LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 11
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto
segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco)
l'autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali, per
l'esercizio 2003, e' ridotta di Euro 73.625,00 (Cap. 38050)
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore
conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri
ambientali di particolare pregio e significato, anche in
collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge
regionale n. 2 del 1977, e' disposta, per l'esercizio 2003,
un'autorizzazione di spesa di Euro 73.625,00 (Cap. 38058).
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1977 e' il
seguente:
"Art. 3
Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle
foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina,
studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle
espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e
significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il
parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di
cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge
regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco) e' riportato alla nota 1) al presente articolo.