LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale n. 30 del
1988, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale, sono apportate le
seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da
precedenti leggi regionali:
a) Capitolo 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: + Euro 3.200.000,00
b) Capitolo 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e
organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art.
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2003: + Euro 300.000,00
c) Capitolo 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio
2003: + Euro 15.500.000,00.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
La legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del
sistema informativo regionale.