LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 9
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale
per la cooperazione) e' disposta la seguente autorizzazione di spesa
a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B. 1.3.2.3.8230
- Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" Esercizio 2003:
Euro 258.000,00.