REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

                TITOLO III                                                      
        DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI                                 
          Art. 20                                                               
Norme transitorie                                                               
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di            
cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle              
associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle                   
associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello            
provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove                         
autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.                   
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non           
oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini            
del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui                  
all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di               
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle                  
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia),                 
sempreche' assunti prima dell'entrata in vigore della presente                  
legge.                                                                          
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della               
legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione                 
sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attivita' secondo              
quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza              
che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.                
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1,                
lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso                 
esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in               
locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della            
presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto            
all'intestazione della relativa autorizzazione.                                 
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, e'                
riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge            
risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli                 
esercenti il commercio (REC), purche' in possesso dei requisiti                 
previsti ai fini dell'iscrizione.                                               
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino              
titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui                      
all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la                     
somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio                   
dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purche'            
in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali                    
limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.                 
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'articolo 2 della legge n. 25 del 1996 e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla              
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande                              
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione            
della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi            
1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge e' rilasciata dai sindaci,           
previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle               
commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un                  
parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli              
esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da             
rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli                  
esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto            
del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle                   
abitudini di consumo extradomestico.                                            
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto             
dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n.            
287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14            
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e                        
dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 , con le modalita' di cui                
all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate              
nell'allegato 3 al decreto stesso.".                                            
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287                  
(aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei           
pubblici esercizi) e' il seguente:                                              
" Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni                                        
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di                      
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese                 
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad                      
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio            
e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione                     
competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e             
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che            
il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai              
fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la                     
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro            
dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando            
cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre,                  
accerta l'adeguata sorvergliabilita' dei locali oggetto di                      
concessione edilizia per ampliamento.                                           
2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre del quinto anno            
successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non           
vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in              
essa indicati.                                                                  
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del               
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni,            
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i Comuni possono assoggettare a             
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di                 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a            
particolare interesse storico e artistico.                                      
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,             
del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le                         
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -            
e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della               
legge 23 agosto 1988, n. 400, le Regioni - sentite le organizzazioni            
di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -                
fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il                
numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I              
criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli            
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e           
di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di                 
consumo extradomestico.                                                         
5. Il Comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al                
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6,            
stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio                 
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.                   
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si                    
applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la                   
somministrazione di alimenti e di bevande:                                      
a) al domicilio del consumatore;                                                
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri             
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli                   
alloggiati;                                                                     
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e               
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;                 
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei               
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;            
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli                      
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'                 
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;                     
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da                  
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;                                      
g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in stabilimenti              
militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del           
fuoco;                                                                          
h) nei mezzi di trasporto pubblico.                                             
7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono             
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e              
autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica e                            
igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei              
locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni                
relative alle norme e prescrizioni violate.".                                   
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della                
legge n. 287 del 1991, citata alla nota 2 al presente articolo, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Tipologia degli esercizi                                              
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni           
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui               
alla presente legge sono distinti in:                                           
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di              
bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al             
21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole              
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);                                
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle                 
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi,              
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di                  
gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi                    
similari);                                                                      
omissis                                                                         
d) esercizi di cui alla lettera b) nei quali e' esclusa la                      
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.                 
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
4) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994, n.           
26, citata alla nota 1 all'articolo 2, e' il seguente:                          
"Art. 14 - Autorizzazione comunale                                              
1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attivita'                
agrituristiche devono presentare al Comune, nel cui territorio e'               
ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:                       
a) la descrizione delle attivita' elencate nell'attestato di                    
iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;                                      
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e            
delle aree da adibire ad uso agrituristico;                                     
c) l'indicazione delle capacita' ricettive e dei periodi previsti per           
le attivita' stagionali;                                                        
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalita' che si             
intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per            
diversi periodi di attivita';                                                   
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,           
n. 15, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.                 
2. La domanda deve essere corredata da:                                         
a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;                       
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di            
attivita' agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento              
sanitario;                                                                      
c) parere dell'autorita' sanitaria relativo ai locali da adibire                
all'attivita' agrituristica;                                                    
d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi                
previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attivita'; in tal           
caso il parere di cui alla lettera c) non e' richiesto ed e surrogato           
dalla dichiarazione di usabilita' che verra' rilasciata                         
successivamente e che dovra' essere trasmessa al Comune prima                   
dell'effettivo inizio dell'attivita'.                                           
3. La domanda e' presentata al Comune che accerta, applicando l'art.            
688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge n. 15 del            
1968, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli            
artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato             
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della legge 9 febbraio           
1963, n. 59.                                                                    
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta              
giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni           
trascorrano senza che il Comune abbia concesso l'autorizzazione o               
notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e            
l'autorizzazione concessa.                                                      
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda e' comunicato            
entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda              
debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma             
4, gli interessati possono chiedere al Sindaco, che la rilascia entro           
dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in            
difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia               
della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da             
parte dell'Amministrazione comunale di cui al comma 3.                          
6. L'autorizzazione comunale e' sostitutiva di ogni altro                       
provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si             
applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del DPR 24 luglio                
1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16             
giugno 1939, n. 1111.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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