LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 15
Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' e su motivata istanza, non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii
l'attivita' entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese
quando venga meno la sorvegliabilita' dei locali. L'attivita' e'
sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' e previa motivata istanza, il titolare puo'
riprendere l'attivita', ripristinati i requisiti mancanti.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti
di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti
mancanti nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le
indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini
contermini.