LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 12
Esercizio attivita' accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi
di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 8 abilitano
all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti
in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreche' i locali
non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo
svolgimento di un'attivita' di pubblico spettacolo o
intrattenimento.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre,
all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in
sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la
clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di
elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico
spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di
ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto
salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare,
quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di
inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalita' di
svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.