LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 16
Orari degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla
libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario
giornaliero minimo stabilito dal Comune.
2. Il Comune puo' fissare, sentite le organizzazioni del commercio,
del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provinciale,
fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse
esigenze e caratteristiche delle zone.
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono
rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura,
l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri
mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario
prescelto. I Comuni stabiliscono le modalita' e i tempi della
comunicazione.