LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 24
Proroga degli organi amministrativi
dei Consorzi di bonifica
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, gia'
prorogata con legge regionale 1 agosto 2002, n. 21 (Proroga degli
organi amministrativi dei Consorzi di bonifica), e' ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2004.