LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di
cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle
associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle
associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello
provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove
autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non
oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini
del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui
all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia),
sempreche' assunti prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della
legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione
sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attivita' secondo
quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza
che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso
esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in
locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto
all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, e'
riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge
risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli
esercenti il commercio (REC), purche' in possesso dei requisiti
previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino
titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui
all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la
somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio
dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purche'
in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali
limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 2 della legge n. 25 del 1996 e' il
seguente:
"Art. 2 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi
1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge e' rilasciata dai sindaci,
previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle
commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un
parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli
esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da
rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli
esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto
del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle
abitudini di consumo extradomestico.
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto
dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n.
287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 , con le modalita' di cui
all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287
(aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei
pubblici esercizi) e' il seguente:
" Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio
e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che
il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai
fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando
cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre,
accerta l'adeguata sorvergliabilita' dei locali oggetto di
concessione edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non
vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in
essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i Comuni possono assoggettare a
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a
particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -
e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le Regioni - sentite le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -
fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il
numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I
criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e
di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di
consumo extradomestico.
5. Il Comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6,
stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si
applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la
somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in stabilimenti
militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica e
igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei
locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni
relative alle norme e prescrizioni violate.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della
legge n. 287 del 1991, citata alla nota 2 al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 5 - Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui
alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di
bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al
21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di
gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari);
omissis
d) esercizi di cui alla lettera b) nei quali e' esclusa la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
omissis".
Comma 6
4) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994, n.
26, citata alla nota 1 all'articolo 2, e' il seguente:
"Art. 14 - Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attivita'
agrituristiche devono presentare al Comune, nel cui territorio e'
ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attivita' elencate nell'attestato di
iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e
delle aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l'indicazione delle capacita' ricettive e dei periodi previsti per
le attivita' stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalita' che si
intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per
diversi periodi di attivita';
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di
attivita' agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento
sanitario;
c) parere dell'autorita' sanitaria relativo ai locali da adibire
all'attivita' agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi
previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attivita'; in tal
caso il parere di cui alla lettera c) non e' richiesto ed e surrogato
dalla dichiarazione di usabilita' che verra' rilasciata
successivamente e che dovra' essere trasmessa al Comune prima
dell'effettivo inizio dell'attivita'.
3. La domanda e' presentata al Comune che accerta, applicando l'art.
688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge n. 15 del
1968, il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli
artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59.
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta
giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni
trascorrano senza che il Comune abbia concesso l'autorizzazione o
notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e
l'autorizzazione concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda e' comunicato
entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda
debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma
4, gli interessati possono chiedere al Sindaco, che la rilascia entro
dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in
difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia
della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da
parte dell'Amministrazione comunale di cui al comma 3.
6. L'autorizzazione comunale e' sostitutiva di ogni altro
provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si
applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del DPR 24 luglio
1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16
giugno 1939, n. 1111.".