LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui
seguenti capitoli:
a) Capitolo 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di
irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2003: + Euro 135.000,00
b) Capitolo 16337 "Contributi per opere ed interventi di bonifica e
di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b) L.R. 2 agosto 1984, n.
42)" Esercizio 2003: + Euro 115.000,00.