LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 23
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale
15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994 e'
sostituito dal seguente:
"2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le
indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la
scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati
annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi
dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso
l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV,
sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel
rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I
tempi e le modalita' del prelievo sono stabiliti dal calendario
venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di
gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su
proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie,
possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate
settimanali.".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 della legge
regionale n. 8, del 1994 e' il seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
omissis
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il Calendario
venatorio provinciale, con il quale:
omissis
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con
metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto
dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della
legge statale anche non consecutivi.".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria era il
seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
omissis
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con l'eccezione del
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le
indicazioni e previo parere dell'INFS. Le modalita' di prelievo, i
limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzione sono
proposti dagli organismi direttivi dell'ATC e dai concessionari delle
aziende venatorie ed autorizzati dall'Amministrazione provinciale
sulla base delle presenze censite in ogni ATC, o azienda venatoria
nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale.
omissis".