DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 1377
Approvazione dello schema di Convenzione-quadro quinquennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6 e 12 che delineano
ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del Servizio
nazionale della Protezione civile;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle
Regioni e agli Enti locali in materia di protezione civile;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di
Protezione civile;
- le proprie deliberazioni n. 838 del 27 maggio 1997, n. 1125 del 22
luglio 1998 e n. 954 del 3 giugno 2001 con le quali, rispettivamente,
e' stato approvato e successivamente integrato e modificato lo schema
di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna;
considerato che in attuazione delle summenzionate proprie
deliberazioni sono stati sottoscritti gli atti convenzionali
conseguenti, che hanno previsto anche l'assegnazione al predetto
corpo di mezzi speciali appositamente acquisiti dalla Regione al fine
di potenziare il sistema regionale di Protezione civile, in
attuazione delle disposizioni legislative gia' richiamate;
viste:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
Protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,
16bis e 21, che delineano il sistema regionale di protezione civile e
dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le sue
strutture e le altre strutture operative di protezione civile
operanti sul territorio regionale;
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul
territorio;
considerato:
- che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate
disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della
Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Corpo delle
Capitanerie di Porto, il massimo sforzo teso al miglioramento della
qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in
materia di protezione civile;
- che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta
qualificazione tecnico-operativa del Corpo delle Capitanerie di
Porto, componente del Sistema di Protezione civile, lo identifica
come la struttura piu' idonea a fornire il necessario supporto di
conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali
di Protezione civile, sia nelle attivita' di previsione e prevenzione
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli
operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero e all'ambito
di competenze e responsabilita' del medesimo Corpo;
ritenuto necessario proseguire l'attivita' di collaborazione
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti
nell'ambito del territorio regionale, confermando ed implementando la
proficua collaborazione gia' avviata con le convenzioni stipulate in
precedenza, mediante il rinnovo della Convenzione-quadro, sulla base
di un nuovo schema di atto di durata quinquennale e da attuarsi
secondo programmi operativi di validita' annuale per le varie
attivita', elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive
effettive disponibilita' di bilancio e tecnico-operative;
dato atto:
- che nella nuova Convenzione-quadro sono previste opportune
modalita' e procedure di controllo congiunto e verifica
dell'efficacia delle azioni poste in essere anno per anno in
attuazione della convenzione medesima, la cui responsabilita', per
quanto concerne la Regione, e' affidata al Servizio Protezione
civile;
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della nuova
Convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
valutato pertanto opportuno procedere al rinnovo della della
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna, per la
reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile,
secondo lo schema di convenzione in Allegato "A" alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'
conseguenti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale dell'Ambiente e della Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare lo schema di Convenzione-quadro di durata
quinquennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione
marittima di Ravenna, per la reciproca collaborazione nelle attivita'
di Protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo, in
particolare, che la determinazione delle risorse finanziarie da
destinare all'attuazione dei programmi annuali di attivita' previsti
dalla nuova Convenzione-quadro sara' definita anno per anno, tenendo
conto delle effettive disponibilita' finanziarie della Regione,
secondo le procedure indicate nella Convenzione-quadro medesima;
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di
Convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Rinnovo della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il
Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti - Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna,
per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile
L'anno 2003, il giorno . . . . presso la sede della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -
Bologna,
vista la Legge Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione
del servizio nazionale della Protezione civiles", e successive
modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' montane", e che "a tale fine le
strutture nazionali e locali di Protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di Protezione
civile (...) assicurando, nei limiti delle competenze proprie op
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di Protezione
civile";
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di
attivita' regionale di previsione, prevenzione ne soccorso di
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in
materia";
visto il DL 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59",
e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali):
- lettera a), che attribuisce alle regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;"
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98
una serie di compiti operativi in materia di Protezione civile sono
stati concretamente trasferiti alle Regioni;
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di Protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali";
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le diverse
annualita' e che il relativo impiego e' stato definito con programmi
operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2
dicembre 2002, n. 2283;
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le deliberazioni
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi volti a
potenziare la capacita' operativa complessiva del sistema di
Protezione civile sul territorio della regione Emilia-Romagna, anche
prevedendo l'acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione
e' stata affidata a corpi e strutture operative di Protezione civile,
anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di Protezione civile", e, in particolare, gli articoli:
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti
locali e la partecipazione degli enti od Aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di Protezione
civile";
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di Protezione civile
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato
di Protezione civile";
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza";
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con soggetti pubblici e
privati";
- 4, comma 1, che precisa che per il perseguimento degli obiettivi
indicati dall'art. 1 della stessa legge regionale, la Regione
Emilia-Romagna "instaura un costante rapporto di collaborazione con
le Amministrazioni dello Stato";
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la
disciplina delle strutture comunali di Protezione civile";
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di
concorso con gli Organi centrali e periferici dello Stato", nonche'
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali
di cui possono disporre la Regione gli enti locali e gli enti o
organismi (...) operanti nell'ambito regionale in materia di
Protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed
assistenza";
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "enti od organi tecnici
di natura pubblica";
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile";
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di Protezione
civile";
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione
della legge di bilancio";
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
Protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative
alla Protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra
gli Enti territoriali, nelle forme dei ôraccordi' (di cui alla Legge
n. 401 del 2001), delle ôintese' (previste nel DLgs n. 112 del 1998)
e, anche, degli ôaccordi' (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema
integrato di Protezione civile, in grado di fornire risposte
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4 del menzionato DL 343/01,
nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92, dispone i primi
interventi e deve essere effettuata dagli Organi statali in concorso
con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i
comitati provinciali di Protezione civile";
dato atto che le strutture operanti in ambito regionale del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, concorrono in misura
sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi,
nonche' di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto
riguarda l'ambiente marino e costiero, settore nel quale sono la
struttura statale istituzionalmente competente;
ritenuto pertanto che per la realizzazione di un compiuto sistema
regionale di Protezione civile in grado di perseguire con efficacia
gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia
possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di
collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto;
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto operanti in ambito
regionale, un comune sforzo teso al continuo e costante miglioramento
della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in
materia di Protezione civile;
considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione
tecnico-operativa del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo identifica
come la struttura piu' idonea a fornire il necessario supporto di
conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali
di Protezione civile, sia nelle attivita' di previsione e prevenzione
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli
operatori di Protezione civile e di informazione alla popolazione in
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una
Convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di
raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e le
articolazioni operanti nell'ambito regionale del Corpo delle
Capitanerie di Porto in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente
richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
viste le deliberazioni della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 838
e 22 luglio 1998, n. 1125, e 3 giugno 2001, n. 954, con le quali,
rispettivamente, e' stato approvato e successivamente integrato e
modificato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di
Ravenna;
dato atto che sulla base delle convenzioni successivamente stipulate,
e attualmente in vigore fino al 22 luglio 2003, sono state avviate
alcune attivita' di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna -
Servizio Protezione civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Direzione marittima di Ravenna, tra le quali, in particolare,
l'assegnazione al predetto Corpo di alcuni mezzi speciali
appositamente acquisiti dalla Regione;
considerato che i risultati finora conseguiti nella reciproca
collaborazione hanno contribuito alla realizzazione ed al continuo
miglioramento del sistema regionale di protezione civile, con
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;
ritenuto pertanto, che sia opportuno proseguire nel predetto rapporto
di collaborazione, ampliando, nello spirito delle disposizioni
legislative poc'anzi richiamate, l'ambito delle attivita' oggetto di
reciproca collaborazione;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna
(di seguito indicato come Corpo delle Capitanerie di Porto),
rappresentato dal Direttore marittimo dell'Emilia-Romagna,
domiciliato per la carica in Ravenna - loc. Porto Corsini - Via Teseo
Guerra n. 15,
si conviene e si stipula la presente Convenzione-quadro
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. La presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il proseguimento
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca
collaborazione tra la Regione e il Corpo delle Capitanerie di Porto,
al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il
sistema di Protezione civile nella regione Emilia-Romagna con
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero, sviluppando,
ampliando e migliorando i contenuti della convenzione sottoscritta
tra i medesimi soggetti il 22 luglio 1998.
2. La Regione e il Corpo delle Capitanerie di Porto attribuiscono il
massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione
al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle
forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e
prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle
pubbliche calamita'.
3. Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e il Corpo
delle Capitanerie di Porto concordano, sul piano tecnico, uno schema
di programma operativo annuale per l'attuazione della presente
Convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalita'
illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilita'
di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle
parti e viene adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio
atto amministrativo.
4. In base alla presente Convenzione-quadro, e nei limiti di cui al
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi
nelle seguenti attivita':
a) il concorso del il Corpo delle Capitanerie di Porto nelle
attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita'
di soccorso in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia
nell'attivita' di formazione degli operatori di protezione civile e
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle
relative misure di sicurezza, con particolare riferimento
all'ambiente marino e costiero;
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione
civile, nonche' di personale degli enti locali preposto alla
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della
Regione, in concorso con il Corpo delle Capitanerie di Porto, anche
in vista della definizione di un progetto di scuola regionale di
Protezione civile, in tutti gli ambiti di attivita' di Protezione
civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione, negli ambiti di
operativita' del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi il Corpo delle Capitanerie di
Porto allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con il Corpo delle
Capitanerie di Porto, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare
per potenziare la capacita' operative per le attivita' di protezione
civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei
connessi oneri come indicato ai successivi commi 5 e 6;
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento
alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante
mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei
sistemi concordemente definite, nonche' l'acquisizione, secondo le
vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware
eventualmente necessari;
f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni
tra il Centro Operativo Regionale e le strutture del il Corpo delle
Capitanerie di Porto, per assicurare i migliori collegamenti in
situazioni di crisi;
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98.
5. L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e il Corpo delle
Capitanerie di Porto (comodatario) convengono in merito ai seguenti
punti:
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del
comodato;
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza
della presente Convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la
Convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, a
mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo
idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo delle Capitanerie di
Porto; ove necessario il comodatario provvedera' alla targatura dei
mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprieta'
regionale;
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del
comodante;
e) gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono
a carico del comodatario;
f) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto
di comodato;
g) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso
tecnico urgente, compatibilmente con le esigenze del sistema
regionale di Protezione civile.
6. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dal
precedente comma 5, lettera e), la Regione puo' concedere un
contributo la cui entita' e' determinata nei programmi operativi di
ciascun anno sulla base delle disponibilita' di bilancio e
dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel
corso dell'annualita' precedente.
Art. 2
Programma operativo annuale
1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente
Convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie
di attivita' possibili;
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;
per quanto riguarda il Corpo delle Capitanerie di Porto, sara' la
Direzione marittima di Ravenna, secondo l'ordinamento interno del
Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture
operanti sul territorio regionale.
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto
il rimborso al Corpo delle Capitanerie di Porto da parte della
Regione avviene con le seguenti modalita':
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente
all'approvazione del programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche
tenendo conto dell'attivita' di verifica prevista dal successivo art.
3, comma 2.
Art. 3
Comitato tecnico
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
Comitato tecnico composto dal Comandante operativo di Zona marittima
di Ravenna, dal Responsabile del Servizio Protezione civile della
Regione e da un rappresentante per ciascuna delle due strutture,
designato dal rispettivo responsabile.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione
dei successivi programmi annuali.
Art. 4
Oneri della Regione Emilia-Romagna e modalita' di impiego delle
risorse disponibili
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna
per l'attuazione della presente Convenzione-quadro viene determinato,
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente Convenzione-quadro che debbano essere attuate
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Responsabile del servizio regionale
competente. 3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate
al rimborso di attivita' svolte direttamente dal Corpo delle
Capitanerie di Porto si provvede secondo quanto disciplinato
dall'art. 2, comma 3, versando le suddette risorse a favore del Corpo
sui capitoli di entrata che verranno indicati dal medesimo.
Art. 5
Durata della Convenzione e disposizione transitoria
1. La presente Convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo
istituiti.
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di
ottobre.
Art. 6
Controversie
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Regione, il secondo dalla Direzione marittima di Ravenna del Corpo
delle Capitanerie di Porto ed il terzo concordemente dagli altri due
arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 7
Registrazione
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.