DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 1354
Approvazione dello schema di Convenzione-quadro quinquennale con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione
Civile";
- la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco";
dato atto che le summenzionate norme delineano, tra l'altro, i
compiti e le responsabilita' del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
nell'ambito delle attivita' di Protezione civile, anche in merito ai
necessari raccordi del medesimo con le regioni e gli Enti locali;
visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.
314, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici
dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" e,
in particolare, gli articoli 2, comma 1 e 2, articolo 3, che
istituiscono la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa civile per l'Emilia-Romagna;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6, 11 e 12 che
delineano ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del
Servizio nazionale della Protezione civile, con particolare
riferimento alle regioni e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle
Regioni e agli Enti locali in materia di Protezione civile;
- il DL 19 luglio 1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995,
n. 339 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia
di incendi boschivi" e, in particolare, gli articoli 1, 3, 5, 7 e
12;
dato atto che le summenzionate norme in materia di incendi boschivi
prevedono la definizione di rapporti convenzionali tra le regioni ed
il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l'espletamento dei
rispettivi compiti in materia di prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi;
visti:
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di
Protezione civile;
- le proprie deliberazioni n. 2343 del 19 dicembre 2000, n. 996 del
10 giugno 2002 e n. 2283 del 2 dicembre 2002 con le quali e' stata
data attuazione alla summenzionata norma a valere sulle
disponibilita' trasferite dallo Stato per le annualita' 2000 e 2001,
prevedendo anche il potenziamento delle strutture regionali del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
Protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,
16 bis, 20 e 21, che delineano il sistema regionale di Protezione
civile e dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le
sue strutture ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi
1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo 6,
recante "Dispositivi di lotta diretta", nel quale viene
dettagliatamente illustrato il ruolo svolto nell'attivita' di
contrasto agli incendi boschivi sull'intero territorio regionale dal
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in un quadro programmatorio
articolato ed imperniato sul principio del concorso coordinato di
tutte le strutture operative disponibili anche nelle fasi della
previsione e della prevenzione del fenomeno;
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul
territorio;
considerato:
- che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate
disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della
Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, il massimo sforzo teso al
miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla
popolazione in materia di protezione civile;
- che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta
qualificazione tecnico-operativa del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, lo
identifica come la struttura piu' idonea a fornire il necessario
supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle
strutture regionali di Protezione civile, sia nelle attivita' di
previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso
in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia
nell'attivita' di formazione degli operatori di protezione civile e
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle
relative misure di sicurezza;
viste le proprie deliberazioni n. 2830, del 27 novembre 1998, n. 573
del 10 marzo 2000 e n. 554 del 31 marzo 2003, con le quali, al fine
di conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni
legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, la
Regione ha provveduto all'approvazione di schemi di convenzioni che
hanno disciplinato le modalita' di collaborazione e di raccordo tra
la struttura regionale di Protezione civile e le articolazioni
operanti nell'ambito regionale del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente richiamati;
dato atto che in attuazione delle citate proprie deliberazioni sono
stati sottoscritti gli atti convenzionali conseguenti;
ritenuto necessario proseguire l'attivita' di collaborazione
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti
nell'ambito del territorio regionale, confermando ed implementando la
proficua collaborazione gia' avviata con le convenzioni stipulate in
precedenza, mediante il rinnovo della Convenzione-quadro, sulla base
di un nuovo schema di atto di durata quinquennale e da attuarsi
secondo programmi operativi di validita' annuale per le varie
attivita', elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive
effettive disponibilita' di bilancio e tecnico-operative;
vista la nota dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, prot. n. AMB/PTC/03/12108 del 16 aprile 2003, con
la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'Interno uno schema
preliminare di nuova Convenzione-quadro;
preso atto:
- della nota del Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento del
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del
Ministero dell'Interno prot. n. 1407/4168/14 dell'11 giugno 2003, con
la quale il Ministero ha rappresentato alcune, limitate esigenze di
modifica dello schema preliminare trasmesso;
- degli esiti della riunione svoltasi il 24 giugno 2003 presso
l'ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del
Ministero dell'Interno, nel corso del quale si e' addivenuti alla
definizione di uno schema concordato di nuova Convenzione-quadro;
dato atto:
- che nella nuova Convenzione-quadro sono previste opportune
modalita' e procedure di controllo congiunto e verifica
dell'efficacia delle azioni poste in essere anno per anno in
attuazione della convenzione medesima, la cui responsabilita', per
quanto concerne la Regione, e' affidata al Servizio Protezione
civile;
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della nuova
Convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile, secondo lo schema di convenzione in allegato "A"
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'
conseguenti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore Generale dell'Ambiente e della Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare lo schema di Convenzione-quadro di durata
quinquennale con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione
regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle
attivita' di Protezione civile di cui all'Allegato "A", che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
stabilendo, in particolare, che la determinazione delle risorse
finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi annuali di
attivita' previsti dalla nuova Convenzione-quadro sara' definita anno
per anno, tenendo conto delle effettive disponibilita' finanziarie
della Regione, secondo le procedure indicate nella Convenzione-quadro
medesima;
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di
Convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Rinnovo della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nella attivita' di
Protezione civile
L'anno 2003, il giorno . . . . presso la sede della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -
Bologna;
vista la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e
successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 1,
comma 1, che attribuisce al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la
responsabilita' in materia di "Servizi tecnici per la tutela e
l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni", nonche'
quella in materia di "Servizi relativi all'addestramento ed
all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazioni
civile" in caso di calamita';
vista la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione
civile", e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che stabilisce che
"gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei
comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di
protezione civile";
vista la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e, in particolare, l'art. 17,
che tratta delle convenzioni che possono essere sottoscritte dal
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con le Regioni, gli Enti locali
e altri Enti pubblici o privati e prevede, al comma 1, che i relativi
introiti derivanti al predetto Corpo siano versati su appositi
capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione alle pertinenti Unita' previsionali di base, e, al
comma 2, che gli introiti relativi alle attivita' formative ed
addestrative svolte dal Corpo ai sensi delle menzionate convenzioni,
siano riassegnati specificatamente al capitolo concernente il Fondo
per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
visto il DPR 23 dicembre 2002, n. 314, recante "Regolamento recante
individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco", e, in particolare, i seguenti
articoli:
- 2, comma 2, che istituisce la direzione regionale dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per
l'Emilia-Romagna;
- 3, comma 3, che elenca i nuovi ed ulteriori compiti e funzioni che
vengono attribuiti alla predetta direzione regionale, in aggiunta ai
compiti e alle funzioni gia' espressamente previsti dalla vigente
normativa per gli ispettorati regionali;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' montane", e che "a tale fine le
strutture nazionali e locali di Protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- 11, comma 1, che elenca le strutture operative del Sistema
nazionale di Protezione civile ed individua il Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco "quale componente fondamentale della Protezione
civile";
- 11, comma 2, che stabilisce che le strutture operative nazionali,
tra le quali i Vigili del Fuoco, svolgono "compiti di supporto e
consulenza per tutte le Amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della Protezione civile";
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di protezione
civile (. . . ) assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di Protezione
civile";
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di
attivita' regionale di previsione, prevenzione nel soccorso di
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in
materia";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59", e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali):
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;"
- punto 5), "allo spegnimento degli incendi boschivi", fatta salva la
competenza statale in relazione all'impiego di mezzi aerei;
- punto 7), "agli interventi per l'organizzazione del volontariato";
- lettera b), che attribuisce alle Province, tra le altre, le
funzioni relative:
- punto 1), "all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita'
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali";
- punto 2), "alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
sulla base degli indirizzi regionali";
- lettera c), che attribuisce ai Comuni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "all'attuazione. In ambito comunale, delle attivita' di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali";
- punto 2), "all'attuazione di tutti i provvedimenti, compresi quelli
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale";
- punto 3), "alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza", anche in forme associative, ed alla loro
attuazione;
- punto 6), "all'utilizzo del volontariato di Protezione civile a
livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali";
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98
una serie di compiti operativi sono stati concretamente trasferiti
alle Regioni, e, in particolare, e' stato predisposto un piano
nazionale di trasferimento delle strutture dei Centri assistenziali
di Pronto intervento (CAPI) del Ministero dell'Interno che ha gia'
trovato attuazione nel territorio della regione Emilia-Romagna;
visto il DL 19 luglio 1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995,
n. 339, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che stabilisce che le
Regioni "possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero
dell'Interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti
disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, assumendone in carico le relative spese" al fine di
prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio
nazionale;
vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in
materia di incendi boschivi" e, in particolare gli articoli:
- 1, comma 1, che qualifica le attivita' disciplinate dalla legge e
finalizzate alla conservazione ed alla difesa del patrimonio boschivo
nazionale dagli incendi "costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione";
- 1, comma 2, che stabilisce che per il perseguimento delle finalita'
della legge "gli Enti competenti svolgono in modo coordinato
attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli
incendi boschivi con mezzi da terra ed aerei, nel rispetto delle
competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione
ambientale";
- 3, comma 1, che dispone che "le Regioni approvano il Piano
regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" sulla base
delle apposite direttive nazionali;
- 3, comma 3, che prevede che il Piano regionale, da sottoporre a
revisione annuale, individui "la consistenza e la localizzazione dei
mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonche' le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi" (lett. h); "le
esigenze formative e la relativa programmazione" (lett. m); "la
previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel Piano
stesso" (lett. o);
- 5, comma 2, che incarica le Regioni di curare, anche in forma
associata, "l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico
rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione,
prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi";
- 5, comma 3, che stabilisce che "per l'organizzazione dei corsi (di
cui al comma 2) le Regioni possono avvalersi anche del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- 7, comma 3, che specifica che "le regioni programmano la lotta
attiva ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali
istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei
periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate
permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e
dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordi
di programma";
- 12, comma 2, che prevede che alle Regioni siano attribuite
annualmente specifiche risorse finanziarie da impiegare, tra l'altro,
per lo svolgimento delle attivita' previste dalla legge;
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali";
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le annualita'
2000, 2001 e 2002 e che il relativo impiego e' stato definito con
programmi operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2
dicembre 2002, n. 2283;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di Protezione civile", e, in particolare, gli articoli:
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,
nell'esercizio delle funzioni regionali di Protezione civile
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti
locali e la partecipazione degli Enti od aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di Protezione
civile";
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di Protezione civile,
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di Protezione
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di Protezione civile
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato
di Protezione civile";
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza";
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con le strutture operative
di cui all'art. 11 della Legge 225/92", tra le quali occupa un
particolare rilievo proprio il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- 4, comma 1, che precisa che per il perseguimento degli obiettivi
indicati dall'art. 1 della stessa legge regionale, la Regione
Emilia-Romagna "instaura un costante rapporto di collaborazione con
le Amministrazioni dello Stato";
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la
disciplina delle strutture comunali di Protezione civile";
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del Piano regionale di
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato",
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli Enti o
organismi ( .. . ) operanti nell'ambito regionale in materia di
Protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed
assistenza" nonche' "le modalita' di raccordo organizzativo e di
collaborazione con le strutture operative nazionali di cui all'art.
11 della Legge 225/92 operanti a livello regionale";
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici
di natura pubblica";
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile";
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di Protezione
civile";
- 20, comma 1, che stabilisce che "la Regione promuove la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso,
stimolando iniziative di qualificazione";
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione
della legge di bilancio";
visto il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli
incendi 1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo
6, recante "Dispositivi di lotta diretta", nel quale viene
dettagliatamente illustrato il primario ruolo svolto nell'attivita'
di contrasto agli incendi boschivi sull'intero territorio regionale
dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in un quadro programmatorio
articolato ed imperniato sul principio del concorso coordinato di
tutte le strutture operative disponibili anche nelle fasi della
previsione e della prevenzione del fenomeno;
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
Protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative
alla Protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra
gli enti territoriali, nelle forme dei ôraccordi' (di cui alla Legge
n. 401 del 2001), delle ôintese' (previste nel DLgs n. 112 del 1998)
e, anche, degli ôaccordi' (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema
integrato di Protezione civile, in grado di fornire risposte
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4 del menzionato
decreto-legge 343/01, nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92,
dispone i primi interventi e deve essere effettuata dagli Organi
statali in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i
Prefetti e con i Comitati provinciali di Protezione civile";
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, un comune sforzo teso al
continuo e costante miglioramento della qualita' e della quantita'
dei servizi resi alla popolazione in materia di Protezione civile;
considerato che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta
qualificazione tecnico-operativa del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, componente fondamentale del Sistema di Protezione civile, lo
identifica come la struttura piu' idonea a fornire il necessario
supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle
strutture regionali di Protezione civile, sia nelle attivita' di
previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso
in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia
nell'attivita' di formazione degli operatori di Protezione civile e
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle
relative misure di sicurezza;
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una
Convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di
raccordo tra la struttura regionale di Protezione civile e le
articolazioni operanti nell'ambito regionale del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente
richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della resente
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
Protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,
la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile del Ministero dell'Interno (in seguito indicata
come Direzione regionale VVF), rappresentato dal Dirigente preposto,
domiciliato per la carica in Bologna, Via Aposazza n. 3
si conviene e si stipula la presente Convenzione-quadro
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1) la presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il proseguimento
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca
collaborazione tra la Regione e la Direzione regionale VVF, al fine
di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il sistema
di Protezione civile nella regione Emilia-Romagna, sviluppando e
migliorando i contenuti della Convenzione-quadro sottoscritta tra i
medesimi soggetti il 31 marzo 2000.
2) La Regione e la Direzione regionale VVF attribuiscono il massimo
interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo
ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e
prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche
calamita'.
3) Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e la
Direzione regionale VVF concordano, sul piano tecnico, uno schema di
programma operativo annuale per l'attuazione della presente
Convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalita'
illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilita'
di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle
parti e viene adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio
atto amministrativo.
4) In base alla presente Convenzione-quadro, e nei limiti di cui al
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi
nelle seguenti attivita':
a) il concorso della Direzione regionale VVF per l'attivazione degli
interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi,
secondo modalita' operative che verranno stabilite dalle parti
successivamente, da definirsi con cadenza annuale in relazione alle
esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e
nell'ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 353/00;
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione
civile, nonche' di personale degli Enti locali preposto alla
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della
Regione, in concorso con la Direzione regionale VVF, anche in vista
della definizione di un progetto di scuola regionale di Protezione
civile, in tutti gli ambiti di attivita' di Protezione civile, ivi
compresa l'informazione alla popolazione;
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con la Direzione
regionale VVF, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per
potenziare la capacita' operative per le attivita' di Protezione
civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei
connessi oneri di manutenzione e di assicurazione come indicato al
successivo comma 5;
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento
alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici,
secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente
definite, nonche' l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni
normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente
necessari;
f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni
tra il Centro operativo regionale e le strutture della Direzione
regionale VVF, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni
di crisi;
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione e attivazione degli
interventi delle parti anche in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della Legge 225/92, ferma restando in ogni caso la piena
autonomia gestionale ed organizzativa del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco;
h) la formulazione di proposte per l'attivazione nonche' il concorso
per la realizzazione di distaccamenti, anche temporanei, costituiti
da personale (permanente e/o volontario) del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco nella fascia costiera, nelle zone appenniniche ed in
eventuali altri territori della regione ove si rendesse necessaria a
giudizio delle parti;
i) la definizione congiunta di modalita' e procedure per la
collaborazione nell'uso e nell'eventuale possibilita' di ricovero a
titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi provinciali
VVF dell'Emilia-Romagna, di attrezzature di protezione civile di
proprieta' regionale;
j) l'avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale VVF per lo
svolgimento di attivita' regionali di Protezione civile nell'ambito
del Centro operativo regionale (COR), in accordo con la Direzione
regionale VVF.
5) L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e la Direzione
regionale VVF (comodatario) convengono in merito ai seguenti punti:
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del
comodato;
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza
della presente Convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la
Convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere
in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo
idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco dell'Emilia-Romagna; ove necessario il comodatario
provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina,
ferma restandone la proprieta' regionale;
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del
comodante;
e) tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione
ordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a
carico del comodatario;
f) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle
eventuali, necessarie coperture assicurative che dovessero essere
poste a carico della Regione sono ripartiti tra le parti nella misura
del 50% ciascuna, fatto salvo un limite massimo annuo a carico della
Regione che viene definito nel programma operativo annuale sulla base
delle disponibilita' di bilancio e dell'analisi dei costi
effettivamente sostenuti a tale scopo nel corso dell'annualita'
precedente;
g) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto
di comodato;
h) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso
tecnico urgente.
Art. 2
Programma operativo annuale
1) Il programma operativo annuale di attuazione della presente
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie
di attivita' possibili;
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;
per quanto riguarda il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sara' la
Direzione regionale VVF, secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad
assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti
sul territorio regionale.
2) Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3) L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto
il rimborso al Corpo Nazionale VVF da parte della Regione avviene con
le seguenti modalita':
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente
all'approvazione del programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte della Direzione regionale VVF, anche tenendo
conto dell'attivita' di verifica prevista dal successivo art. 3,
comma 2.
Art. 3
Comitato tecnico
1) Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
comitato tecnico composto dal Direttore regionale VVF per
l'Emilia-Romagna, dal Responsabile del Servizio Protezione civile
della Regione e da tre rappresentanti per ciascuna delle due
strutture, designati dai rispettivi responsabili.
2) Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato Tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione
dei successivi programmi annuali.
Art. 4
Oneri della Regione Emilia-Romagna e modalita' di impiego delle
risorse disponibili
1) L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna
per l'attuazione della presente Convenzione-quadro viene determinato,
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.
2) Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente Convenzione-quadro che debbano essere attuate
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Responsabile del servizio regionale
competente.
3) Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso
di attivita' svolte direttamente dal Corpo nazionale VVF si provvede
secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3. La Regione versera'
quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all'uopo
dalla Direzione regionale VVF.
Art. 5
Durata della Convenzione e disposizione transitoria
1) La presente Convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo
istituiti.
2) In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di
ottobre.
Art. 6
Controversie
1) Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Regione, il secondo dalla Direzione regionale VVF ed il terzo
concordemente dagli altri due arbitri.
2) La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 7
Registrazione
1) La presente Convenzione sara' soggetta a registrazione solo in
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.