REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2003, n. 1354

Approvazione dello schema di Convenzione-quadro quinquennale con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di Protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi             
antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive            
modifiche ed integrazioni;                                                      
- la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e               
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione                 
Civile";                                                                        
- la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo             
nazionale dei Vigili del Fuoco";                                                
dato atto che le summenzionate norme delineano, tra l'altro, i                  
compiti e le responsabilita' del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco           
nell'ambito delle attivita' di Protezione civile, anche in merito ai            
necessari raccordi del medesimo con le regioni e gli Enti locali;               
visti:                                                                          
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n.               
314, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici                   
dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" e,            
in particolare, gli articoli 2, comma 1 e 2, articolo 3, che                    
istituiscono la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del                   
Soccorso pubblico e della Difesa civile per l'Emilia-Romagna;                   
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6, 11 e 12 che                 
delineano ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del                   
Servizio nazionale della Protezione civile, con particolare                     
riferimento alle regioni e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;             
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in               
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle              
Regioni e agli Enti locali in materia di Protezione civile;                     
- il DL 19 luglio 1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per               
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio                    
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995,           
n. 339 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;                                
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia           
di incendi boschivi" e, in particolare, gli articoli 1, 3, 5, 7 e               
12;                                                                             
dato atto che le summenzionate norme in materia di incendi boschivi             
prevedono la definizione di rapporti convenzionali tra le regioni ed            
il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l'espletamento dei                  
rispettivi compiti in materia di prevenzione e lotta attiva agli                
incendi boschivi;                                                               
visti:                                                                          
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,           
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di             
Protezione civile;                                                              
- le proprie deliberazioni n. 2343 del 19 dicembre 2000, n. 996 del             
10 giugno 2002 e n. 2283 del 2 dicembre 2002 con le quali e' stata              
data attuazione alla summenzionata norma a valere sulle                         
disponibilita' trasferite dallo Stato per le annualita' 2000 e 2001,            
prevedendo anche il potenziamento delle strutture regionali del Corpo           
nazionale dei Vigili del Fuoco;                                                 
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
Protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,           
16 bis, 20 e 21, che delineano il sistema regionale di Protezione               
civile e dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le            
sue strutture ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;                       
- il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi             
1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo 6,                  
recante "Dispositivi di lotta diretta", nel quale viene                         
dettagliatamente illustrato il ruolo svolto nell'attivita' di                   
contrasto agli incendi boschivi sull'intero territorio regionale dal            
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in un quadro programmatorio               
articolato ed imperniato sul principio del concorso coordinato di               
tutte le strutture operative disponibili anche nelle fasi della                 
previsione e della prevenzione del fenomeno;                                    
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del                  
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria           
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul               
territorio;                                                                     
considerato:                                                                    
- che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate              
disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della           
Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Corpo                    
nazionale dei Vigili del Fuoco, il massimo sforzo teso al                       
miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla            
popolazione in materia di protezione civile;                                    
- che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta                     
qualificazione tecnico-operativa del Corpo nazionale dei Vigili del             
Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, lo             
identifica come la struttura piu' idonea a fornire il necessario                
supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle                   
strutture regionali di Protezione civile, sia nelle attivita' di                
previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso            
in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia                         
nell'attivita' di formazione degli operatori di protezione civile e             
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle                   
relative misure di sicurezza;                                                   
viste le proprie deliberazioni n. 2830, del 27 novembre 1998, n. 573            
del 10 marzo 2000 e n. 554 del 31 marzo 2003, con le quali, al fine             
di conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni                     
legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, la             
Regione ha provveduto all'approvazione di schemi di convenzioni che             
hanno disciplinato le modalita' di collaborazione e di raccordo tra             
la struttura regionale di Protezione civile e le articolazioni                  
operanti nell'ambito regionale del Corpo nazionale dei Vigili del               
Fuoco in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente richiamati;              
dato atto che in attuazione delle citate proprie deliberazioni sono             
stati sottoscritti gli atti convenzionali conseguenti;                          
ritenuto necessario proseguire l'attivita' di collaborazione                    
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando            
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'               
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista           
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e              
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti                 
nell'ambito del territorio regionale, confermando ed implementando la           
proficua collaborazione gia' avviata con le convenzioni stipulate in            
precedenza, mediante il rinnovo della Convenzione-quadro, sulla base            
di un nuovo schema di atto di durata quinquennale e da attuarsi                 
secondo programmi operativi di validita' annuale per le varie                   
attivita', elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive              
effettive disponibilita' di bilancio e tecnico-operative;                       
vista la nota dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.               
Protezione civile, prot. n. AMB/PTC/03/12108 del 16 aprile 2003, con            
la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'Interno uno schema                
preliminare di nuova Convenzione-quadro;                                        
preso atto:                                                                     
- della nota del Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento del            
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del               
Ministero dell'Interno prot. n. 1407/4168/14 dell'11 giugno 2003, con           
la quale il Ministero ha rappresentato alcune, limitate esigenze di             
modifica dello schema preliminare trasmesso;                                    
- degli esiti della riunione svoltasi il 24 giugno 2003 presso                  
l'ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento dei               
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del               
Ministero dell'Interno, nel corso del quale si e' addivenuti alla               
definizione di uno schema concordato di nuova Convenzione-quadro;               
dato atto:                                                                      
- che nella nuova Convenzione-quadro sono previste opportune                    
modalita' e procedure di controllo congiunto e verifica                         
dell'efficacia delle azioni poste in essere anno per anno in                    
attuazione della convenzione medesima, la cui responsabilita', per              
quanto concerne la Regione, e' affidata al Servizio Protezione                  
civile;                                                                         
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della nuova                          
Convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti            
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                 
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della                          
Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero                 
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso                  
pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per                        
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di            
protezione civile, secondo lo schema di convenzione in allegato "A"             
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e              
sostanziale;                                                                    
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio                  
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di              
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'              
conseguenti;                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore Generale dell'Ambiente e della Difesa del suolo e della               
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto               
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;                    
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di approvare lo schema di Convenzione-quadro di durata                       
quinquennale con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili            
del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione              
regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle           
attivita' di Protezione civile di cui all'Allegato "A", che                     
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,                   
stabilendo, in particolare, che la determinazione delle risorse                 
finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi annuali di                
attivita' previsti dalla nuova Convenzione-quadro sara' definita anno           
per anno, tenendo conto delle effettive disponibilita' finanziarie              
della Regione, secondo le procedure indicate nella Convenzione-quadro           
medesima;                                                                       
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di                          
Convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";                                     
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Rinnovo della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il             
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del                 
Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per               
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nella attivita' di            
Protezione civile                                                               
L'anno 2003, il giorno . . . . presso la sede della Regione                     
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -               
Bologna;                                                                        
vista la Legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei                 
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e               
successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 1,              
comma 1, che attribuisce al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la             
responsabilita' in materia di "Servizi tecnici per la tutela e                  
l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni", nonche'               
quella in materia di "Servizi relativi all'addestramento ed                     
all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazioni             
civile" in caso di calamita';                                                   
vista la Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e           
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione                 
civile", e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che stabilisce che               
"gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei           
comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di                    
protezione civile";                                                             
vista la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del               
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e, in particolare, l'art. 17,            
che tratta delle convenzioni che possono essere sottoscritte dal                
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con le Regioni, gli Enti locali            
e altri Enti pubblici o privati e prevede, al comma 1, che i relativi           
introiti derivanti al predetto Corpo siano versati su appositi                  
capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva               
riassegnazione alle pertinenti Unita' previsionali di base, e, al               
comma 2, che gli introiti relativi alle attivita' formative ed                  
addestrative svolte dal Corpo ai sensi delle menzionate convenzioni,            
siano riassegnati specificatamente al capitolo concernente il Fondo             
per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del              
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;                                           
visto il DPR 23 dicembre 2002, n. 314, recante "Regolamento recante             
individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo                   
nazionale dei Vigili del Fuoco", e, in particolare, i seguenti                  
articoli:                                                                       
- 2, comma 2, che istituisce la direzione regionale dei Vigili del              
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per                          
l'Emilia-Romagna;                                                               
- 3, comma 3, che elenca i nuovi ed ulteriori compiti e funzioni che            
vengono attribuiti alla predetta direzione regionale, in aggiunta ai            
compiti e alle funzioni gia' espressamente previsti dalla vigente               
normativa per gli ispettorati regionali;                                        
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:                               
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di             
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le             
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le           
Province, i Comuni e le Comunita' montane", e che "a tale fine le               
strutture nazionali e locali di Protezione civile possono stipulare             
convenzioni con soggetti pubblici e privati";                                   
- 11, comma 1, che elenca le strutture operative del Sistema                    
nazionale di Protezione civile ed individua il Corpo nazionale dei              
Vigili del Fuoco "quale componente fondamentale della Protezione                
civile";                                                                        
- 11, comma 2, che stabilisce che le strutture operative nazionali,             
tra le quali i Vigili del Fuoco, svolgono "compiti di supporto e                
consulenza per tutte le Amministrazioni componenti il Servizio                  
nazionale della Protezione civile";                                             
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano                          
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di protezione               
civile (. . . ) assicurando, nei limiti delle competenze proprie o              
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla                
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di Protezione                    
civile";                                                                        
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge              
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di                 
attivita' regionale di previsione, prevenzione nel soccorso di                  
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in               
materia";                                                                       
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli              
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59", e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni            
conferite alle Regioni e agli Enti locali):                                     
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni           
relative:                                                                       
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e                 
prevenzione dei rischi";                                                        
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi           
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui                   
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.            
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;"               
- punto 5), "allo spegnimento degli incendi boschivi", fatta salva la           
competenza statale in relazione all'impiego di mezzi aerei;                     
- punto 7), "agli interventi per l'organizzazione del volontariato";            
- lettera b), che attribuisce alle Province, tra le altre, le                   
funzioni relative:                                                              
- punto 1), "all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita'             
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite           
dai programmi e piani regionali";                                               
- punto 2), "alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza            
sulla base degli indirizzi regionali";                                          
- lettera c), che attribuisce ai Comuni, tra le altre, le funzioni              
relative:                                                                       
- punto 1), "all'attuazione. In ambito comunale, delle attivita' di             
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite              
dai programmi e piani regionali";                                               
- punto 2), "all'attuazione di tutti i provvedimenti, compresi quelli           
relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i             
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale";                
- punto 3), "alla predisposizione dei piani comunali e/o                        
intercomunali di emergenza", anche in forme associative, ed alla loro           
attuazione;                                                                     
- punto 6), "all'utilizzo del volontariato di Protezione civile a               
livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi                  
nazionali e regionali";                                                         
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98           
una serie di compiti operativi sono stati concretamente trasferiti              
alle Regioni, e, in particolare, e' stato predisposto un piano                  
nazionale di trasferimento delle strutture dei Centri assistenziali             
di Pronto intervento (CAPI) del Ministero dell'Interno che ha gia'              
trovato attuazione nel territorio della regione Emilia-Romagna;                 
visto il DL 19 luglio 1995, n. 275, recante "Disposizioni urgenti per           
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio                    
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995,           
n. 339, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che stabilisce che le             
Regioni "possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero                
dell'Interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti                
disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili              
del Fuoco, assumendone in carico le relative spese" al fine di                  
prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a           
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio                 
nazionale;                                                                      
vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in               
materia di incendi boschivi" e, in particolare gli articoli:                    
- 1, comma 1, che qualifica le attivita' disciplinate dalla legge e             
finalizzate alla conservazione ed alla difesa del patrimonio boschivo           
nazionale dagli incendi "costituiscono principi fondamentali                    
dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione";                    
- 1, comma 2, che stabilisce che per il perseguimento delle finalita'           
della legge "gli Enti competenti svolgono in modo coordinato                    
attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli            
incendi boschivi con mezzi da terra ed aerei, nel rispetto delle                
competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,              
nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione                     
ambientale";                                                                    
- 3, comma 1, che dispone che "le Regioni approvano il Piano                    
regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,                  
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" sulla base              
delle apposite direttive nazionali;                                             
- 3, comma 3, che prevede che il Piano regionale, da sottoporre a               
revisione annuale, individui "la consistenza e la localizzazione dei            
mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonche' le procedure              
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi" (lett. h); "le                 
esigenze formative e la relativa programmazione" (lett. m); "la                 
previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel Piano             
stesso" (lett. o);                                                              
- 5, comma 2, che incarica le Regioni di curare, anche in forma                 
associata, "l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico              
rivolti alla preparazione di soggetti per le attivita' di previsione,           
prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi";                 
- 5, comma 3, che stabilisce che "per l'organizzazione dei corsi (di            
cui al comma 2) le Regioni possono avvalersi anche del Corpo                    
Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";              
- 7, comma 3, che specifica che "le regioni programmano la lotta                
attiva ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il           
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali            
istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei             
periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate              
permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e             
dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a                
terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei                 
Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordi           
di programma";                                                                  
- 12, comma 2, che prevede che alle Regioni siano attribuite                    
annualmente specifiche risorse finanziarie da impiegare, tra l'altro,           
per lo svolgimento delle attivita' previste dalla legge;                        
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di Protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato            
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e           
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le               
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione             
civile delle Regioni e degli Enti locali";                                      
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto           
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le annualita'            
2000, 2001 e 2002 e che il relativo impiego e' stato definito con               
programmi operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti            
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2             
dicembre 2002, n. 2283;                                                         
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di Protezione civile", e, in particolare, gli articoli:                         
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la           
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale                  
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti           
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della                 
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture              
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da                   
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";                
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,                        
nell'esercizio delle funzioni regionali di Protezione civile                    
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli enti           
locali e la partecipazione degli Enti od aziende pubbliche nonche'              
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di Protezione               
civile";                                                                        
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di Protezione civile,           
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie               
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";               
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,                
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di Protezione                 
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi                
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di                    
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il             
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di Protezione civile           
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato             
di Protezione civile";                                                          
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di               
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in                     
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed            
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza";                                                                    
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce            
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di                   
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione             
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con le strutture operative             
di cui all'art. 11 della Legge 225/92", tra le quali occupa un                  
particolare rilievo proprio il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;            
- 4, comma 1, che precisa che per il perseguimento degli obiettivi              
indicati dall'art. 1 della stessa legge regionale, la Regione                   
Emilia-Romagna "instaura un costante rapporto di collaborazione con             
le Amministrazioni dello Stato";                                                
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche               
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e           
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la                  
disciplina delle strutture comunali di Protezione civile";                      
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del Piano regionale di                
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna             
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in                      
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di                 
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato",                     
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali            
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli Enti o                 
organismi ( .. . ) operanti nell'ambito regionale in materia di                 
Protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed           
assistenza" nonche' "le modalita' di raccordo organizzativo e di                
collaborazione con le strutture operative nazionali di cui all'art.             
11 della Legge 225/92 operanti a livello regionale";                            
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare              
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti              
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici            
di natura pubblica";                                                            
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di                 
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione            
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di                    
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato           
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture                 
regionali e locali di protezione civile";                                       
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi           
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla                    
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la              
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto           
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di Protezione                
civile";                                                                        
- 20, comma 1, che stabilisce che "la Regione promuove la                       
partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione               
civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso,                    
stimolando iniziative di qualificazione";                                       
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la                
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di                 
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che                
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione             
della legge di bilancio";                                                       
visto il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli                 
incendi 1999-2003, tuttora vigente ed, in particolare, il paragrafo             
6, recante "Dispositivi di lotta diretta", nel quale viene                      
dettagliatamente illustrato il primario ruolo svolto nell'attivita'             
di contrasto agli incendi boschivi sull'intero territorio regionale             
dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in un quadro programmatorio           
articolato ed imperniato sul principio del concorso coordinato di               
tutte le strutture operative disponibili anche nelle fasi della                 
previsione e della prevenzione del fenomeno;                                    
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del              
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,                  
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di             
Protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva               
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo            
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,               
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile               
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative              
alla Protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una              
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In              
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra            
gli enti territoriali, nelle forme dei ôraccordi' (di cui alla Legge            
n. 401 del 2001), delle ôintese' (previste nel DLgs n. 112 del 1998)            
e, anche, degli ôaccordi' (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).             
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema           
integrato di Protezione civile, in grado di fornire risposte                    
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse                  
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4 del menzionato                      
decreto-legge 343/01, nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92,              
dispone i primi interventi e deve essere effettuata dagli Organi                
statali in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i                
Prefetti e con i Comitati provinciali di Protezione civile";                    
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del              
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, un comune sforzo teso al                  
continuo e costante miglioramento della qualita' e della quantita'              
dei servizi resi alla popolazione in materia di Protezione civile;              
considerato che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta           
qualificazione tecnico-operativa del Corpo nazionale dei Vigili del             
Fuoco, componente fondamentale del Sistema di Protezione civile, lo             
identifica come la struttura piu' idonea a fornire il necessario                
supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle                   
strutture regionali di Protezione civile, sia nelle attivita' di                
previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso            
in caso di calamita' o nell'imminenza delle stesse, sia                         
nell'attivita' di formazione degli operatori di Protezione civile e             
di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle                   
relative misure di sicurezza;                                                   
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate                   
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse              
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una                         
Convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di           
raccordo tra la struttura regionale di Protezione civile e le                   
articolazioni operanti nell'ambito regionale del Corpo nazionale dei            
Vigili del Fuoco in tutti gli ambiti di attivita' precedentemente               
richiamati, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse             
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento               
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle           
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;              
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della resente                
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle             
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle                       
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti           
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di             
Protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia            
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica                  
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto              
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i               
soggetti interessati;                                                           
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,                  
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,                       
la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e            
della Difesa civile del Ministero dell'Interno (in seguito indicata             
come Direzione regionale VVF), rappresentato dal Dirigente preposto,            
domiciliato per la carica in Bologna, Via Aposazza n. 3                         
si conviene e si stipula la presente Convenzione-quadro                         
Art. 1                                                                          
Finalita' ed oggetto                                                            
1) la presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il proseguimento            
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca             
collaborazione tra la Regione e la Direzione regionale VVF, al fine             
di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il sistema            
di Protezione civile nella regione Emilia-Romagna, sviluppando e                
migliorando i contenuti della Convenzione-quadro sottoscritta tra i             
medesimi soggetti il 31 marzo 2000.                                             
2) La Regione e la Direzione regionale VVF attribuiscono il massimo             
interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo            
ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze               
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e                      
prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche                     
calamita'.                                                                      
3) Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e la                 
Direzione regionale VVF concordano, sul piano tecnico, uno schema di            
programma operativo annuale per l'attuazione della presente                     
Convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalita'               
illustrate al successivo art. 2, tenendo conto delle disponibilita'             
di bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle             
parti e viene adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio             
atto amministrativo.                                                            
4) In base alla presente Convenzione-quadro, e nei limiti di cui al             
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi               
nelle seguenti attivita':                                                       
a) il concorso della Direzione regionale VVF per l'attivazione degli            
interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi,            
secondo modalita' operative che verranno stabilite dalle parti                  
successivamente, da definirsi con cadenza annuale in relazione alle             
esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e                 
nell'ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano                    
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi                
boschivi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 353/00;                         
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione                  
civile, nonche' di personale degli Enti locali preposto alla                    
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della                
Regione, in concorso con la Direzione regionale VVF, anche in vista             
della definizione di un progetto di scuola regionale di Protezione              
civile, in tutti gli ambiti di attivita' di Protezione civile, ivi              
compresa l'informazione alla popolazione;                                       
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle             
strutture, del personale e dei mezzi del Corpo nazionale dei Vigili             
del Fuoco allo svolgimento di esercitazioni promosse dalla Regione,             
articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale           
anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;            
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso                 
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con la Direzione                 
regionale VVF, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per              
potenziare la capacita' operative per le attivita' di Protezione                
civile sul territorio regionale, determinando la ripartizione dei               
connessi oneri di manutenzione e di assicurazione come indicato al              
successivo comma 5;                                                             
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento             
alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici,            
secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente            
definite, nonche' l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni               
normative, dei supporti hard-ware e soft-ware eventualmente                     
necessari;                                                                      
f) l'implementazione delle connessioni  e delle radio-comunicazioni             
tra il Centro operativo regionale e le strutture della Direzione                
regionale VVF, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni             
di crisi;                                                                       
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere               
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione e attivazione degli           
interventi delle parti anche in caso di crisi determinata dal                   
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1,              
lettera b) della Legge 225/92, ferma restando in ogni caso la piena             
autonomia gestionale ed organizzativa del Corpo nazionale dei Vigili            
del Fuoco;                                                                      
h) la formulazione di proposte per l'attivazione nonche' il concorso            
per la realizzazione di distaccamenti, anche temporanei, costituiti             
da personale (permanente e/o volontario) del Corpo nazionale dei                
Vigili del Fuoco nella fascia costiera, nelle zone appenniniche ed in           
eventuali altri territori della regione ove si rendesse necessaria a            
giudizio delle parti;                                                           
i) la definizione congiunta di modalita' e procedure per la                     
collaborazione nell'uso e nell'eventuale possibilita' di ricovero a             
titolo completamente gratuito presso le sedi dei Comandi provinciali            
VVF dell'Emilia-Romagna, di attrezzature di protezione civile di                
proprieta' regionale;                                                           
j) l'avvalimento, anche a titolo oneroso, di personale VVF per lo               
svolgimento di attivita' regionali di Protezione civile nell'ambito             
del Centro operativo regionale (COR), in accordo con la Direzione               
regionale VVF.                                                                  
5) L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la                       
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di           
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e la Direzione                    
regionale VVF (comodatario) convengono in merito ai seguenti punti:             
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del              
comodato;                                                                       
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza               
della presente Convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la                  
Convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;                      
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere            
in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,                           
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima                
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante                    
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo                 
idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo nazionale dei Vigili              
del Fuoco dell'Emilia-Romagna; ove necessario il comodatario                    
provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina,             
ferma restandone la proprieta' regionale;                                       
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al           
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del             
comodante;                                                                      
e) tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione                    
ordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono a             
carico del comodatario;                                                         
f) gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle                   
eventuali, necessarie coperture assicurative che dovessero essere               
poste a carico della Regione sono ripartiti tra le parti nella misura           
del 50% ciascuna, fatto salvo un limite massimo annuo a carico della            
Regione che viene definito nel programma operativo annuale sulla base           
delle disponibilita' di bilancio e dell'analisi dei costi                       
effettivamente sostenuti a tale scopo nel corso dell'annualita'                 
precedente;                                                                     
g) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare               
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto           
di comodato;                                                                    
h) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il             
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso             
tecnico urgente.                                                                
Art. 2                                                                          
Programma operativo annuale                                                     
1) Il programma operativo annuale di attuazione della presente                  
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:               
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una                  
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'             
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui                  
all'art. 1, comma 4;                                                            
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione             
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a                 
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio              
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e              
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo                   
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie            
di attivita' possibili;                                                         
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli                    
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con             
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;           
per quanto riguarda il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sara' la           
Direzione regionale VVF, secondo l'ordinamento interno del Corpo, ad            
assicurare il concorso coordinato delle proprie strutture operanti              
sul territorio regionale.                                                       
2) Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'                   
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole                 
tipologie di attivita'.                                                         
3) L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'                 
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto             
il rimborso al Corpo Nazionale VVF da parte della Regione avviene con           
le seguenti modalita':                                                          
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo                     
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo            
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine                    
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente                         
all'approvazione del programma medesimo;                                        
- l'erogazione della somma rimanente  a  titolo di saldo, dietro                
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte della Direzione regionale VVF, anche tenendo               
conto dell'attivita' di verifica prevista dal successivo art. 3,                
comma 2.                                                                        
Art. 3                                                                          
Comitato tecnico                                                                
1) Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un             
comitato tecnico composto dal Direttore regionale VVF per                       
l'Emilia-Romagna, dal Responsabile del Servizio Protezione civile               
della Regione e da tre rappresentanti per ciascuna delle due                    
strutture, designati dai rispettivi responsabili.                               
2) Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato Tecnico               
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al                 
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del                  
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'           
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed               
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti                     
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di           
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione             
dei successivi programmi annuali.                                               
Art. 4                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna e modalita' di impiego delle                 
risorse disponibili                                                             
1) L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna              
per l'attuazione della presente Convenzione-quadro viene determinato,           
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche              
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto                        
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della                     
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.             
2) Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'            
previste nella presente Convenzione-quadro che debbano essere attuate           
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di           
contabilita' regionale, il Responsabile del servizio regionale                  
competente.                                                                     
3) Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso           
di attivita' svolte direttamente dal Corpo nazionale VVF si provvede            
secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3. La Regione versera'           
quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo nazionale dei             
Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all'uopo              
dalla Direzione regionale VVF.                                                  
Art. 5                                                                          
Durata della Convenzione e disposizione transitoria                             
1) La presente Convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma                 
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le                
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo            
istituiti.                                                                      
2) In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma                 
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di           
ottobre.                                                                        
Art. 6                                                                          
Controversie                                                                    
1) Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente           
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato                    
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un                  
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla              
Regione, il secondo dalla Direzione regionale VVF ed il terzo                   
concordemente dagli altri due arbitri.                                          
2) La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                              
Art. 7                                                                          
Registrazione                                                                   
1) La presente Convenzione sara' soggetta a registrazione solo in               
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla               
registrazione.                                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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