LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
e del credito, nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale
12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37), e' disposta la seguente modifica ad autorizzazioni di spesa
provenienti da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole, a valere
sul seguente capitolo:
a) Cap. 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"
Esercizio 2003: - Euro 318.000,00.