LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 21
Adesione della Regione Emilia-Romagna
alla "Fondazione Marco Biagi"
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad aderire, in qualita'
di "partecipante istituzionale" alla "Fondazione Marco Biagi", con
sede in Modena, che persegue finalita' di solidarieta' sociale e di
impegno civile, culturale e politico, finalita' connesse con i
principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 47 dello
Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Marco Biagi".
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Marco
Biagi", ai sensi del comma 1, e' disposta per l'esercizio 2003
un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo
70825 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 "Partecipazioni a societa'
o istituzioni per lo sviluppo culturale".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 47 dello Statuto della Regione e' il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.".