LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 16
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 15,
comma 1 della legge regionale n. 39 del 2002 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2003, ed imputato al Cap.
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e'
aumentato di Euro 42.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
regionale n. 39 del 2002 e' ridefinito in Euro 331.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 39 del 2002 e'
ridefinito in Euro 129.527.157,11.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
pluriennale 2003-2005) e' il seguente:
"Art. 15 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2003 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 40 del 2001 - di cui e' data
dimostrazione nell'Elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di Euro 877.000.000,00.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 39
del 2002, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Mutui e prestiti
omissis
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2003 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Euro 382.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale
2002-2004), come modificato dall'articolo 7 della L.R. 1 agosto 2002,
n. 19 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e del Bilancio pluriennale
2002-2004), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro
la chiusura dell'esercizio 2002.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 39 del
2002, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Mutui e prestiti
omissis
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 129.218.268,82 a partire dall'esercizio
finanziario 2004 e fino all'esercizio finanziario 2023.
omissis".