REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 15                                                               
Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni                            
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:                            
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di             
comprovata necessita' e su motivata istanza, non attivi l'esercizio             
entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda            
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;                             
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' in                   
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;                   
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii                     
l'attivita' entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.            
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese               
quando venga meno la sorvegliabilita' dei locali. L'attivita' e'                
sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a             
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di                
comprovata necessita' e previa motivata istanza, il titolare puo'               
riprendere l'attivita', ripristinati i requisiti mancanti.                      
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:             
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti           
di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti                 
mancanti nei termini previsti;                                                  
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;              
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le                      
indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini             
contermini.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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