LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2003, un ulteriore contributo di Euro 12.531,00 al
Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la
Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di
Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a
valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 -
Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse
per la Regione.