REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 20                                                               
Contributi agli Enti locali per il potenziamento                                
dei poli didattico-scientifici                                                  
per nuovi insediamenti universitari                                             
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari             
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la                       
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento              
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli             
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta            
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure           
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.             
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'                 
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro              
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.                  
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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