REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 1377

Approvazione dello schema di Convenzione-quadro quinquennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6 e 12 che delineano           
ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del Servizio                    
nazionale della Protezione civile;                                              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in               
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle              
Regioni e agli Enti locali in materia di protezione civile;                     
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,           
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di             
Protezione civile;                                                              
- le proprie deliberazioni n. 838 del 27 maggio 1997, n. 1125 del 22            
luglio 1998 e n. 954 del 3 giugno 2001 con le quali, rispettivamente,           
e' stato approvato e successivamente integrato e modificato lo schema           
di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle               
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle               
Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna;                          
considerato che in attuazione delle summenzionate proprie                       
deliberazioni sono stati sottoscritti gli atti convenzionali                    
conseguenti, che hanno previsto anche l'assegnazione al predetto                
corpo di mezzi speciali appositamente acquisiti dalla Regione al fine           
di potenziare il sistema regionale di Protezione civile, in                     
attuazione delle disposizioni legislative gia' richiamate;                      
viste:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
Protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,           
16bis e 21, che delineano il sistema regionale di protezione civile e           
dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le sue                 
strutture e le altre strutture operative di protezione civile                   
operanti sul territorio regionale;                                              
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del                  
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria           
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul               
territorio;                                                                     
considerato:                                                                    
- che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate              
disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della           
Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Corpo delle              
Capitanerie di Porto, il massimo sforzo teso al miglioramento della             
qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in                 
materia di protezione civile;                                                   
- che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta                     
qualificazione tecnico-operativa del Corpo delle Capitanerie di                 
Porto, componente del Sistema di Protezione civile, lo identifica               
come la struttura piu' idonea a fornire il necessario supporto di               
conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali           
di Protezione civile, sia nelle attivita' di previsione e prevenzione           
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o              
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli             
operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in            
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con                     
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero e all'ambito             
di competenze e responsabilita' del medesimo Corpo;                             
ritenuto necessario proseguire l'attivita' di collaborazione                    
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando            
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'               
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista           
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e              
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti                 
nell'ambito del territorio regionale, confermando ed implementando la           
proficua collaborazione gia' avviata con le convenzioni stipulate in            
precedenza, mediante il rinnovo della Convenzione-quadro, sulla base            
di un nuovo schema di atto di durata quinquennale e da attuarsi                 
secondo programmi operativi di validita' annuale per le varie                   
attivita', elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive              
effettive disponibilita' di bilancio e tecnico-operative;                       
dato atto:                                                                      
- che nella nuova Convenzione-quadro sono previste opportune                    
modalita' e procedure di controllo congiunto e verifica                         
dell'efficacia delle azioni poste in essere anno per anno in                    
attuazione della convenzione medesima, la cui responsabilita', per              
quanto concerne la Regione, e' affidata al Servizio Protezione                  
civile;                                                                         
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della nuova                          
Convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti            
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                 
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
valutato pertanto opportuno procedere al rinnovo della della                    
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle           
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle               
Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna, per la                   
reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile,                  
secondo lo schema di convenzione in Allegato "A" alla presente                  
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;               
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio                  
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di              
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'              
conseguenti;                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale dell'Ambiente e della Difesa del suolo e della               
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto               
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                    
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di approvare lo schema di Convenzione-quadro di durata                       
quinquennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -            
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione               
marittima di Ravenna, per la reciproca collaborazione nelle attivita'           
di Protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte             
integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo, in                      
particolare, che la determinazione delle risorse finanziarie da                 
destinare all'attuazione dei programmi annuali di attivita' previsti            
dalla nuova Convenzione-quadro sara' definita anno per anno, tenendo            
conto delle effettive disponibilita' finanziarie della Regione,                 
secondo le procedure indicate nella Convenzione-quadro medesima;                
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di                          
Convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";                                     
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Rinnovo della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il             
Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti - Comando generale del            
Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna,              
per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile            
L'anno 2003, il giorno . . . . presso la sede della Regione                     
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -               
Bologna,                                                                        
vista la Legge Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione             
del servizio nazionale della Protezione civiles", e successive                  
modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:                     
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di             
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le             
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le           
Province, i Comuni e le Comunita' montane", e che "a tale fine le               
strutture nazionali e locali di Protezione civile possono stipulare             
convenzioni con soggetti pubblici e privati";                                   
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano                          
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di Protezione               
civile (...) assicurando, nei limiti delle competenze proprie op                
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla                
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di Protezione                    
civile";                                                                        
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge              
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di                 
attivita' regionale di previsione, prevenzione ne soccorso di                   
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in               
materia";                                                                       
visto il DL 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni            
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti                  
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59",             
e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni                 
conferite alle Regioni e agli Enti locali):                                     
- lettera a), che attribuisce alle regioni, tra le altre, le funzioni           
relative:                                                                       
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e                 
prevenzione dei rischi";                                                        
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi           
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui                   
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.            
225;"                                                                           
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98           
una serie di compiti operativi in materia di Protezione civile sono             
stati concretamente trasferiti alle Regioni;                                    
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato            
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e           
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le               
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di Protezione             
civile delle Regioni e degli Enti locali";                                      
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto           
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le diverse               
annualita' e che il relativo impiego e' stato definito con programmi            
operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti                      
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2             
dicembre 2002, n. 2283;                                                         
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le deliberazioni           
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi volti a           
potenziare la capacita' operativa complessiva del sistema di                    
Protezione civile sul territorio della regione Emilia-Romagna, anche            
prevedendo l'acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione            
e' stata affidata a corpi e strutture operative di Protezione civile,           
anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni;               
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di Protezione civile", e, in particolare, gli articoli:                         
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la           
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale                  
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti           
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della                 
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture              
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da                   
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";                
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,                        
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile                    
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti           
locali e la partecipazione degli enti od Aziende pubbliche nonche'              
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di Protezione               
civile";                                                                        
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,           
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie               
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";               
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,                
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione                 
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi                
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di                    
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il             
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di Protezione civile           
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato             
di Protezione civile";                                                          
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di               
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in                     
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed            
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza";                                                                    
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce            
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di                   
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione             
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con soggetti pubblici e                
privati";                                                                       
- 4, comma 1, che precisa che per il perseguimento degli obiettivi              
indicati dall'art. 1 della stessa legge regionale, la Regione                   
Emilia-Romagna "instaura un costante rapporto di collaborazione con             
le Amministrazioni dello Stato";                                                
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche               
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e           
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la                  
disciplina delle strutture comunali di Protezione civile";                      
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di                
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna             
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in                      
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di                 
concorso con gli Organi centrali e periferici dello Stato", nonche'             
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali            
di cui possono disporre la Regione gli enti locali e gli enti o                 
organismi (...) operanti nell'ambito regionale in materia di                    
Protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed           
assistenza";                                                                    
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare              
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti              
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "enti od organi tecnici            
di natura pubblica";                                                            
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di                 
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione            
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di                    
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato           
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture                 
regionali e locali di protezione civile";                                       
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi           
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla                    
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la              
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto           
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di Protezione                
civile";                                                                        
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la                
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di                 
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che                
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione             
della legge di bilancio";                                                       
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del              
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
Protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva               
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo            
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,               
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile               
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative              
alla Protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una              
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In              
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra            
gli Enti territoriali, nelle forme dei ôraccordi' (di cui alla Legge            
n. 401 del 2001), delle ôintese' (previste nel DLgs n. 112 del 1998)            
e, anche, degli ôaccordi' (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).             
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema           
integrato di Protezione civile, in grado di fornire risposte                    
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse                  
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4 del menzionato DL 343/01,           
nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92, dispone i primi                    
interventi e deve essere effettuata dagli Organi statali in concorso            
con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i                   
comitati provinciali di Protezione civile";                                     
dato atto che le strutture operanti in ambito regionale del Comando             
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, concorrono in misura             
sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi,             
nonche' di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto                 
riguarda l'ambiente marino e costiero, settore nel quale sono la                
struttura statale istituzionalmente competente;                                 
ritenuto pertanto che per la realizzazione di un compiuto sistema               
regionale di Protezione civile in grado di perseguire con efficacia             
gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia                    
possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di                  
collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi                  
compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto;                                   
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture del Comando                
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto operanti in ambito                
regionale, un comune sforzo teso al continuo e costante miglioramento           
della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in           
materia di Protezione civile;                                                   
considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione                      
tecnico-operativa del Corpo delle Capitanerie di Porto, lo identifica           
come la struttura piu' idonea a fornire il necessario supporto di               
conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali           
di Protezione civile, sia nelle attivita' di previsione e prevenzione           
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o              
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli             
operatori di Protezione civile e di informazione alla popolazione in            
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con                     
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;                         
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate                   
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse              
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una                         
Convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di           
raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e le                   
articolazioni operanti nell'ambito regionale del Corpo delle                    
Capitanerie di Porto in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente           
richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse             
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento               
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle           
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;              
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente               
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle             
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                       
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
viste le deliberazioni della Giunta regionale 27 maggio 1997, n. 838            
e 22 luglio 1998, n. 1125, e 3 giugno 2001, n. 954, con le quali,               
rispettivamente, e' stato approvato e successivamente integrato e               
modificato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed            
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale            
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di                   
Ravenna;                                                                        
dato atto che sulla base delle convenzioni successivamente stipulate,           
e attualmente in vigore fino al 22 luglio 2003, sono state avviate              
alcune attivita' di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna -              
Servizio Protezione civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei            
Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -             
Direzione marittima di Ravenna, tra le quali, in particolare,                   
l'assegnazione al predetto Corpo di alcuni mezzi speciali                       
appositamente acquisiti dalla Regione;                                          
considerato che i risultati finora conseguiti nella reciproca                   
collaborazione hanno contribuito alla realizzazione ed al continuo              
miglioramento del sistema regionale di protezione civile, con                   
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;                         
ritenuto pertanto, che sia opportuno proseguire nel predetto rapporto           
di collaborazione, ampliando, nello spirito delle disposizioni                  
legislative poc'anzi richiamate, l'ambito delle attivita' oggetto di            
reciproca collaborazione;                                                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,                  
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,                       
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale            
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione marittima di Ravenna           
(di seguito indicato come Corpo delle Capitanerie di Porto),                    
rappresentato dal Direttore marittimo dell'Emilia-Romagna,                      
domiciliato per la carica in Ravenna - loc. Porto Corsini - Via Teseo           
Guerra n. 15,                                                                   
si conviene e si stipula la presente Convenzione-quadro                         
Art. 1                                                                          
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il proseguimento            
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca             
collaborazione tra la Regione e il Corpo delle Capitanerie di Porto,            
al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il            
sistema di Protezione civile nella regione Emilia-Romagna con                   
particolare riferimento all'ambiente marino e costiero, sviluppando,            
ampliando e migliorando i contenuti della convenzione sottoscritta              
tra i medesimi soggetti il 22 luglio 1998.                                      
2. La Regione e il Corpo delle Capitanerie di Porto attribuiscono il            
massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione             
al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle            
forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e                
prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle                  
pubbliche calamita'.                                                            
3. Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e il Corpo           
delle Capitanerie di Porto concordano, sul piano tecnico, uno schema            
di programma operativo annuale per l'attuazione della presente                  
Convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalita'               
illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilita'             
di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle             
parti e viene adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio             
atto amministrativo.                                                            
4. In base alla presente Convenzione-quadro, e nei limiti di cui al             
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi               
nelle seguenti attivita':                                                       
a) il concorso del il Corpo delle Capitanerie di Porto nelle                    
attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita'           
di soccorso in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia             
nell'attivita' di formazione degli operatori di protezione civile e             
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle                   
relative misure di sicurezza, con particolare riferimento                       
all'ambiente marino e costiero;                                                 
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione                  
civile, nonche' di personale degli enti locali preposto alla                    
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della                
Regione, in concorso con il Corpo delle Capitanerie di Porto, anche             
in vista della definizione di un progetto di scuola regionale di                
Protezione civile, in tutti gli ambiti di attivita' di Protezione               
civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione, negli ambiti di           
operativita' del Corpo delle Capitanerie di Porto;                              
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle             
strutture, del personale e dei mezzi il Corpo delle Capitanerie di              
Porto allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,                 
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale           
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;            
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso                 
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con il Corpo delle               
Capitanerie di Porto, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare           
per potenziare la capacita' operative per le attivita' di protezione            
civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei               
connessi oneri come indicato ai successivi commi 5 e 6;                         
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento             
alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante                
mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei               
sistemi concordemente definite, nonche' l'acquisizione, secondo le              
vigenti disposizioni normative, dei supporti hard-ware e soft-ware              
eventualmente necessari;                                                        
f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni              
tra il Centro Operativo Regionale e le strutture del il Corpo delle             
Capitanerie di Porto, per assicurare i migliori collegamenti in                 
situazioni di crisi;                                                            
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere               
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e                
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in                  
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche             
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98.                   
5. L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la                       
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di           
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e il Corpo delle                  
Capitanerie di Porto (comodatario) convengono in merito ai seguenti             
punti:                                                                          
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del              
comodato;                                                                       
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza               
della presente Convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la                  
Convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;                      
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, a                    
mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,                 
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima                
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante                    
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo                 
idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo delle Capitanerie di              
Porto; ove necessario il comodatario provvedera' alla targatura dei             
mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprieta'             
regionale;                                                                      
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al           
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del             
comodante;                                                                      
e) gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria e              
straordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono           
a carico del comodatario;                                                       
f) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare               
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto           
di comodato;                                                                    
g) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il             
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso             
tecnico urgente, compatibilmente con le esigenze del sistema                    
regionale di Protezione civile.                                                 
6. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dal                     
precedente comma 5, lettera e), la Regione puo' concedere un                    
contributo la cui entita' e' determinata nei programmi operativi di             
ciascun anno sulla base delle disponibilita' di bilancio e                      
dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel                
corso dell'annualita' precedente.                                               
Art. 2                                                                          
Programma operativo annuale                                                     
1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente                  
Convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:               
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una                  
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'             
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui                  
all'art. 1, comma 4;                                                            
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione             
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a                 
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio              
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e              
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo                   
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie            
di attivita' possibili;                                                         
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli                    
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con             
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;           
per quanto riguarda il Corpo delle Capitanerie di Porto, sara' la               
Direzione marittima di Ravenna, secondo l'ordinamento interno del               
Corpo, ad assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture             
operanti sul territorio regionale.                                              
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'                   
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole                 
tipologie di attivita'.                                                         
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'                 
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto             
il rimborso al Corpo delle Capitanerie di Porto da parte della                  
Regione avviene con le seguenti modalita':                                      
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo                     
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo            
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine                    
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente                         
all'approvazione del programma medesimo;                                        
- l'erogazione della somma rimanente  a  titolo di saldo, dietro                
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche                
tenendo conto dell'attivita' di verifica prevista dal successivo art.           
3, comma 2.                                                                     
Art. 3                                                                          
Comitato tecnico                                                                
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un             
Comitato tecnico composto dal Comandante operativo di Zona marittima            
di Ravenna, dal Responsabile del Servizio Protezione civile della               
Regione e da un rappresentante per ciascuna delle due strutture,                
designato dal rispettivo responsabile.                                          
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico               
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al                 
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del                  
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'           
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed               
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti                     
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di           
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione             
dei successivi programmi annuali.                                               
Art. 4                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna e modalita' di impiego delle                 
risorse disponibili                                                             
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna              
per l'attuazione della presente Convenzione-quadro viene determinato,           
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche              
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto                        
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della                     
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.             
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'            
previste nella presente Convenzione-quadro che debbano essere attuate           
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di           
contabilita' regionale, il Responsabile del servizio regionale                  
competente. 3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate           
al rimborso di attivita' svolte direttamente dal Corpo delle                    
Capitanerie di Porto si provvede secondo quanto disciplinato                    
dall'art. 2, comma 3, versando le suddette risorse a favore del Corpo           
sui capitoli di entrata che verranno indicati dal medesimo.                     
Art. 5                                                                          
Durata della Convenzione e disposizione transitoria                             
1. La presente Convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma                 
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le                
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo            
istituiti.                                                                      
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma                 
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di           
ottobre.                                                                        
Art. 6                                                                          
Controversie                                                                    
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente           
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato                    
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un                  
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla              
Regione, il secondo dalla Direzione marittima di Ravenna del Corpo              
delle Capitanerie di Porto ed il terzo concordemente dagli altri due            
arbitri.                                                                        
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                              
Art. 7                                                                          
Registrazione                                                                   
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in               
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla               
registrazione.                                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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