REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 7                                                                
Finanziamenti di progetti rilevanti                                             
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale                     
del tessuto produttivo regionale                                                
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla legge                    
regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione                  
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -            
ERVET SpA) nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali            
per le imprese realizzati tramite l'ERVET e' disposta, per                      
l'esercizio 2003, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro                   
840.000,00 a valere sul Capitolo 21068 "Spese per la realizzazione              
dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti                  
speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le             
imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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