LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 7
Finanziamenti di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale
del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla legge
regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA) nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali
per le imprese realizzati tramite l'ERVET e' disposta, per
l'esercizio 2003, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
840.000,00 a valere sul Capitolo 21068 "Spese per la realizzazione
dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti
speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le
imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)".