LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 8
Partecipazione alla Societa' consortile
a responsabilita' limitata ASTER
1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa'
consortile a responsabilita' limitata ASTER, a norma di quanto
disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7
(Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) e' disposta per
l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 220.000,00 a
valere sul Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 -
Partecipazioni regionali in societa' per lo sviluppo economico e
produttivo.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 e' il
seguente:
"Art. 11 - Azioni comuni delle Universita' degli Enti pubblici di
ricerca
1. Per le finalita' specificate all'articolo 6, comma 3 della
presente legge, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla societa'
consortile a responsabilita' limitata ASTER cui partecipano le
Universita' ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio
regionale.
2. A tal fine la Regione e' autorizzata ad acquistare quote sociali
di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.
3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della societa' conferiscano
alla Regione la facolta' di nominare il Presidente del Consiglio di
amministrazione nonche' il Presidente del Collegio sindacale, a norma
dell'art. 2458 C.C.;
b) che la societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le
attivita' di cui al comma 1;
c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria
delle Universita' pubbliche operanti nel territorio regionale e della
Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la quota
di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene
determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalita' previste
dallo statuto della societa'.
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla societa' sono esercitati dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato.
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla
continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e
sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
7. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita
convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,
corrispondente alle attivita' indicate nel comma 3 dell'art. 6,
nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui
alla presente legge.
8. Detta convenzione disciplina:
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.".