LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 10
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), e' disposta, per l'esercizio 2003,
un'ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo
sottoindicato ed afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per
la promozione del turismo regionale, come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di
commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle
"Unioni" di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7
comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della
L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2003: + Euro 200.000,00.