LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 4 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 5 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi
agroalimentari
Art. 6 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art. 7 - Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 8 - Partecipazione alla Societa' consortile a
responsabilita' limitata ASTER
Art. 9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 11 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 12 - Interventi nel porto di Ravenna
Art. 13 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 14 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 15 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 16 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 17 - Strutture formativo professionali
Art. 18 - Associazione "Centro regionale della danza"
Art. 19 - Trasferimento all'esercizio 2003 delle
autorizzazioni di spesa relativa al 2002 finanziate con mezzi
regionali
Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento
dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 21 - Adesione della Regione Emilia-Romagna alla
"Fondazione Marco Biagi"
Art. 22 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
Art. 24 - Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi
di bonifica
Art. 25 - Copertura finanziaria
Art. 26 - Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella legge
regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo
regionale), nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta
l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per
l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 03905.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e'
il seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per
finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa.".