LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati
all'attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi
agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7
della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo
sviluppo dei sistemi agroalimentari), e' disposta a valere sul
Capitolo 20053 nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a
sostegno delle aziende agricole, la seguente ulteriore autorizzazione
di spesa:
Esercizio 2003: + Euro 500.000,00.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo degli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 39 del 1999 e'
il seguente:
"Art. 3 - Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
1. La Regione concede aiuti finanziari in conto capitale o in conto
interessi, anche attualizzati, per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) ristrutturazione di impianti esistenti, compreso il miglioramento
tecnologico e dei processi produttivi;
b) ampliamento di impianti esistenti nel rispetto della normativa
comunitaria per i diversi settori produttivi;
c) realizzazione di nuovi impianti;
d) acquisto di impianti esistenti, ivi comprese le attrezzature,
esclusivamente a condizione che il beneficiario dell'aiuto attui
investimenti volti alla riconversione o al miglioramento delle
attivita', al potenziamento strutturale, all'innovazione tecnologica
nonche' a fini di delocalizzazione;
e) ricapitalizzazione di imprese cooperative in connessione
all'apporto di capitale dei soci, esclusivamente a copertura di
investimenti.".
"Art. 7 - Interventi nell'ambito della programmazione negoziata
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati
anche nell'ambito dei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19
agosto 1996, n. 30. A tal fine il programma speciale d'area, il
relativo accordo di programma e gli atti attuativi regionali
prevedono le modalita', le priorita', i criteri e i tempi per la
concessione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto ai sensi
del comma 1 dell'art. 6.
2. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono essere realizzati
anche nell'ambito dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive
di cui all'art. 64 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. A tal fine il
progetto di sviluppo delle attivita' produttive e la relativa
convenzione di realizzazione prevedono le modalita', le priorita', i
criteri e i tempi per la concessione degli aiuti, anche in deroga a
quanto stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.
3. Gli interventi previsti dall'articolo 3 possono concorrere,
inoltre, alla realizzazione degli interventi regolati dalle lettere
d) "Patti territoriali", e) "Contratti di programma" ed f) "Contratto
d'area" del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 approvati dal CIPE nonche' di quelli previsti dal comma 2
dell'art. 10 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173. La Giunta regionale da'
attuazione agli interventi ivi previsti anche in deroga a quanto
stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 6.
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il programma
di cui all'art. 2 quantifica, nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio previste per la concessione degli aiuti di cui all'articolo
3, le risorse destinate alle tipologie di intervento da realizzare
nell'ambito della programmazione negoziata.
5. Gli aiuti concessi nell'ambito delle procedure di programmazione
negoziata di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conformi con le disposizioni
di cui agli artt. 3 e 4 ovvero sono coerenti rispetto alle leggi
nazionali di riferimento che abbiano ricevuto esito positivo da parte
della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88
del Trattato.".