
1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale) e interventi per l'incentivazione dei mezzi di trasporto a
basso impatto ambientale;
- 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di trasporto a
fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata
della neve;
- 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle
stazioni invernali e del sistema sciistico della regione
Emilia-Romagna";
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1408 del 2 agosto 2002 di definizione delle attivita'
dell'Agenzia Trasporti pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, dei pareri di regolarita' amministrativa espressi in
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03,
resi:
- dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici, dott. ing. Bruno
Ginocchini;
- dal Direttore generale Affari Istituzionali e Legislativi, dott.ssa
Filomena Terzini;
- dal Direttore generale Attivita' produttive Commercio e Turismo,
dott. Uber Fontanesi;
su proposta degli Assessori alla Mobilita' e Trasporti e al Turismo e
Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa e in
attuazione della decisione della Commissione Europea di cui alla nota
n. C (2002) del 27 febbraio 2002 "Aiuto di Stato n. N376/2001 -
Italia-Regime di aiuti in favore degli impianti a fune", che gli
impianti a fune presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna,
di cui all'elenco allegato parte integrante della presente
deliberazione, rivestono il carattere di "Impianti a fune sportivi
per utenza puramente locale";
2) il presente atto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)